Art. 213. Requisiti e procedura per l'assunzione ai sensi dell'art. 211.
Per essere assunti alle dipendenze dell'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato i dipendenti delle imprese private contemplati dall'art. 211, devono:
((a) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di eta' che e' elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio;)) (5))
b) avere prestato la propria opera nei quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e nel periodo di due anni consecutivi per almeno 300 giornate lavorative, alle dipendenze di imprese in lino dei servizi di cui all'art. 212, dalle stesse eserciti in appalto per conto dell'Azienda;
c) essere riconosciuti meritevoli, per il servizio prestato e per la condotta tenuta, dalle commissioni di cui al successivo comma quarto.
All'accertamento dei requisiti fisici si procedera' all'atto dell'inquadramento a ruolo seguendo i criteri previsti per le normali assunzioni, nei riguardi del personale di eta' non superiore a 32 anni, ed i criteri stabiliti per le visite di revisione, nei riguardi del personale di eta' superiore.
Per il personale infortunato per causa di servizio ferroviario si adottera', comunque, il criterio stabilito per le visite di revisione.
Il personale contemplato dall'art. 211 e che sia in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e' assunto, nel limite dei posti di pianta disponibili, nelle qualifiche di operaio in prova o di manovale in prova, in relazione alle mansioni disimpegnate nei periodo previsto alla precedente lettera b).
La designazione di coloro che posseggono i requisiti per l'assunzione a norma del presente articolo e' fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio mediante compilazione di elenchi nominativi compartimentali o di servizio.
La precedenza di iscrizione in tali elenchi spetta a chi abbia cumulato il maggior numero di giornate lavorative; in caso di parita', la precedenza e' determinata dalla eta' maggiore.
((Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di eta' di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 23 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.)) (5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
Per essere assunti alle dipendenze dell'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato i dipendenti delle imprese private contemplati dall'art. 211, devono:
((a) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di eta' che e' elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio;)) (5))
b) avere prestato la propria opera nei quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e nel periodo di due anni consecutivi per almeno 300 giornate lavorative, alle dipendenze di imprese in lino dei servizi di cui all'art. 212, dalle stesse eserciti in appalto per conto dell'Azienda;
c) essere riconosciuti meritevoli, per il servizio prestato e per la condotta tenuta, dalle commissioni di cui al successivo comma quarto.
All'accertamento dei requisiti fisici si procedera' all'atto dell'inquadramento a ruolo seguendo i criteri previsti per le normali assunzioni, nei riguardi del personale di eta' non superiore a 32 anni, ed i criteri stabiliti per le visite di revisione, nei riguardi del personale di eta' superiore.
Per il personale infortunato per causa di servizio ferroviario si adottera', comunque, il criterio stabilito per le visite di revisione.
Il personale contemplato dall'art. 211 e che sia in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e' assunto, nel limite dei posti di pianta disponibili, nelle qualifiche di operaio in prova o di manovale in prova, in relazione alle mansioni disimpegnate nei periodo previsto alla precedente lettera b).
La designazione di coloro che posseggono i requisiti per l'assunzione a norma del presente articolo e' fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio mediante compilazione di elenchi nominativi compartimentali o di servizio.
La precedenza di iscrizione in tali elenchi spetta a chi abbia cumulato il maggior numero di giornate lavorative; in caso di parita', la precedenza e' determinata dalla eta' maggiore.
((Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di eta' di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 23 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.)) (5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".