Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Marina Massi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1900/2007 R.G.
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ROMUALDI GIULIANA, elettivamente domiciliato in
VIA ROMA 74 58100 GROSSETO presso lo studio del difensore avv.
ROMUALDI GIULIANA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. TORLONE GIULIO ed elettivamente domiciliata in VIA ARNO 12 58100 GROSSETO, presso lo studio del difensore avv. TORLONE GIULIO;
CONVENUTO
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Morisco ed elettivamente domiciliata in VIA BRUNO BUOZZI 7 58100 GROSSETO, presso lo pagina 1 di 3
CREDITORE INTERVENUTO
e
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_1
persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO FREDIANI ed elettivamente domiciliato in VIA SANTERNO 25 58100 GROSSETO, presso lo studio del difensore avv. SERGIO FREDIANI
CREDITORE INTERVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'esito della vendita dell'immobile oggetto della disciolta comunione tra e , le parti dell'odierno giudizio Parte_1 Controparte_1
hanno approvato il progetto di divisione del ricavato della vendita, così come predisposto dal professionista delegato alla vendita ed hanno richiesto la pronuncia giudiziale sulle spese di lite.
Si rileva al riguardo che “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando invece applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”, (Cass. civ. sez. 2, n. 1635 del 41.01.2020).
Nella specie, risultano essere state già oggetto di regolamentazione le spese di lite del giudizio RG 306/2016 che e Parte_1 CP_2
sono stati costretti ad introdurre contro per
[...] Controparte_1
sentirne accertare la qualità di erede della madre Persona_1
relativamente alla quota di ½ della proprietà dell'immobile oggetto di giudizio, ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni;
analogamente, risultano essere state regolamentate anche le spese del pagina 2 di 3 giudizio di reclamo promosso da avverso l'ordinanza Controparte_1
emessa nell'ambito del presente procedimento in data 31.01.2023.
Non avendo il convenuto svolto difese ostative alla divisione o implicanti inutili resistenze alla stessa, in applicazione dei principi sopra richiamati si ritiene che le spese di lite del giudizio di divisione debbano essere compensate tra l'attore, il convenuto e i creditori intervenuti, richiamandosi a tale ultimo riguardo il contenuto dell'ordinanza sopra richiamata quanto alla qualificazione di non litisconsorti necessari, (v.si
Cass. civ. sez. 2 n. 19529/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto, in data 3 gennaio 2025.
il Giudice Onorario
dott.ssa Marina Massi
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