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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/09/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 989 del R.G.A.C. 2018,
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Bonaccorsi e presso lo studio dell'avv. Annarita Durso in Roseto Capo Spulico
alla Via Lazio, snc, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
in persona del suo l.r.p.t., con sede in Gela (CL) alla Via Controparte_1
Venezia, n. 378;
- convenuto contumace –
e
in persona del suo l.r.p.t., (C.F.: , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. Luca Cerchia e nel cui studio in Napoli alla Via S. Domenico, n. 62,
elettivamente domicilia;
-convenuto -
nonchè
già , in persona del suo l.r.p.t. (C.F.: Controparte_3 Controparte_4
), rappresentate e difesa dall'avv. Carmela Barretta e nel cui studio in Cosenza P.IVA_2
alla Piazza Fausto e Luigi Gullo, n. 34, elettivamente domicilia;
-terzo chiamato in causa -
RG 989/2018 Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti assumendo che il proprio padre , in data 20/01/2014, Persona_1
aveva sottoscritto, nell'interesse della propria figlia allora minorenne, un contratto con la avente ad oggetto la partecipazione ad un corso di animatore Controparte_5
turistico ed evidenziava di aver preso parte allo stage organizzato dalla CP_5
presso il Minerva Club Resort Golf & SPA, all'interno del villaggio Marlusa, sito in
[...]
località Salietta di Sibari (CS), Cassano allo Ionio. Rilevava che in data 30 maggio 2015,
durante le prove dello spettacolo conclusivo del corso, nell'esecuzione di una coreografia che prevedeva che alcuni stagisti dovessero salire e scendere da una sedia l'attrice cadeva a terra a causa della rottura di una sedia rovinando al suolo. Assumeva di aver riportato una lesione al proprio gomito sinistro, consistente in una frattura capitulum humeri gomito sx come diagnosticata dai sanitari dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove la stessa, in data
03/06/2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico.
Concludeva, dunque, nella richiesta di risarcimento del danno nella misura indicata in atti con vittoria di spese e competenze di lite.
RG 989/2018 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.07.2018 si costituiva il quale Controparte_6
preliminarmente evocava il difetto di legittimazione passiva attesa la completa estraneità
della società all'evento lesivo. Sempre in via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo per essere dallo stesso manlevato. Nel Controparte_3
merito impugnava e contestava tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito da parte attrice negli atti e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per di Controparte_1
cui ne andrà dichiarata la contumacia.
Autorizzata la chiamata del terzo con comparsa di costituzione e risposta datata 31.01.2019
si costituiva la la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso Controparte_3
richiesto dedotto ed eccepito nella domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale;
prova testimoniale e consulenza medico legale e all'udienza del 19.02.2025 il giudice tratteneva in decisione la causa sulle conclusioni delle parti con concessine dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
Si da atto che l'odierno giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
I testi escussi non hanno, infatti, confermato la dinamica dei fatti descritti da parte attrice.
Il teste escusso all'udienza del 25.05.2022, riferisce “…. Sono il procuratore della Tes_1
società che ha appaltato l'animazione alla società Vuemme….Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto
RG 989/2018 il caso è stato portato alla mia attenzione e, quindi, me ne sono interessato, da quando c'è stato
l'infortunio…”.
Nella medesima direzione anche le dichiarazioni dell'ulteriore teste , escusso Testimone_2
all'udienza del 25.05.2022, il quale testualmente dichiara “…Sono a conoscenza dei fatti di
causa, perché ne ho sentito parlare all'interno del villaggio Mallusa;
io non ero presente quando è successo
il fatto….”.
In conclusione, nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta né può riferire la dinamica della stessa con un grave e non colmabile deficit probatorio.
Pertanto, non avendo parte attrice fornito prova della dinamica del sinistro, la domanda deve ritenersi del tutto sfornita di prova circa la dinamica del sinistro e il nesso eziologico richiesto.
Ed infatti, se è vero, infatti, che il proprietario di una bene si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla sua mancata custodia, è altrettanto vero che tale responsabilità è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai fruitori del bene stesso nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. civ, sez. III,
19.11.2009, n. 24419, RV 610663).
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
RG 989/2018 Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 989/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna , al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come CP_2
per legge e se dovuti da distrarre ex art. 96 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) condanna , al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come CP_3
per legge e se dovuti;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Castrovillari, il 05.09.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 989/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 989 del R.G.A.C. 2018,
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Bonaccorsi e presso lo studio dell'avv. Annarita Durso in Roseto Capo Spulico
alla Via Lazio, snc, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
in persona del suo l.r.p.t., con sede in Gela (CL) alla Via Controparte_1
Venezia, n. 378;
- convenuto contumace –
e
in persona del suo l.r.p.t., (C.F.: , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. Luca Cerchia e nel cui studio in Napoli alla Via S. Domenico, n. 62,
elettivamente domicilia;
-convenuto -
nonchè
già , in persona del suo l.r.p.t. (C.F.: Controparte_3 Controparte_4
), rappresentate e difesa dall'avv. Carmela Barretta e nel cui studio in Cosenza P.IVA_2
alla Piazza Fausto e Luigi Gullo, n. 34, elettivamente domicilia;
-terzo chiamato in causa -
RG 989/2018 Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti assumendo che il proprio padre , in data 20/01/2014, Persona_1
aveva sottoscritto, nell'interesse della propria figlia allora minorenne, un contratto con la avente ad oggetto la partecipazione ad un corso di animatore Controparte_5
turistico ed evidenziava di aver preso parte allo stage organizzato dalla CP_5
presso il Minerva Club Resort Golf & SPA, all'interno del villaggio Marlusa, sito in
[...]
località Salietta di Sibari (CS), Cassano allo Ionio. Rilevava che in data 30 maggio 2015,
durante le prove dello spettacolo conclusivo del corso, nell'esecuzione di una coreografia che prevedeva che alcuni stagisti dovessero salire e scendere da una sedia l'attrice cadeva a terra a causa della rottura di una sedia rovinando al suolo. Assumeva di aver riportato una lesione al proprio gomito sinistro, consistente in una frattura capitulum humeri gomito sx come diagnosticata dai sanitari dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove la stessa, in data
03/06/2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico.
Concludeva, dunque, nella richiesta di risarcimento del danno nella misura indicata in atti con vittoria di spese e competenze di lite.
RG 989/2018 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.07.2018 si costituiva il quale Controparte_6
preliminarmente evocava il difetto di legittimazione passiva attesa la completa estraneità
della società all'evento lesivo. Sempre in via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo per essere dallo stesso manlevato. Nel Controparte_3
merito impugnava e contestava tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito da parte attrice negli atti e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per di Controparte_1
cui ne andrà dichiarata la contumacia.
Autorizzata la chiamata del terzo con comparsa di costituzione e risposta datata 31.01.2019
si costituiva la la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso Controparte_3
richiesto dedotto ed eccepito nella domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale;
prova testimoniale e consulenza medico legale e all'udienza del 19.02.2025 il giudice tratteneva in decisione la causa sulle conclusioni delle parti con concessine dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
Si da atto che l'odierno giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
I testi escussi non hanno, infatti, confermato la dinamica dei fatti descritti da parte attrice.
Il teste escusso all'udienza del 25.05.2022, riferisce “…. Sono il procuratore della Tes_1
società che ha appaltato l'animazione alla società Vuemme….Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto
RG 989/2018 il caso è stato portato alla mia attenzione e, quindi, me ne sono interessato, da quando c'è stato
l'infortunio…”.
Nella medesima direzione anche le dichiarazioni dell'ulteriore teste , escusso Testimone_2
all'udienza del 25.05.2022, il quale testualmente dichiara “…Sono a conoscenza dei fatti di
causa, perché ne ho sentito parlare all'interno del villaggio Mallusa;
io non ero presente quando è successo
il fatto….”.
In conclusione, nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta né può riferire la dinamica della stessa con un grave e non colmabile deficit probatorio.
Pertanto, non avendo parte attrice fornito prova della dinamica del sinistro, la domanda deve ritenersi del tutto sfornita di prova circa la dinamica del sinistro e il nesso eziologico richiesto.
Ed infatti, se è vero, infatti, che il proprietario di una bene si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla sua mancata custodia, è altrettanto vero che tale responsabilità è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai fruitori del bene stesso nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. civ, sez. III,
19.11.2009, n. 24419, RV 610663).
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
RG 989/2018 Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 989/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna , al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come CP_2
per legge e se dovuti da distrarre ex art. 96 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) condanna , al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come CP_3
per legge e se dovuti;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Castrovillari, il 05.09.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 989/2018