Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 579
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto di recupero

    La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate dalla parte ricorrente non fossero idonee a condurre il giudizio ad un esito diverso da quello di rigetto del ricorso, essendo le stesse assorbite dalle questioni valutate.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'atto di recupero

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attività di ricerca e sviluppo non ha portato a ritenere sussistenti i presupposti per considerare l'attività ammissibile al credito d'imposta. La documentazione in atti non rileva alcun riferimento ad un processo di ricerca implementato secondo le disposizioni normative. La società non ha presentato alcuna documentazione inerente all'implementazione di un progetto di ricerca né ha dimostrato alcun impegno qualitativo delle attività svolte dai dipendenti in progetti agevolabili, né ha ottemperato agli obblighi formali di comunicazione previsti dalla normativa di riferimento. L'atto impugnato è legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 579
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 579
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo