Articolo 27 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 26Articolo 28
Versione
12 gennaio 1982
Art. 27. Finanziamenti

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', a parita' di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982