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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad In nome del Popolo italiano avviso di addebito
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
852/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Irene Messi – avv. Guglielmo Castaldo) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 07 aprile 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/09/2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 380 2022 00009365 40 000, notificato il 09/08/2022, con cui gli
è stato intimato il pagamento della somma di euro 20.356,87, comprensiva delle spese di notifica e delle sanzioni ex art. 116, comma 8, comma a), Legge n. 388/2000, a titolo di omessa contribuzione alla Gestione Commercianti IPNS per il periodo dal 01/2016 al 12/2020.
Evidenziato che detta pretesa contributiva ricalcava altra analoga, di cui questo stesso
Tribunale, nella persona di questo giudice, con sentenza n. 350/2017 aveva accertato e dichiarato l'illegittimità della pretesa avanzata dall' nei confronti dell'esponente, il CP_1 ricorrente ha eccepito la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato sia per ragioni di natura formale (sostanzialmente riferite a carenze di natura motivazionale) sia per ragioni di ordine sostanziale già proposte nel giudizio poi definito con la suddetta sentenza del
25/09/2017, ormai passata in giudicato.
Il ricorrente ha, pertanto, concluso affinché il Tribunale di Perugia, “… ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, Voglia:
Pag. 1 di 3 - in via cautelare: sospendere inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo;
- in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione nella Gestione degli Esercenti Attività Commercianti in capo a nonché l'inesistenza del Parte_1 credito contributivo e sanzionatorio preteso dall e per l'effetto, dichiarare nullo e di CP_1 nessun effetto l'avviso di addebito impugnato nonché ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per le argomentazioni di cui al presente atto;
- in via del tutto subordinata e salvo gravame: ridurre gli importi iscritti a titolo di sanzioni in applicazione dell'art. 8 L. 689/81 per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
In data 17/03/2025 si è costituito in giudizio l , dando “atto di avere provveduto a CP_1
cancellare il ricorrente dalla gestione commercianti e conseguentemente ad abbandonare tutti
i crediti iscritti a ruolo”.
L' convenuto ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del CP_2
contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza di discussione le difese hanno concordato sulla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e, mentre la difesa della ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato in autotutela, l' ha annullato l'avviso di addebito oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
In considerazione degli univoci precedenti in materia, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto opposto.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M.
55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. n. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 2 di 3 - condanna l' a rifondere a le spese di lite, che qui si liquidano CP_1 Parte_1 nell'importo di euro 43,00 per Contributo Unificato e di euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 07 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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