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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/08/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 87/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito Parte_1 P.IVA_1
pro all'Avv. Andrej Žerjal e dall'Avv. Jarc Marco del foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Stefano Podlipnik in Gorizia, Corso Italia n. 204.
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_2 iusta tti, dall'Avv. Nicoletta Peresani del Foro di Udine, con domicilio eletto presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Resistente
Oggetto: Azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: Nel merito in via preliminare: Voglia la S.V. Ill.ma accertato e dichiarato che la presente azione non ha carattere residuale e/o sussidiario, dichiarare l'inammissibilità della domanda;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio , Pt_1 _1 chiedendo l'accertamento di pagamen sta causa in favore di qu somma di € 93.770,61 e la conseguente condanna ad indennizzo/rimborso delle somme percepite. A sostegno della propria pretesa, ha allegato: a) che società, entrambe Pt_1 operanti nel settore immobiliare, erano state amministrate da sino al Parte_2
17/09/2020, data in cui il predetto cessava dalla carica di amminis _1
, mantenendo tale ruolo in capo a sino al 04/04/2022, b) che
[...] Pt_1 Pt_1 vedeva ad estinguere, a mezzo di ari recanti la dizione per cont _1 svariati debiti contratti da , in assenza di qualsivoglia controprestazione,
[...] _1 per complessivi € 93.770,61.
1 Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio _1
, negando la prospettazione avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare,
[...]
a ricostruire la storia dei rapporti tra le due società, rappresentando come
Pt_1 era società controllante di come tra le due società erano in essere un _1 contratto di conto corrente di finanziamento della controllante in favore della controllata e che i pagamenti effettuati negli anni da – di cui al ricorso –
Pt_1 erano finalizzati all'ultimazione dei lavori nei cantieri e alla ommercializzazione degli immobili, per agevolare a rimborsare il proprio debito finanziario nei _1 confronti di Sull allegazioni, la resistente ha argomentato circa
Pt_1 l'insussistenza dei presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento, essendo presente un titolo in base alla quale avrebbe potuto agire.
Pt_1
Dopo un breve rinvio concesso alla prima udienza per permettere alle parti una definizione bonaria della vertenza, alla successiva udienza del 22/05/2024 la difesa di parte ricorrente ha aderito, alla luce della documentazione offerta, all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda ex 2041 c.c., chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite a fronte della condotta extra processuale di controparte. La resistente ha invece insistito per la condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza.
2. Il ricorso promosso da verso deve essere respinto in quanto Pt_1 _1 inammissibile.
Preliminarmente si rammenta come l'azione di ingiustificato arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c. rappresenta la norma di chiusura dell'ordinamento che è posta dal legislatore a tutela del principio – le cui proprie radici risalgono al diritto romano pretorile – secondo il quale gli spostamenti patrimoniali devono avvenire sulla base di una giustificazione obiettiva di meritevolezza, ed è volta ad impedire che, al di fuori di vicende giustificate, i patrimoni di due soggetti possano modificarsi l'uno a discapito dell'altro. Trattandosi, come detto, di rimedio di chiusura, la successiva norma contenuta nell'art. 2042 c.c. evidenzia il carattere necessariamente sussidiario dell'azione di arricchimento, escludendo che la stessa sia proponibile quando il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare dell'impoverimento subito. Sul punto, la giurisprudenza ha in maniera cristallina affermato che l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (così Cass. Civ., Sez. VI, n. 12405/2020), arrivando addirittura ad evidenziare come, essendo l'ambito applicativo della proponibilità dell'azione in questione definito dalla legge, il Giudice stesso è chiamato a rilevare d'ufficio che non sussista altra specifica azione a cui ricondurre la pretesa svolta dal soggetto depauperato nei confronti dell'arricchito o di altra persona (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, n. 529/2014).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche brevemente richiamate, l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da parte resistente (alla quale la ricorrente ha peraltro aderito) coglie nel segno, avendo la stessa provato l'esistenza di un rapporto contrattuale di conto corrente a cui ricondurre i pagamenti effettuati da a Pt_1 vantaggio di – qualificati dal ricorrente come privi di g – _1 nell'ambito della cui disciplina (e delle relative domande) potrà eventualmente Pt_1 ottenere tutela. Sul punto, non solo non o l'esistenza di tale Pt_1 rapporto contrattuale ma ha addirittura aderito all'eccezione preliminare di controparte.
Pertanto, si deve pacificamente ritenere che il ricorso non sia ammissibile in quanto contrastante con la previsione dell'art. 2042 c.c.
2 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014.
Sul punto, si osserva infatti come la giurisprudenza maggioritaria, abbandonando da tempo un'applicazione atomistica del principio di soccombenza – secondo la quale tale giudizio è estraneo a considerazioni che esulano dall'esito oggettivo del processo e prescindono da ogni elemento di colpevolezza e da considerazioni relative a condotte processuali ed extraprocessuali serbate dalle parti – accolga un'interpretazione fondata (anche) sul principio di causalità , alla luce del quale il fondamento della condanna alle spese risiede nella antigiuridicità della condotta posta in essere da colui il quale, per l'appunto, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. In questa nuova prospettiva, a ben vedere, la soccombenza altro non è che un indice rivelatore della causalità stessa.
Sulla scorta di tali principi, non può affermarsi come la condotta serbata da , _1 prima dell'instaurazione del giudizio, sia stata causale rispetto alla proposizione, da parte di del ricorso avente ad oggetto la domanda sussidiaria ex art. 2041 c.c., rivelatosi Pt_1 poi inammissibile.
Si osserva infatti come nella propria comunicazione di messa in mora del Pt_1 07/09/2023, non abbia fatto alcuno al titolo (o alla mancanza di titolo) sulla base di cui avrebbe effettuato i pagamenti a favore dei fornitori di , chiedendone a _1 quest'ultima la restituzione.
Pertanto, riconosciuta la soccombenza di le spese di lite sono liquidate come in Pt_1 dispositivo, individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda e riconoscendo gli importi, nei valori compresi tra i minimi e i medi di detto scaglione, per le sole fasi di studio ed introduttiva, escludendo compensi per la fase istruttoria e decisionale stante l'assenza di istruttoria, la natura documentale della causa e l'adesione del soccombente all'eccezione preliminare della difesa di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. svolta da nei confronti di Pt_1 ; _1
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Pt_1 _1 grado del g liquida in € 3.135,00, oltre se generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 16/08/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 87/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito Parte_1 P.IVA_1
pro all'Avv. Andrej Žerjal e dall'Avv. Jarc Marco del foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Stefano Podlipnik in Gorizia, Corso Italia n. 204.
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_2 iusta tti, dall'Avv. Nicoletta Peresani del Foro di Udine, con domicilio eletto presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Resistente
Oggetto: Azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: Nel merito in via preliminare: Voglia la S.V. Ill.ma accertato e dichiarato che la presente azione non ha carattere residuale e/o sussidiario, dichiarare l'inammissibilità della domanda;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio , Pt_1 _1 chiedendo l'accertamento di pagamen sta causa in favore di qu somma di € 93.770,61 e la conseguente condanna ad indennizzo/rimborso delle somme percepite. A sostegno della propria pretesa, ha allegato: a) che società, entrambe Pt_1 operanti nel settore immobiliare, erano state amministrate da sino al Parte_2
17/09/2020, data in cui il predetto cessava dalla carica di amminis _1
, mantenendo tale ruolo in capo a sino al 04/04/2022, b) che
[...] Pt_1 Pt_1 vedeva ad estinguere, a mezzo di ari recanti la dizione per cont _1 svariati debiti contratti da , in assenza di qualsivoglia controprestazione,
[...] _1 per complessivi € 93.770,61.
1 Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio _1
, negando la prospettazione avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare,
[...]
a ricostruire la storia dei rapporti tra le due società, rappresentando come
Pt_1 era società controllante di come tra le due società erano in essere un _1 contratto di conto corrente di finanziamento della controllante in favore della controllata e che i pagamenti effettuati negli anni da – di cui al ricorso –
Pt_1 erano finalizzati all'ultimazione dei lavori nei cantieri e alla ommercializzazione degli immobili, per agevolare a rimborsare il proprio debito finanziario nei _1 confronti di Sull allegazioni, la resistente ha argomentato circa
Pt_1 l'insussistenza dei presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento, essendo presente un titolo in base alla quale avrebbe potuto agire.
Pt_1
Dopo un breve rinvio concesso alla prima udienza per permettere alle parti una definizione bonaria della vertenza, alla successiva udienza del 22/05/2024 la difesa di parte ricorrente ha aderito, alla luce della documentazione offerta, all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda ex 2041 c.c., chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite a fronte della condotta extra processuale di controparte. La resistente ha invece insistito per la condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza.
2. Il ricorso promosso da verso deve essere respinto in quanto Pt_1 _1 inammissibile.
Preliminarmente si rammenta come l'azione di ingiustificato arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c. rappresenta la norma di chiusura dell'ordinamento che è posta dal legislatore a tutela del principio – le cui proprie radici risalgono al diritto romano pretorile – secondo il quale gli spostamenti patrimoniali devono avvenire sulla base di una giustificazione obiettiva di meritevolezza, ed è volta ad impedire che, al di fuori di vicende giustificate, i patrimoni di due soggetti possano modificarsi l'uno a discapito dell'altro. Trattandosi, come detto, di rimedio di chiusura, la successiva norma contenuta nell'art. 2042 c.c. evidenzia il carattere necessariamente sussidiario dell'azione di arricchimento, escludendo che la stessa sia proponibile quando il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare dell'impoverimento subito. Sul punto, la giurisprudenza ha in maniera cristallina affermato che l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (così Cass. Civ., Sez. VI, n. 12405/2020), arrivando addirittura ad evidenziare come, essendo l'ambito applicativo della proponibilità dell'azione in questione definito dalla legge, il Giudice stesso è chiamato a rilevare d'ufficio che non sussista altra specifica azione a cui ricondurre la pretesa svolta dal soggetto depauperato nei confronti dell'arricchito o di altra persona (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, n. 529/2014).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche brevemente richiamate, l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da parte resistente (alla quale la ricorrente ha peraltro aderito) coglie nel segno, avendo la stessa provato l'esistenza di un rapporto contrattuale di conto corrente a cui ricondurre i pagamenti effettuati da a Pt_1 vantaggio di – qualificati dal ricorrente come privi di g – _1 nell'ambito della cui disciplina (e delle relative domande) potrà eventualmente Pt_1 ottenere tutela. Sul punto, non solo non o l'esistenza di tale Pt_1 rapporto contrattuale ma ha addirittura aderito all'eccezione preliminare di controparte.
Pertanto, si deve pacificamente ritenere che il ricorso non sia ammissibile in quanto contrastante con la previsione dell'art. 2042 c.c.
2 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014.
Sul punto, si osserva infatti come la giurisprudenza maggioritaria, abbandonando da tempo un'applicazione atomistica del principio di soccombenza – secondo la quale tale giudizio è estraneo a considerazioni che esulano dall'esito oggettivo del processo e prescindono da ogni elemento di colpevolezza e da considerazioni relative a condotte processuali ed extraprocessuali serbate dalle parti – accolga un'interpretazione fondata (anche) sul principio di causalità , alla luce del quale il fondamento della condanna alle spese risiede nella antigiuridicità della condotta posta in essere da colui il quale, per l'appunto, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. In questa nuova prospettiva, a ben vedere, la soccombenza altro non è che un indice rivelatore della causalità stessa.
Sulla scorta di tali principi, non può affermarsi come la condotta serbata da , _1 prima dell'instaurazione del giudizio, sia stata causale rispetto alla proposizione, da parte di del ricorso avente ad oggetto la domanda sussidiaria ex art. 2041 c.c., rivelatosi Pt_1 poi inammissibile.
Si osserva infatti come nella propria comunicazione di messa in mora del Pt_1 07/09/2023, non abbia fatto alcuno al titolo (o alla mancanza di titolo) sulla base di cui avrebbe effettuato i pagamenti a favore dei fornitori di , chiedendone a _1 quest'ultima la restituzione.
Pertanto, riconosciuta la soccombenza di le spese di lite sono liquidate come in Pt_1 dispositivo, individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda e riconoscendo gli importi, nei valori compresi tra i minimi e i medi di detto scaglione, per le sole fasi di studio ed introduttiva, escludendo compensi per la fase istruttoria e decisionale stante l'assenza di istruttoria, la natura documentale della causa e l'adesione del soccombente all'eccezione preliminare della difesa di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. svolta da nei confronti di Pt_1 ; _1
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Pt_1 _1 grado del g liquida in € 3.135,00, oltre se generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 16/08/2024.
Il Giudice Istruttore
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