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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2787/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR400115/2025 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR400115/2025 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4384/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero del credito d'imposta (per ricerca e sviluppo), emesso dall'Agenzia per gli anni 2021 e 2022, derivante dalla indebita compensazione dello stesso credito.
Parte ricorrente eccepisce, fra l'altro, la carenza di motivazione dell'atto di recupero e l'infondatezza dello stesso in quanto l'Agenzia ha emesso l'atto all'esito di una verifica documentale, senza l'ausilio di soggetti dotati di specifiche competenze in materia di tecnologia e processi produttivi.
Secondo la società ricorrente l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo al
MISE ai sensi della norma di riferimento.
L'Agenzia replica, precisando che, nel caso di specie, già dalla valutazione della documentazione esibita emerge la non applicabilità della normativa, senza necessità di valutazioni tecniche;
peraltro il parere del
MISE è facoltativo.
La valutazione dell'attività di ricerca e sviluppo non ha portato a ritenere sussistenti i presupposti (soprattutto quello della novità) per considerare l'attività illustrata ammissibile al credito d'imposta.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione. Si osserva che il credito d'imposta contestato è un'agevolazione che tende ad incentivare e stimolare la rinnovazione e la competitività d'impresa mediante una ricerca interna e/o avvalendosi di soggetti esterni.
La società ricorrente affida la produzione dei capi a terzi con ricerca di materiali e sviluppa tecnologie, ma la ricerca e sviluppo vale solamente per il prototipo e non per la produzione successiva.
Dalla documentazione in atti non si rileva alcun riferimento ad un processo di ricerca implementato, condotto e finalizzato secondo le disposizioni normative che ne permetterebbero l'agevolazione; si ritiene pertanto che la società ricorrente non ha implementato alcun progetto.
La Società non ha presentato alcuna documentazione inerente all'implementazione di un progetto di ricerca né ha dimostrato alcun impegno dal punto di vista qualitativo delle attività svolte dai dipendenti in progetti agevolabili, né ha ottemperato agli obblighi formali di comunicazione previsti dalla normativa di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo le questioni non esaminate assorbite da quelle valutate e comunque non idonee a portare il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.500,00, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 3.500,00.
MILANO, 24/11/25 IL PRESIDENTE (DR. NINO DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2787/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR400115/2025 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR400115/2025 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4384/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero del credito d'imposta (per ricerca e sviluppo), emesso dall'Agenzia per gli anni 2021 e 2022, derivante dalla indebita compensazione dello stesso credito.
Parte ricorrente eccepisce, fra l'altro, la carenza di motivazione dell'atto di recupero e l'infondatezza dello stesso in quanto l'Agenzia ha emesso l'atto all'esito di una verifica documentale, senza l'ausilio di soggetti dotati di specifiche competenze in materia di tecnologia e processi produttivi.
Secondo la società ricorrente l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo al
MISE ai sensi della norma di riferimento.
L'Agenzia replica, precisando che, nel caso di specie, già dalla valutazione della documentazione esibita emerge la non applicabilità della normativa, senza necessità di valutazioni tecniche;
peraltro il parere del
MISE è facoltativo.
La valutazione dell'attività di ricerca e sviluppo non ha portato a ritenere sussistenti i presupposti (soprattutto quello della novità) per considerare l'attività illustrata ammissibile al credito d'imposta.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione. Si osserva che il credito d'imposta contestato è un'agevolazione che tende ad incentivare e stimolare la rinnovazione e la competitività d'impresa mediante una ricerca interna e/o avvalendosi di soggetti esterni.
La società ricorrente affida la produzione dei capi a terzi con ricerca di materiali e sviluppa tecnologie, ma la ricerca e sviluppo vale solamente per il prototipo e non per la produzione successiva.
Dalla documentazione in atti non si rileva alcun riferimento ad un processo di ricerca implementato, condotto e finalizzato secondo le disposizioni normative che ne permetterebbero l'agevolazione; si ritiene pertanto che la società ricorrente non ha implementato alcun progetto.
La Società non ha presentato alcuna documentazione inerente all'implementazione di un progetto di ricerca né ha dimostrato alcun impegno dal punto di vista qualitativo delle attività svolte dai dipendenti in progetti agevolabili, né ha ottemperato agli obblighi formali di comunicazione previsti dalla normativa di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo le questioni non esaminate assorbite da quelle valutate e comunque non idonee a portare il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.500,00, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 3.500,00.
MILANO, 24/11/25 IL PRESIDENTE (DR. NINO DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)