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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/09/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Valestra
Giuseppina, ha pronunciato, all'udienza del 17.09.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3588/2023 R.G. e vertente
fra
(C.F. ), nato a Potenza il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sul figlio minore (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Maria C.F._2
Santarsiero ed elettivamente domiciliati in presso il di lei studio in Potenza alla P.zza M.
Pagano, 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, Persona_1 come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 30.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 6.04.2024 si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 17 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al minore le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l.
509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003).
2 Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, a fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico al dott. Per_2
[...]
Il CTU, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo al minore del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza dal 24.11.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta. CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, a decorrere dalla data suindicata.
3. Quanto alle spese di lite, in applicazione del verbale del 03 novembre 2022, sottoscritto dal
Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato
Tribunale, il riconoscimento del requisito sanitario dalla presentazione della domanda amministrativa, comporta la liquidazione dell'importo di euro 2.697,00, oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa, impone il riconoscimento delle spese di lite anche della fase ATP, che pare equo liquidare, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, nella misura della metà degli importi previsti, per tale procedimento, nel predetto verbale (€ 1.528,00/2).
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pt_1
in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore
[...] Parte_2
, con ricorso depositato il 30.12.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
a) dichiara che il minore possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.02.2023;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di CP_1 accompagnamento, oltre accessori come per legge;
c) in relazione al presente giudizio, condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) in relazione alla fase ATP, previa compensazione della metà, condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 764,00 (€ 1.528,00/2), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
e) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Potenza, 17.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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