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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPYBBLICA ITALIANA
V.G. n. 4635/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4635 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.06.2025, avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
"rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F.1 Parte 1 c.f.:
,
RO UM e RI DE BO, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli (NA), al Corso Garibaldi n.388, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso c.f.:
, C.F. 2 Controparte_1
,
dagli avv.ti Mario Ivan Esposito e Claudio Antonio Petito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Generale Orsini n.5, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
come da note ex art. 127 ter cpc del 5 e 9 giugno 2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.2022, la ricorrente, in atti generalizzata, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Controparte_1
e che dall'unione con questi in data 17.09.2022 nasceva un figlio, Per 1 deduceva che: - il resistente per tutta la durata della gravidanza, avverso la quale aveva manifestato continuo disappunto, non si era mai curato delle esigenze morali e materiali dell'istante, costretta a rivolgersi ai propri genitori per poter sostenere le spese relative alle visite mediche;
- anche dopo la nascita del piccolo Per 1 il CP 1 proseguiva nella detenzione di atteggiamenti vessatori e prevaricatori nei suoi riguardi;
- il CP 1 non si curava affatto del piccolo Per 1 tanto da lasciare inevasa la richiesta, avanzata a mezzo pec, di contribuire al relativo mantenimento e di instaurare una stabile frequentazione con lo stesso, eccettuata una fugace visita effettuata in data 10.12.2022; - essa istante, beneficiaria della sola misura di sostegno al reddito e degli aiuti economici della famiglia di origine, si trovava a fronteggiare i costi dell'abitazione ove risiede col minore (locazione ed utenze) e a provvedere alle esigenze dello stesso, mentre il resistente è stabilmente impiegato presso il salone "Parrucchieri Arena” esercente attività di coiffeur.
Per detti motivi, chiedeva: -il riconoscimento della paternità naturale in capo al resistente;
-disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso di sé, regolamentando il diritto di visita del padre con modalità che tengano conto della tenera età del minore;
-porre a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento indiretto del figlio minore Per 1 nella misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di contribuire alle spese per l'abitazione familiare nella misura del 30% (pari ad €
150,00); il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio processuale, in data 02.05.2023 si costituiva il sig.
Controparte 1 il quale, nel contestare tutto quanto ex adverso
, dedotto, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo il minore domiciliato realmente presso l'abitazione dei nonni materni sita in Napoli;
nel merito, aderiva alla richiesta di riconoscimento del figlio, con assunzione del cognome paterno da parte di quest'ultimo, e chiedeva il rigetto di tutte le altre avverse pretese, ponendosi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio minore in misura non superiore ad euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, in fatto, imputava la fine della relazione sentimentale alle interferenze provenienti dalla famiglia d'origine della resistente e alla gelosia ossessiva di quest'ultima. Rappresentava di aver accolto con letizia la notizia della gravidanza, assistendo la compagna durante le visite mediche ed i necessari accertamenti strumentali e sostenendone i costi, eccettuati quelli per i prelievi ai quali la resistente veniva sottoposta gratuitamente grazie all'impiego del padre presso l'ospedale Pascale.
Rilevava, poi, come, intorno al quarto/quinto mese di gestazione, si manifestavano i primi dissidi caratteriali tra i futuri genitori, dovuti alla gelosia ossessiva della sig.ra Pt 1, sfociata anche in atti di violenza, e alle continue accuse mossegli dalla stessa di essere un giocatore d'azzardo e un Per 2
Esponeva che, nonostante la decisione concordata di porre fine della relazione sentimentale, si era reso disponibile ad accompagnare la sig.ra Pt 1 a fare le ultime visite per vedersi opposto un categorico rifiuto, e che l'istante, impedendogli di raggiungere il nosocomio il giorno del parto, lo notiziava della nascita del figlio tramite messaggi.
Precisava, infine, di essere stato dalla Pt 1 totalmente estromesso dalla vita del figlio, deprivato financo della scelta del nome da dare al piccolo, apposta quale condizione peril riconoscimento della paternità naturale, e che a fronte del diniego opposto da esso comparente al predetto riconoscimento, la ricorrente, fortemente influenzata dai propri genitori, gli impediva di vedere il figlio, interrompendo ogni contatto con lui dal 28.02.2023.
All'udienza camerale del 25.05.2023 il giudice, sentito il resistente e preso atto della richiesta di rinvio per poter procedere al riconoscimento del minore, rinviava all'udienza del 23.11.2023.
All'udienza che precede il giudice, sentite le parti e preso atto della richiesta di rinvio per poter procedere al riconoscimento del minore, rinviava all'udienza del 22.02.2024 per la verifica del regolare riconoscimento di Per 1 poi avvenuto in data 28.11.2023.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il designato Collegio disponeva l'avvio degli incontri tra Per 1 ed il padre presso gli spazi neutri dei Servizi Sociali di Giugliano in
Campania e delegava a questi ultimi il compito di accertare e descrivere la situazione socio-ambientale del minore, rinviando all'udienza del 26.09.2024 per l'esame della relazione e le ulteriori determinazioni consequenziali.
Pervenuta in data 10.09.2024 relazione dei SS di Giugliano, all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava al collegio.
A scioglimento della riserva che precede, il collegio, con ordinanza depositata in data 23.12.2024, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS già delegati al fine di avviare previo consenso delle parti un percorso di
- -
mediazione e di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, con prosecuzione degli incontri protetti, e fissava udienza per l'esame della relazione e le successive determinazioni.
Pervenuta in data 03.06.2025 relazione dei Servizi Sociali, con provvedimento del
1.8.2025, il giudice riservava la causa in decisione al collegio.
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento del figlio minore Per 1 eve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr.
Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
Stando alla casistica giurisprudenziale, l'inidoneità che giustifica la compressione del diritto dovere/potestà di un genitore in favore dell'altro viene ravvisata ora nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, ora nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata specie attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, ora nel mancato rispetto del regime delle visite (con frustrazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), nonché nella manifestazione di un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole. Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena" (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di Per 1 alla madre, come d'altronde richiesto dalla ricorrente,
in virtù delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. CP_1
[...]
Ritiene il tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse del minore stesso, tenuto conto dell'assenza nel sig. CP 1 di una reale motivazione nel voler costruire un rapporto affettivo autentico, stabile e continuativo nel tempo con il figlio e di una consapevole assunzione di responsabilità rispetto al proprio ruolo e alle proprie mancanze. Come rilevato dai Servizi Sociali presso il Comune di
Giugliano in Campania all'esito del percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità (cfr. relazione pervenuta in data 03.06.2025), la relazione padre-figlio si è sviluppata in una dimensione prevalentemente ludico-ricreativa ed il piccolo
Per 1 non ha riconosciuto la figura paterna come tale, presentando un'interazione che, sebbene positiva, appariva distante da una rappresentazione affettiva consolidata verso il genitore. La discontinuità del percorso relazionale, -dovuta principalmente alle assenze del padre, può – sottolineano i professionisti -
"ingenerare nel minore confusione emotiva e false aspettative, con un impatto negativo sul delicato processo di costruzione di un legame affettivo sano, stabile e coerente. Una siffatta discontinuità compromette la possibilità di strutturare una relazione di fiducia e continuità, elementi indispensabili per il benessere del minore e per una positiva evoluzione del rapporto padre-figlia. DE resto, il padre non ha mostrato piena consapevolezza rispetto alle ricadute emotive che le sue assenze avrebbero potuto avere sul figlio".
I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa del minore.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di Per 1 alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
Stante le criticità evidenziate dai professionisti dei Servizi Sociali appare necessario uno stretto ed assiduo monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS di
Giugliano in Campania per la durata di mesi dodici, i quali dovranno relazionare la procura competente in caso di accertato disagio e pregiudizio per il minore.
Si ritiene, inoltre, opportuno stante le risulatnze della rel dei SS invitare, altresì, il sig. CP 1 ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale, finalizzato al promovimento di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio Per 1 il collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Orbene, considerato che i professionisti dei Servizi Sociali di Giugliano in
Campania hanno evidenziato come gli incontri padre-figlio non possano avvenire in forma libera, risultando ciò pregiudizievole per il minore alla luce delle carenze nella genitorialità sopra evidenziate, si ritiene di dover disporre incontri in spazi neutri presso i SS di Giugliano in Campania con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà dagli stessi SS prontamente comunicato e per la durata di 12 mesi.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento del figlio minore Per 1 considerato che lo stesso è collocato in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della tenera età e delle esigenze del figlio e delle condizioni economiche delle parti, ed in particolare della situazione reddituale del resistente, il quale ha indicato di svolgere attività di coiffeur presso il salone "Parrucchieri Arena” sito in Napoli-Quartiere Vomero con inquadramento part-time, ma lavorando effettivamente tutti i giorni a tempo pieno dalle 8:30 alle
19:00 e guadagnando circa 360,00 al mese (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
23.11.2023), e ha versato in atti Certificazioni Uniche 2021, 2022 e 2023 (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva depositata in data 02.05.2023, dalle quali emergono redditi lordi da lavoro dipendente per euro 1.675,34 nell'anno d'imposta 2020, euro 4.359,87 nell'anno 2021 ed euro 5.395,63 nell'anno 2022), mentre la ricorrente, di giovane età e in possesso del diploma di ragioneria, ha riferito di percepire il reddito di cittadinanza e l'assegno unico universale per i figli per un importo complessivo di euro 830,00 mensili, di avvalersi degli aiuti economici dei propri genitori e di aver lavorato prima della gravidanza in un panificio sito nelle adiacenze del salone di bellezza presso il quale è attualmente impiegato il CP 1 oltre ad essere onerata delle spese per la conduzione in locazione dell'appartamento presso il quale vive insieme al piccolo Per_1 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23.11.2023 e contratto di locazione allegato al ricorso introduttivo), debba essere posto a carico del sig. CP 1 l'obbligo di concorrere al mantenimento di Per 1 nella misura di euro 300,00 al mese,
somma da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra presso il suo domicilio ovvero medianteParte 1
, versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio ed il riconoscimento spontaneo del minore, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dispone l'affido esclusivo del figlio minore Per 1 (nato il [...]) alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
- pone a carico del sig. Controparte_1 l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte 1 l'assegno mensile pari alla somma di euro 300,00 a titolo
Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie, di mantenimento del figlio minore nei termini di cui in parte motiva;
invita il sig. CP 1 ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico
-
finalizzato al promovimento di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali presso il
Comune di Giugliano in Campania (NA) per la durata di mesi 12, con onere di avviare gli incontri in spazi neutri secondo le modalità specificate in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 28.10.2025
Il Presidente Il giudice est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro Dott.ssa Cristiana Satta
V.G. n. 4635/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4635 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.06.2025, avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
"rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F.1 Parte 1 c.f.:
,
RO UM e RI DE BO, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli (NA), al Corso Garibaldi n.388, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso c.f.:
, C.F. 2 Controparte_1
,
dagli avv.ti Mario Ivan Esposito e Claudio Antonio Petito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Generale Orsini n.5, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
come da note ex art. 127 ter cpc del 5 e 9 giugno 2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.2022, la ricorrente, in atti generalizzata, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Controparte_1
e che dall'unione con questi in data 17.09.2022 nasceva un figlio, Per 1 deduceva che: - il resistente per tutta la durata della gravidanza, avverso la quale aveva manifestato continuo disappunto, non si era mai curato delle esigenze morali e materiali dell'istante, costretta a rivolgersi ai propri genitori per poter sostenere le spese relative alle visite mediche;
- anche dopo la nascita del piccolo Per 1 il CP 1 proseguiva nella detenzione di atteggiamenti vessatori e prevaricatori nei suoi riguardi;
- il CP 1 non si curava affatto del piccolo Per 1 tanto da lasciare inevasa la richiesta, avanzata a mezzo pec, di contribuire al relativo mantenimento e di instaurare una stabile frequentazione con lo stesso, eccettuata una fugace visita effettuata in data 10.12.2022; - essa istante, beneficiaria della sola misura di sostegno al reddito e degli aiuti economici della famiglia di origine, si trovava a fronteggiare i costi dell'abitazione ove risiede col minore (locazione ed utenze) e a provvedere alle esigenze dello stesso, mentre il resistente è stabilmente impiegato presso il salone "Parrucchieri Arena” esercente attività di coiffeur.
Per detti motivi, chiedeva: -il riconoscimento della paternità naturale in capo al resistente;
-disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso di sé, regolamentando il diritto di visita del padre con modalità che tengano conto della tenera età del minore;
-porre a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento indiretto del figlio minore Per 1 nella misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di contribuire alle spese per l'abitazione familiare nella misura del 30% (pari ad €
150,00); il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio processuale, in data 02.05.2023 si costituiva il sig.
Controparte 1 il quale, nel contestare tutto quanto ex adverso
, dedotto, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo il minore domiciliato realmente presso l'abitazione dei nonni materni sita in Napoli;
nel merito, aderiva alla richiesta di riconoscimento del figlio, con assunzione del cognome paterno da parte di quest'ultimo, e chiedeva il rigetto di tutte le altre avverse pretese, ponendosi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio minore in misura non superiore ad euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, in fatto, imputava la fine della relazione sentimentale alle interferenze provenienti dalla famiglia d'origine della resistente e alla gelosia ossessiva di quest'ultima. Rappresentava di aver accolto con letizia la notizia della gravidanza, assistendo la compagna durante le visite mediche ed i necessari accertamenti strumentali e sostenendone i costi, eccettuati quelli per i prelievi ai quali la resistente veniva sottoposta gratuitamente grazie all'impiego del padre presso l'ospedale Pascale.
Rilevava, poi, come, intorno al quarto/quinto mese di gestazione, si manifestavano i primi dissidi caratteriali tra i futuri genitori, dovuti alla gelosia ossessiva della sig.ra Pt 1, sfociata anche in atti di violenza, e alle continue accuse mossegli dalla stessa di essere un giocatore d'azzardo e un Per 2
Esponeva che, nonostante la decisione concordata di porre fine della relazione sentimentale, si era reso disponibile ad accompagnare la sig.ra Pt 1 a fare le ultime visite per vedersi opposto un categorico rifiuto, e che l'istante, impedendogli di raggiungere il nosocomio il giorno del parto, lo notiziava della nascita del figlio tramite messaggi.
Precisava, infine, di essere stato dalla Pt 1 totalmente estromesso dalla vita del figlio, deprivato financo della scelta del nome da dare al piccolo, apposta quale condizione peril riconoscimento della paternità naturale, e che a fronte del diniego opposto da esso comparente al predetto riconoscimento, la ricorrente, fortemente influenzata dai propri genitori, gli impediva di vedere il figlio, interrompendo ogni contatto con lui dal 28.02.2023.
All'udienza camerale del 25.05.2023 il giudice, sentito il resistente e preso atto della richiesta di rinvio per poter procedere al riconoscimento del minore, rinviava all'udienza del 23.11.2023.
All'udienza che precede il giudice, sentite le parti e preso atto della richiesta di rinvio per poter procedere al riconoscimento del minore, rinviava all'udienza del 22.02.2024 per la verifica del regolare riconoscimento di Per 1 poi avvenuto in data 28.11.2023.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il designato Collegio disponeva l'avvio degli incontri tra Per 1 ed il padre presso gli spazi neutri dei Servizi Sociali di Giugliano in
Campania e delegava a questi ultimi il compito di accertare e descrivere la situazione socio-ambientale del minore, rinviando all'udienza del 26.09.2024 per l'esame della relazione e le ulteriori determinazioni consequenziali.
Pervenuta in data 10.09.2024 relazione dei SS di Giugliano, all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava al collegio.
A scioglimento della riserva che precede, il collegio, con ordinanza depositata in data 23.12.2024, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS già delegati al fine di avviare previo consenso delle parti un percorso di
- -
mediazione e di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, con prosecuzione degli incontri protetti, e fissava udienza per l'esame della relazione e le successive determinazioni.
Pervenuta in data 03.06.2025 relazione dei Servizi Sociali, con provvedimento del
1.8.2025, il giudice riservava la causa in decisione al collegio.
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento del figlio minore Per 1 eve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr.
Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
Stando alla casistica giurisprudenziale, l'inidoneità che giustifica la compressione del diritto dovere/potestà di un genitore in favore dell'altro viene ravvisata ora nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, ora nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata specie attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, ora nel mancato rispetto del regime delle visite (con frustrazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), nonché nella manifestazione di un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole. Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena" (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di Per 1 alla madre, come d'altronde richiesto dalla ricorrente,
in virtù delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. CP_1
[...]
Ritiene il tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse del minore stesso, tenuto conto dell'assenza nel sig. CP 1 di una reale motivazione nel voler costruire un rapporto affettivo autentico, stabile e continuativo nel tempo con il figlio e di una consapevole assunzione di responsabilità rispetto al proprio ruolo e alle proprie mancanze. Come rilevato dai Servizi Sociali presso il Comune di
Giugliano in Campania all'esito del percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità (cfr. relazione pervenuta in data 03.06.2025), la relazione padre-figlio si è sviluppata in una dimensione prevalentemente ludico-ricreativa ed il piccolo
Per 1 non ha riconosciuto la figura paterna come tale, presentando un'interazione che, sebbene positiva, appariva distante da una rappresentazione affettiva consolidata verso il genitore. La discontinuità del percorso relazionale, -dovuta principalmente alle assenze del padre, può – sottolineano i professionisti -
"ingenerare nel minore confusione emotiva e false aspettative, con un impatto negativo sul delicato processo di costruzione di un legame affettivo sano, stabile e coerente. Una siffatta discontinuità compromette la possibilità di strutturare una relazione di fiducia e continuità, elementi indispensabili per il benessere del minore e per una positiva evoluzione del rapporto padre-figlia. DE resto, il padre non ha mostrato piena consapevolezza rispetto alle ricadute emotive che le sue assenze avrebbero potuto avere sul figlio".
I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa del minore.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di Per 1 alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
Stante le criticità evidenziate dai professionisti dei Servizi Sociali appare necessario uno stretto ed assiduo monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS di
Giugliano in Campania per la durata di mesi dodici, i quali dovranno relazionare la procura competente in caso di accertato disagio e pregiudizio per il minore.
Si ritiene, inoltre, opportuno stante le risulatnze della rel dei SS invitare, altresì, il sig. CP 1 ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale, finalizzato al promovimento di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio Per 1 il collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Orbene, considerato che i professionisti dei Servizi Sociali di Giugliano in
Campania hanno evidenziato come gli incontri padre-figlio non possano avvenire in forma libera, risultando ciò pregiudizievole per il minore alla luce delle carenze nella genitorialità sopra evidenziate, si ritiene di dover disporre incontri in spazi neutri presso i SS di Giugliano in Campania con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà dagli stessi SS prontamente comunicato e per la durata di 12 mesi.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento del figlio minore Per 1 considerato che lo stesso è collocato in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della tenera età e delle esigenze del figlio e delle condizioni economiche delle parti, ed in particolare della situazione reddituale del resistente, il quale ha indicato di svolgere attività di coiffeur presso il salone "Parrucchieri Arena” sito in Napoli-Quartiere Vomero con inquadramento part-time, ma lavorando effettivamente tutti i giorni a tempo pieno dalle 8:30 alle
19:00 e guadagnando circa 360,00 al mese (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
23.11.2023), e ha versato in atti Certificazioni Uniche 2021, 2022 e 2023 (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva depositata in data 02.05.2023, dalle quali emergono redditi lordi da lavoro dipendente per euro 1.675,34 nell'anno d'imposta 2020, euro 4.359,87 nell'anno 2021 ed euro 5.395,63 nell'anno 2022), mentre la ricorrente, di giovane età e in possesso del diploma di ragioneria, ha riferito di percepire il reddito di cittadinanza e l'assegno unico universale per i figli per un importo complessivo di euro 830,00 mensili, di avvalersi degli aiuti economici dei propri genitori e di aver lavorato prima della gravidanza in un panificio sito nelle adiacenze del salone di bellezza presso il quale è attualmente impiegato il CP 1 oltre ad essere onerata delle spese per la conduzione in locazione dell'appartamento presso il quale vive insieme al piccolo Per_1 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23.11.2023 e contratto di locazione allegato al ricorso introduttivo), debba essere posto a carico del sig. CP 1 l'obbligo di concorrere al mantenimento di Per 1 nella misura di euro 300,00 al mese,
somma da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra presso il suo domicilio ovvero medianteParte 1
, versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio ed il riconoscimento spontaneo del minore, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dispone l'affido esclusivo del figlio minore Per 1 (nato il [...]) alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
- pone a carico del sig. Controparte_1 l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte 1 l'assegno mensile pari alla somma di euro 300,00 a titolo
Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie, di mantenimento del figlio minore nei termini di cui in parte motiva;
invita il sig. CP 1 ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico
-
finalizzato al promovimento di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali presso il
Comune di Giugliano in Campania (NA) per la durata di mesi 12, con onere di avviare gli incontri in spazi neutri secondo le modalità specificate in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 28.10.2025
Il Presidente Il giudice est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro Dott.ssa Cristiana Satta