Articolo 1 della Legge 17 aprile 1957, n. 287
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25 maggio 1957
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti "autorizzazione a permutare e vendere materiali di artiglieria, automobilistici del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza", richiamate in vigore con legge 20 giugno 1956, n. 614 , sono estese - per due anni dalla data di entrata, in vigore della presente legge - anche ai materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Entrata in vigore il 25 maggio 1957