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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2843/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone, Dott. Gaetano Bonofiglio, Dott.ssa
OB TR resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_2 litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_2 premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo avvenuta l'1.9.2023, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2004/2005 e che, durante detto servizio a termine, aveva percepito lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale 0-2 senza il riconoscimento di alcuna anzianità in relazione al servizio effettivamente
1 prestato, e ciò in forza dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 che per il personale non di ruolo prevedeva, quale retribuzione, il trattamento economico iniziale del corrispondente personale di ruolo.
Lamentava l'illegittimità del trattamento economico ricevuto per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato nonchè per violazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011 e concludeva chiedendo “[..] 1) accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente, con riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2) dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente a percepire quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” dall'inizio del
4° anno di servizio;
3) ordinare, altresì, al , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, di attribuire alla ricorrente alla data dell'01.09.2023, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 690 del
30.01.2025, emesso dal Dirigente Scolastico dell'IC “Pucciano” di Bisignano
(CS), la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente all'anzianità di anni
“3”, avendo completato alla data del 09.12.2019 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale (0-2) corrispondente all'anzianità di anni “0”;
4) dichiarare, dunque, il diritto dell'odierna ricorrente alle differenze retributive fra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8, a partire dal 10.12.2019
(I giorno del quarto anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare, quindi, il , in persona del Controparte_1
pro-tempore a corrispondere all'odierna ricorrente le differenze CP_3 retributive fra la fascia 0-2 e la fascia 3-8 ad oggi maturate e, dunque quelle ricomprese fra il 10.12.2019 e il 30.06.2025, pari ad € 1.510,71, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il Controparte_1
2 merito in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le CP_2 differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
La causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8
e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione del c.d. clausola di salvaguardia previsto dal CCNL 2011.
La doglianza merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico CP_1 differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio,
9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
3 Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_1 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e
489 del D. Lgs. n. 297/1994.
Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale CP_1 immesso in ruolo dopo l'1 settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine.
In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
4 Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla
CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pur potendo far valere anzianità di servizio anteriore all'1 settembre 2010, infatti, parte ricorrente è stata collocata nella fascia 0/8 anziché nella fascia
0/2 in quanto immessa in ruolo successivamente, e dunque non si è vista riconoscere la fascia 3/8 allo scadere del terzo anno.
Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia e, per l'effetto, al pagamento delle differenze retributive tra fra la fascia stipendiale
0-2 e la fascia stipendiale 3-8 relative al periodo dal 10.12.2019 al 30.6.2025, pari alla - incontestata - somma di € 1.510,71 oltre interessi sino al saldo.
Alcuna prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive è maturata avuto riguardo al periodo per cui è domanda (dal 10.12.2019 al
30.6.2015) ed alla interruzione del termine quinquennale di prescrizione ad opera della diffida del 15.5.2024 (cfr. fasc. ricorrente).
5 Il convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in CP_1 favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva della CP_2 parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre
[...] devono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle differenze retributive fra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8 relative al periodo dal 10.12.2019 al 30.6.2025 pari ad €
1.510,71 oltre interessi sino al saldo;
condanna il convenuto al CP_1 versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione CP_2 retributiva della parte ricorrente per come accertata;
condanna CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2843/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone, Dott. Gaetano Bonofiglio, Dott.ssa
OB TR resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_2 litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_2 premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo avvenuta l'1.9.2023, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2004/2005 e che, durante detto servizio a termine, aveva percepito lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale 0-2 senza il riconoscimento di alcuna anzianità in relazione al servizio effettivamente
1 prestato, e ciò in forza dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 che per il personale non di ruolo prevedeva, quale retribuzione, il trattamento economico iniziale del corrispondente personale di ruolo.
Lamentava l'illegittimità del trattamento economico ricevuto per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato nonchè per violazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011 e concludeva chiedendo “[..] 1) accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente, con riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2) dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente a percepire quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” dall'inizio del
4° anno di servizio;
3) ordinare, altresì, al , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, di attribuire alla ricorrente alla data dell'01.09.2023, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 690 del
30.01.2025, emesso dal Dirigente Scolastico dell'IC “Pucciano” di Bisignano
(CS), la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente all'anzianità di anni
“3”, avendo completato alla data del 09.12.2019 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale (0-2) corrispondente all'anzianità di anni “0”;
4) dichiarare, dunque, il diritto dell'odierna ricorrente alle differenze retributive fra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8, a partire dal 10.12.2019
(I giorno del quarto anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare, quindi, il , in persona del Controparte_1
pro-tempore a corrispondere all'odierna ricorrente le differenze CP_3 retributive fra la fascia 0-2 e la fascia 3-8 ad oggi maturate e, dunque quelle ricomprese fra il 10.12.2019 e il 30.06.2025, pari ad € 1.510,71, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il Controparte_1
2 merito in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le CP_2 differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
La causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8
e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione del c.d. clausola di salvaguardia previsto dal CCNL 2011.
La doglianza merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico CP_1 differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio,
9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
3 Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_1 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e
489 del D. Lgs. n. 297/1994.
Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale CP_1 immesso in ruolo dopo l'1 settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine.
In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
4 Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla
CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pur potendo far valere anzianità di servizio anteriore all'1 settembre 2010, infatti, parte ricorrente è stata collocata nella fascia 0/8 anziché nella fascia
0/2 in quanto immessa in ruolo successivamente, e dunque non si è vista riconoscere la fascia 3/8 allo scadere del terzo anno.
Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia e, per l'effetto, al pagamento delle differenze retributive tra fra la fascia stipendiale
0-2 e la fascia stipendiale 3-8 relative al periodo dal 10.12.2019 al 30.6.2025, pari alla - incontestata - somma di € 1.510,71 oltre interessi sino al saldo.
Alcuna prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive è maturata avuto riguardo al periodo per cui è domanda (dal 10.12.2019 al
30.6.2015) ed alla interruzione del termine quinquennale di prescrizione ad opera della diffida del 15.5.2024 (cfr. fasc. ricorrente).
5 Il convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in CP_1 favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva della CP_2 parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre
[...] devono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle differenze retributive fra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8 relative al periodo dal 10.12.2019 al 30.6.2025 pari ad €
1.510,71 oltre interessi sino al saldo;
condanna il convenuto al CP_1 versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione CP_2 retributiva della parte ricorrente per come accertata;
condanna CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6