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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 336/2021 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 17 APRILE 2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 336 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NISCO Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE NISCO VINCENZO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 92
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e il C/O Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
AVVOCATURA GENERALE STATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA presso i cui uffici sono pure legalmente pagina 1 di 5 domiciliati, in Perugia, Via degli Offici, 14 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria a mezzo FAX 075 5736656 o pec
Email_1
(C.F. ) – contumace Controparte_3 P.IVA_4
PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L.
n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Narni in data 27/7/2011,
[...]
, già (“ ), proponeva opposizione ex artt. 22 e Parte_1 Controparte_4 Pt_1 ss. l. n. 689/1981 avverso i capi da 208 a 215 relativi al ruolo n. 2011/012875, emesso dalla
Prefettura di per crediti derivanti da infrazioni al codice della strada per un totale di € CP_1
1.848,35, in base al quale era stata emessa da la cartella di pagamento n. Controparte_5
09720100149540417.
In particolare, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 196 del Codice della strada atteso che, anche come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, delle infrazioni commesse con autoveicolo a noleggio debba rispondere, oltre al conducente, solo locatario – e non anche il proprietario (nel caso di specie - quando il nominativo di questi sia stato Pt_1 comunicato (dalla società di noleggio) agli organi accertatori (cfr. Cass. nn. 12192/1999 e circolare Min. Interno n. 300 S/48507/113/2).
Nel corso del giudizio, la disponeva il discarico totale della cartella CP_1 esattoriale e, costituitasi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Giudice di Pace di Narni, con sentenza n. 320/2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello avanti a questo Tribunale (RG 967/2016), lamentava la Pt_1 mancata condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite e comunque l'omessa motivazione in merito alla disposta compensazione.
pagina 2 di 5 Costituitasi l' , all'esito del giudizio, questo Tribunale, con Controparte_6 sentenza n. 436/2016, ritenuta motivata la decisione di compensazione delle spese in ragione dell'avvenuto sgravio da parte della dei crediti in contestazione, rigettava Controparte_7
l'appello ex adverso proposto, condannando l'appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese del giudizio del gravame.
Con ricorso depositato avanti alla Corte di Cassazione (RG n. 27327/2016), l'AVIS impugnava la suddetta sentenza n. 436/2016, contestando la decisione di questo Tribunale che aveva confermato l'illegittima decisione del Giudice di pace che non aveva indicato i criteri e le ragioni che lo avevano indotto a compensare le spese fra le parti.
Rinnovata la notifica del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitosi il
, la Suprema Corte, con ordinanza n. 26352, depositata in data Controparte_8
19.11.2020, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava il giudizio ex art. 392 c.p.c. davanti al Tribunale di Terni, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di appello, quindi, ha rassegnato - per i motivi ivi indicati, qui Pt_1 richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, adito, in qualità di giudice dell'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta, riformare parzialmente la sentenza numero 320/2012 emessa dal giudice di pace di Narni depositata il 20.2. 2012- non notificata ed emessa nella causa
RG 216/11 e per l'effetto condannare parti appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di di tutti e tre i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese Parte_1 sostenute”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il e, per quanto Controparte_8 occorrer possa, la rassegnando - Controparte_7 Controparte_9 per i motivi ivi indicati, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare
l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese, anche generali”.
All'ordina udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter, 281-sexies c.p.c.
2. Ciò posto occorre definire l'ampiezza di valutazione riconosciuta dall'ordinamento allo scrivente Tribunale per effetto della cassazione con rinvio della sentenza n. 436/2016 emessa da questo Tribunale.
pagina 3 di 5 Al riguardo, deve osservarsi che, con ordinanza n. 26352/2020, la Corte di Cassazione ha cassato la suddetta sentenza d'appello in quanto aveva ritenuto legittima la motivazione resa dal Giudice di Pace di Narni per giustificare la compensazione delle spese fra le parti, essendosi limitato, il Giudice di prime cure, a disporre tale compensazione per il solo fatto che la “ con memoria di costituzione faceva pervenire all'ufficio il discarico dal ruolo CP_1 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere”.
Tale motivazione è stata ritenuta legittima dal giudice d'appello; secondo la Corte di
Cassazione, invece, tale motivazione era apparente in quanto “…Il Giudice di pace ha fatto meccanicamente discendere dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese del giudizio senza fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale…(…secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale…)…”).
Ciò posto, l'appello è infondato.
Invero, l'appello deve essere rigettato non perché sia corretta la motivazione del Giudice di Pace ma proprio in applicazione del principio della soccombenza virtuale (sul potere del giudice d'appello di integrare la motivazione del giudice di primo grado nei limiti del
“devolutum” si veda Cass. nn. 26083/10 e 22032/13, nonché sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. promossa per motivi di merito si veda Cass. n. 22402/2018).
Infatti, dall'esame dell'intera vicenda processuale emerge, con chiarezza, che, in assenza del provvedimento di sgravio adottato dalla di ed allegato alla propria CP_1 CP_1 comparsa di risposta avanti al Giudice di Pace di Narni, l'azione dell'AVIS sarebbe stata dichiarata inammissibile.
Al riguardo, deve essere condiviso quanto evidenziato dall'Amministrazione resistente nella propria comparsa – senza contestazione da parte dell'appellante - e, quindi, qualificare l'azione promossa dall'AVIS quale opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. atteso che quest'ultima ha chiesto di accertare l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata e la decadenza dell'ente creditore dal diritto di agire in via esecutiva per il pagamento del credito vantato in forza dei verbali ivi indicati per la violazione dell'art. 196 del Codice della strada
(sostituzione del locatario al proprietario ai fini dell'identificazione del soggetto solidamente responsabile) senza nemmeno allegare la mancata notificazione dei verbali sottostanti.
pagina 4 di 5 Ebbene trattasi di contestazione attinente al merito della controversia che doveva essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica dei suddetti verbali, censura quindi inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., non avendo, si ribadisce, parte ricorrente dedotto che la notifica della cartella costituisse il primo atto attraverso il quale essa era venuta a conoscenza della sanzione irrogatale.
L'appello, quindi, è infondato atteso che l'Amministrazione appellata non può ritenersi soccombente in considerazione dell'inammissibilità dei motivi di opposizione dedotti avanti al Giudice di Pace.
3. Le spese del presente giudizio, nonché del giudizio di legittimità, devono essere posti a carico dell'appellante in quanto soccombente, secondo i valori minimi previsti dal DM n.
55/2014, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA la , già , al Parte_1 Controparte_4 pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_8 che liquida in complessivi euro 1.788,00 (euro 850,50 per il presente grado e in euro 937,50 per la fase di legittimità), oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA.
Terni, 17-18 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 17 APRILE 2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 336 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NISCO Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE NISCO VINCENZO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 92
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e il C/O Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
AVVOCATURA GENERALE STATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA presso i cui uffici sono pure legalmente pagina 1 di 5 domiciliati, in Perugia, Via degli Offici, 14 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria a mezzo FAX 075 5736656 o pec
Email_1
(C.F. ) – contumace Controparte_3 P.IVA_4
PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L.
n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Narni in data 27/7/2011,
[...]
, già (“ ), proponeva opposizione ex artt. 22 e Parte_1 Controparte_4 Pt_1 ss. l. n. 689/1981 avverso i capi da 208 a 215 relativi al ruolo n. 2011/012875, emesso dalla
Prefettura di per crediti derivanti da infrazioni al codice della strada per un totale di € CP_1
1.848,35, in base al quale era stata emessa da la cartella di pagamento n. Controparte_5
09720100149540417.
In particolare, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 196 del Codice della strada atteso che, anche come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, delle infrazioni commesse con autoveicolo a noleggio debba rispondere, oltre al conducente, solo locatario – e non anche il proprietario (nel caso di specie - quando il nominativo di questi sia stato Pt_1 comunicato (dalla società di noleggio) agli organi accertatori (cfr. Cass. nn. 12192/1999 e circolare Min. Interno n. 300 S/48507/113/2).
Nel corso del giudizio, la disponeva il discarico totale della cartella CP_1 esattoriale e, costituitasi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Giudice di Pace di Narni, con sentenza n. 320/2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello avanti a questo Tribunale (RG 967/2016), lamentava la Pt_1 mancata condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite e comunque l'omessa motivazione in merito alla disposta compensazione.
pagina 2 di 5 Costituitasi l' , all'esito del giudizio, questo Tribunale, con Controparte_6 sentenza n. 436/2016, ritenuta motivata la decisione di compensazione delle spese in ragione dell'avvenuto sgravio da parte della dei crediti in contestazione, rigettava Controparte_7
l'appello ex adverso proposto, condannando l'appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese del giudizio del gravame.
Con ricorso depositato avanti alla Corte di Cassazione (RG n. 27327/2016), l'AVIS impugnava la suddetta sentenza n. 436/2016, contestando la decisione di questo Tribunale che aveva confermato l'illegittima decisione del Giudice di pace che non aveva indicato i criteri e le ragioni che lo avevano indotto a compensare le spese fra le parti.
Rinnovata la notifica del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitosi il
, la Suprema Corte, con ordinanza n. 26352, depositata in data Controparte_8
19.11.2020, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava il giudizio ex art. 392 c.p.c. davanti al Tribunale di Terni, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di appello, quindi, ha rassegnato - per i motivi ivi indicati, qui Pt_1 richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, adito, in qualità di giudice dell'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta, riformare parzialmente la sentenza numero 320/2012 emessa dal giudice di pace di Narni depositata il 20.2. 2012- non notificata ed emessa nella causa
RG 216/11 e per l'effetto condannare parti appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di di tutti e tre i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese Parte_1 sostenute”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il e, per quanto Controparte_8 occorrer possa, la rassegnando - Controparte_7 Controparte_9 per i motivi ivi indicati, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare
l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese, anche generali”.
All'ordina udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter, 281-sexies c.p.c.
2. Ciò posto occorre definire l'ampiezza di valutazione riconosciuta dall'ordinamento allo scrivente Tribunale per effetto della cassazione con rinvio della sentenza n. 436/2016 emessa da questo Tribunale.
pagina 3 di 5 Al riguardo, deve osservarsi che, con ordinanza n. 26352/2020, la Corte di Cassazione ha cassato la suddetta sentenza d'appello in quanto aveva ritenuto legittima la motivazione resa dal Giudice di Pace di Narni per giustificare la compensazione delle spese fra le parti, essendosi limitato, il Giudice di prime cure, a disporre tale compensazione per il solo fatto che la “ con memoria di costituzione faceva pervenire all'ufficio il discarico dal ruolo CP_1 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere”.
Tale motivazione è stata ritenuta legittima dal giudice d'appello; secondo la Corte di
Cassazione, invece, tale motivazione era apparente in quanto “…Il Giudice di pace ha fatto meccanicamente discendere dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese del giudizio senza fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale…(…secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale…)…”).
Ciò posto, l'appello è infondato.
Invero, l'appello deve essere rigettato non perché sia corretta la motivazione del Giudice di Pace ma proprio in applicazione del principio della soccombenza virtuale (sul potere del giudice d'appello di integrare la motivazione del giudice di primo grado nei limiti del
“devolutum” si veda Cass. nn. 26083/10 e 22032/13, nonché sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. promossa per motivi di merito si veda Cass. n. 22402/2018).
Infatti, dall'esame dell'intera vicenda processuale emerge, con chiarezza, che, in assenza del provvedimento di sgravio adottato dalla di ed allegato alla propria CP_1 CP_1 comparsa di risposta avanti al Giudice di Pace di Narni, l'azione dell'AVIS sarebbe stata dichiarata inammissibile.
Al riguardo, deve essere condiviso quanto evidenziato dall'Amministrazione resistente nella propria comparsa – senza contestazione da parte dell'appellante - e, quindi, qualificare l'azione promossa dall'AVIS quale opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. atteso che quest'ultima ha chiesto di accertare l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata e la decadenza dell'ente creditore dal diritto di agire in via esecutiva per il pagamento del credito vantato in forza dei verbali ivi indicati per la violazione dell'art. 196 del Codice della strada
(sostituzione del locatario al proprietario ai fini dell'identificazione del soggetto solidamente responsabile) senza nemmeno allegare la mancata notificazione dei verbali sottostanti.
pagina 4 di 5 Ebbene trattasi di contestazione attinente al merito della controversia che doveva essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica dei suddetti verbali, censura quindi inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., non avendo, si ribadisce, parte ricorrente dedotto che la notifica della cartella costituisse il primo atto attraverso il quale essa era venuta a conoscenza della sanzione irrogatale.
L'appello, quindi, è infondato atteso che l'Amministrazione appellata non può ritenersi soccombente in considerazione dell'inammissibilità dei motivi di opposizione dedotti avanti al Giudice di Pace.
3. Le spese del presente giudizio, nonché del giudizio di legittimità, devono essere posti a carico dell'appellante in quanto soccombente, secondo i valori minimi previsti dal DM n.
55/2014, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA la , già , al Parte_1 Controparte_4 pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_8 che liquida in complessivi euro 1.788,00 (euro 850,50 per il presente grado e in euro 937,50 per la fase di legittimità), oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA.
Terni, 17-18 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 5 di 5