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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 135/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bologna, Parte_1 C.F._1
via Marconi n. 71, presso lo studio dell'avv. GIOACCHINO ALDO SCUDERI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE ZURLO e dall'avv. ANDREA ORNATI, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 12.1.2023 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1523/2022 con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare a la somma Controparte_1 di €. 9.356,81, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in dipendenza di contratto di finanziamento stipulato originariamente con nel 2010. Controparte_2
A supporto della propria prospettazione, l'opponente ha sostenuto che controparte non avrebbe adeguatamente dimostrato di essere divenuta titolare del credito azionato.
In secondo luogo, ha ritenuto non adeguatamente assolti gli oneri probatori relativi Parte_1
al diritto fatto valere in via monitoria. Con comparsa di costituzione e risposta del 13.9.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione.
Denegata la provvisoria esecuzione ed espletata inutilmente la mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per l'assorbente ragione della mancata prova, da parte della società ingiungente, della titolarità del diritto azionato.
Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio l'opponente ha espressamente dedotto che “le cessioni del credito […] non appaiono perfezionate in quanto non è possibile risalire, leggendo i documenti, né al credito stesso né agli eventuali debitori”, aggiungendo che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco […], ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (v. pag. 4 della citazione in opposizione).
In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre è invece compito di quest'ultima fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Venendo al caso di specie, come emerge dal ricorso monitorio, il credito azionato sarebbe stato ceduto da a e, successivamente, da quest'ultima a (v. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
pagg. 1-2-3 del ricorso monitorio).
Orbene, in relazione al primo di tali trasferimenti tuttavia non è stata ritualmente fornita adeguata prova. Con riguardo a tale atto traslativo intercorso tra e non è stato Controparte_2 Controparte_3
anzitutto prodotto il contratto di cessione.
In assenza di prova diretta sul contenuto di quest'ultimo, occorre poi chiedersi se gli elementi raccolti in giudizio consentano di ritenere dimostrata in via presuntiva la inclusione in esso del credito oggetto di causa.
Anche in tale materia, infatti, deve considerarsi lecito il ricorso alle presunzioni, avendo il Supremo
Collegio evidenziato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (così Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944; v. già Cass. Civ.
Sez. I 28.2.2020, n. 5617, per cui “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”).
Al superiore quesito deve fornirsi risposta negativa.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387). Con specifico riguardo alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v.
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, il contenuto della cessione intercorsa tra e non Controparte_2 Controparte_3
risulta in alcun modo ricostruibile attraverso il ricorso alle pubblicazioni effettuate nella Gazzetta
Ufficiale.
Di tale specifico trasferimento, infatti, non è stato ritualmente depositato in giudizio l'avviso pubblicato ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993.
L'unico documento formato ai sensi di siffatta norma investe la successiva operazione traslativa.
In tale avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.2.2017, si legge testualmente che “ CP_1
[…] si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari
[...]
(anche i “Crediti”) identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di […], aventi alla Data di Conclusione Controparte_3
cumulativamente le seguenti caratteristiche: i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati”, tra gli altri, “da: […]; ii)crediti acquistati da mediante i CP_2 Controparte_3
seguenti contratti di cessione: : 23/04/2008, 24/11/2009, 27/04/2010, 24/09/2010, CP_2
26/09/2011, 22/12/2015 […]; iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in
Euro; iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà
o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
vi) crediti i cui debitori siano persone fisiche;
vii) crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio Per_1
, con studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché presso la
[...]
sede legale del Cessionario. Ancorché rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i crediti per i quali sussista alla Data di Conclusione anche una soltanto delle seguenti circostanze: i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali;
iii) crediti in relazione ai quali vigano dilazioni di pagamento concesse dal Cedente, fatte eccezione per i seguenti numeri di contratto di credito: 13774087” (v. pagg. 1-2-3 dell'all. 4 del ricorso monitorio).
Come appare evidente, tale avviso non reca indicazione analitica dei criteri di individuazione delle posizioni creditorie ricomprese nelle pregresse cessioni operate da a Controparte_2 CP_3
nelle date del 23.4.2008, 24.11.2009, 27.4.2010, 24.9.2010, 26.9.2011 e 22.12.2015.
[...]
Il contenuto di queste ultime non si mostra in alcun modo ricostruibile (cfr. App. Catania Sez. I
29.5.2023, n. 989, che ha accolto la doglianza relativa alla mancata prova dell'acquisto del credito con le seguenti argomentazioni: “nella fattispecie la società intervenuta … si è limitata ad asserire di essere cessionaria del credito litigioso senza null'altro allegare per consentire di accertare che anche il credito in questione rientri fra quelli ceduti ed ha prodotto atto notarile di scissione parziale ed estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020 della cessione in blocco di crediti già facenti capo” ad altra società; “tuttavia dall'atto notarile prodotto di scissione parziale si evince solo che dalla predetta scissione ne era derivata la cessione di parte dei rapporti attivi e passivi” dalla asserita cedente alla asserita cessionaria “così come dall'avviso nella Gazzetta
Ufficiale si evince solo la notizia di un acquisto in blocco da parte della cessionaria … di un compendio di attività e passività e dunque di un portafoglio di rapporti attivi e passivi che facevano capo” alla asserita cedente “ma sostanzialmente in tali atti non identificati. Posto che la genericità dei prodotti documenti non consente di acclarare che il credito oggetto di lite sia compreso tra quelli ceduti, sarebbe stato onere della cessionaria darne prova considerata la contestazione specifica”).
Non è conseguentemente possibile verificare, in assenza di qualsiasi indicazione delle caratteristiche dei crediti trasferiti, se tra questi ultimi rientri quello già vantato da nei confronti Controparte_2 dell'odierno opponente Parte_1
Nessun altro significativo elemento valorizzabile quale indice presuntivo può poi ritenersi ritualmente acquisito in giudizio.
Non dirimenti appaiono anzitutto le comunicazioni del 5.4.2017 e del 16.1.2017 prodotte già in fase monitoria dalla opposta (v. all. 6 del ricorso monitorio).
Esse, invero, risultano provenienti esclusivamente da e da mentre Controparte_1 Controparte_3
non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di alienante nella prima operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in Controparte_2
Non può pertanto farsi applicazione del noto – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della prova dell'acquisto del diritto, alla “dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n.
10200).
Ancora, del tutto inidoneo alla prova della titolarità della posizione creditoria deve considerarsi il contratto di cessione prodotto in sede monitoria, in quanto relativo alla sola operazione intercorsa tra e e privo di indicazioni ulteriori rispetto a quelle (insufficienti) Controparte_3 Controparte_1 contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18.2.2017 (v. pagg. 23-31 dell'all. 7 del ricorso monitorio;
cfr. pagg. 1-2-3 dell'all. 4 del ricorso monitorio).
Del pari non risolutivo appare il documento denominato “lista crediti ceduti”, atteso che esso non reca alcuna sottoscrizione né alcuna data (v. all. 8 del ricorso monitorio).
Infine, non può ritenersi sufficiente per dimostrare che il diritto azionato rientri specificamente nelle plurime cessioni intercorse tra e (di cui si fa menzione nell'avviso Controparte_2 Controparte_3
pubblicato il 18.2.2017 nella Gazzetta Ufficiale) il mero fatto – isolatamente considerato e non accompagnato da altri indici che era onere dell'opposta addurre - che l'odierna ingiungente disponga del testo contrattuale sotteso alla pretesa monitoria e di estratto riepilogativo del debito (v. all. 3 del ricorso monitorio, contenente il contratto sotteso alla domanda monitoria;
v. poi all. 5 del ricorso, che contiene, alle pagg. 1-12, un estratto non recante alcuna sottoscrizione e, a pag. 13, un estratto proveniente dalla sola e non dalla prima cedente . Controparte_3 Controparte_2
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito – con argomentazioni confacenti al caso di specie – che
“la circostanza del possesso di documentazione relativa a un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780; v., nel medesimo senso, la recentissima Cass. Civ. Sez. I
25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il
“mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Il deficit probatorio sopra evidenziato è stato specificamente portato all'attenzione delle parti con l'ordinanza di diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (v. il verbale di udienza del 17.10.2023, in cui si legge che “allo stato non appare ben delineato il contenuto delle menzionate cessioni intercorse tra e e che, conseguentemente, non risulta possibile CP_2 Controparte_3
accertare se la posizione creditoria oggetto di causa sia stata trasferita dalla prima alla seconda, anteriormente alla cessione effettuata in favore di ). Controparte_1
Pur nondimeno, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. in data 27.3.2024 la creditrice ingiungente non ha dedotto alcunché sul punto e non ha prodotto ulteriori documenti.
Non potendosi per quanto sopra ritenere provato che abbia acquistato da Controparte_3 [...]
il credito vantato nei confronti di e lo abbia poi legittimamente ceduto CP_2 Parte_1 a quest'ultima – gravata, come si è visto, dall'onere della prova del titolo – deve Controparte_1 reputarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Essendosi rivelata fondata la contestazione mossa dall'ingiunto in merito alla titolarità del credito azionato da controparte, rimane assorbita ogni considerazione relativa alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
135/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1523/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Controparte_1 Parte_1
3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, 2.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 135/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bologna, Parte_1 C.F._1
via Marconi n. 71, presso lo studio dell'avv. GIOACCHINO ALDO SCUDERI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE ZURLO e dall'avv. ANDREA ORNATI, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 12.1.2023 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1523/2022 con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare a la somma Controparte_1 di €. 9.356,81, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in dipendenza di contratto di finanziamento stipulato originariamente con nel 2010. Controparte_2
A supporto della propria prospettazione, l'opponente ha sostenuto che controparte non avrebbe adeguatamente dimostrato di essere divenuta titolare del credito azionato.
In secondo luogo, ha ritenuto non adeguatamente assolti gli oneri probatori relativi Parte_1
al diritto fatto valere in via monitoria. Con comparsa di costituzione e risposta del 13.9.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione.
Denegata la provvisoria esecuzione ed espletata inutilmente la mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per l'assorbente ragione della mancata prova, da parte della società ingiungente, della titolarità del diritto azionato.
Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio l'opponente ha espressamente dedotto che “le cessioni del credito […] non appaiono perfezionate in quanto non è possibile risalire, leggendo i documenti, né al credito stesso né agli eventuali debitori”, aggiungendo che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco […], ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (v. pag. 4 della citazione in opposizione).
In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre è invece compito di quest'ultima fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Venendo al caso di specie, come emerge dal ricorso monitorio, il credito azionato sarebbe stato ceduto da a e, successivamente, da quest'ultima a (v. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
pagg. 1-2-3 del ricorso monitorio).
Orbene, in relazione al primo di tali trasferimenti tuttavia non è stata ritualmente fornita adeguata prova. Con riguardo a tale atto traslativo intercorso tra e non è stato Controparte_2 Controparte_3
anzitutto prodotto il contratto di cessione.
In assenza di prova diretta sul contenuto di quest'ultimo, occorre poi chiedersi se gli elementi raccolti in giudizio consentano di ritenere dimostrata in via presuntiva la inclusione in esso del credito oggetto di causa.
Anche in tale materia, infatti, deve considerarsi lecito il ricorso alle presunzioni, avendo il Supremo
Collegio evidenziato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (così Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944; v. già Cass. Civ.
Sez. I 28.2.2020, n. 5617, per cui “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”).
Al superiore quesito deve fornirsi risposta negativa.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387). Con specifico riguardo alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v.
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, il contenuto della cessione intercorsa tra e non Controparte_2 Controparte_3
risulta in alcun modo ricostruibile attraverso il ricorso alle pubblicazioni effettuate nella Gazzetta
Ufficiale.
Di tale specifico trasferimento, infatti, non è stato ritualmente depositato in giudizio l'avviso pubblicato ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993.
L'unico documento formato ai sensi di siffatta norma investe la successiva operazione traslativa.
In tale avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.2.2017, si legge testualmente che “ CP_1
[…] si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari
[...]
(anche i “Crediti”) identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di […], aventi alla Data di Conclusione Controparte_3
cumulativamente le seguenti caratteristiche: i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati”, tra gli altri, “da: […]; ii)crediti acquistati da mediante i CP_2 Controparte_3
seguenti contratti di cessione: : 23/04/2008, 24/11/2009, 27/04/2010, 24/09/2010, CP_2
26/09/2011, 22/12/2015 […]; iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in
Euro; iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà
o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
vi) crediti i cui debitori siano persone fisiche;
vii) crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio Per_1
, con studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché presso la
[...]
sede legale del Cessionario. Ancorché rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i crediti per i quali sussista alla Data di Conclusione anche una soltanto delle seguenti circostanze: i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali;
iii) crediti in relazione ai quali vigano dilazioni di pagamento concesse dal Cedente, fatte eccezione per i seguenti numeri di contratto di credito: 13774087” (v. pagg. 1-2-3 dell'all. 4 del ricorso monitorio).
Come appare evidente, tale avviso non reca indicazione analitica dei criteri di individuazione delle posizioni creditorie ricomprese nelle pregresse cessioni operate da a Controparte_2 CP_3
nelle date del 23.4.2008, 24.11.2009, 27.4.2010, 24.9.2010, 26.9.2011 e 22.12.2015.
[...]
Il contenuto di queste ultime non si mostra in alcun modo ricostruibile (cfr. App. Catania Sez. I
29.5.2023, n. 989, che ha accolto la doglianza relativa alla mancata prova dell'acquisto del credito con le seguenti argomentazioni: “nella fattispecie la società intervenuta … si è limitata ad asserire di essere cessionaria del credito litigioso senza null'altro allegare per consentire di accertare che anche il credito in questione rientri fra quelli ceduti ed ha prodotto atto notarile di scissione parziale ed estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020 della cessione in blocco di crediti già facenti capo” ad altra società; “tuttavia dall'atto notarile prodotto di scissione parziale si evince solo che dalla predetta scissione ne era derivata la cessione di parte dei rapporti attivi e passivi” dalla asserita cedente alla asserita cessionaria “così come dall'avviso nella Gazzetta
Ufficiale si evince solo la notizia di un acquisto in blocco da parte della cessionaria … di un compendio di attività e passività e dunque di un portafoglio di rapporti attivi e passivi che facevano capo” alla asserita cedente “ma sostanzialmente in tali atti non identificati. Posto che la genericità dei prodotti documenti non consente di acclarare che il credito oggetto di lite sia compreso tra quelli ceduti, sarebbe stato onere della cessionaria darne prova considerata la contestazione specifica”).
Non è conseguentemente possibile verificare, in assenza di qualsiasi indicazione delle caratteristiche dei crediti trasferiti, se tra questi ultimi rientri quello già vantato da nei confronti Controparte_2 dell'odierno opponente Parte_1
Nessun altro significativo elemento valorizzabile quale indice presuntivo può poi ritenersi ritualmente acquisito in giudizio.
Non dirimenti appaiono anzitutto le comunicazioni del 5.4.2017 e del 16.1.2017 prodotte già in fase monitoria dalla opposta (v. all. 6 del ricorso monitorio).
Esse, invero, risultano provenienti esclusivamente da e da mentre Controparte_1 Controparte_3
non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di alienante nella prima operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in Controparte_2
Non può pertanto farsi applicazione del noto – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della prova dell'acquisto del diritto, alla “dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n.
10200).
Ancora, del tutto inidoneo alla prova della titolarità della posizione creditoria deve considerarsi il contratto di cessione prodotto in sede monitoria, in quanto relativo alla sola operazione intercorsa tra e e privo di indicazioni ulteriori rispetto a quelle (insufficienti) Controparte_3 Controparte_1 contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18.2.2017 (v. pagg. 23-31 dell'all. 7 del ricorso monitorio;
cfr. pagg. 1-2-3 dell'all. 4 del ricorso monitorio).
Del pari non risolutivo appare il documento denominato “lista crediti ceduti”, atteso che esso non reca alcuna sottoscrizione né alcuna data (v. all. 8 del ricorso monitorio).
Infine, non può ritenersi sufficiente per dimostrare che il diritto azionato rientri specificamente nelle plurime cessioni intercorse tra e (di cui si fa menzione nell'avviso Controparte_2 Controparte_3
pubblicato il 18.2.2017 nella Gazzetta Ufficiale) il mero fatto – isolatamente considerato e non accompagnato da altri indici che era onere dell'opposta addurre - che l'odierna ingiungente disponga del testo contrattuale sotteso alla pretesa monitoria e di estratto riepilogativo del debito (v. all. 3 del ricorso monitorio, contenente il contratto sotteso alla domanda monitoria;
v. poi all. 5 del ricorso, che contiene, alle pagg. 1-12, un estratto non recante alcuna sottoscrizione e, a pag. 13, un estratto proveniente dalla sola e non dalla prima cedente . Controparte_3 Controparte_2
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito – con argomentazioni confacenti al caso di specie – che
“la circostanza del possesso di documentazione relativa a un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780; v., nel medesimo senso, la recentissima Cass. Civ. Sez. I
25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il
“mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Il deficit probatorio sopra evidenziato è stato specificamente portato all'attenzione delle parti con l'ordinanza di diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (v. il verbale di udienza del 17.10.2023, in cui si legge che “allo stato non appare ben delineato il contenuto delle menzionate cessioni intercorse tra e e che, conseguentemente, non risulta possibile CP_2 Controparte_3
accertare se la posizione creditoria oggetto di causa sia stata trasferita dalla prima alla seconda, anteriormente alla cessione effettuata in favore di ). Controparte_1
Pur nondimeno, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. in data 27.3.2024 la creditrice ingiungente non ha dedotto alcunché sul punto e non ha prodotto ulteriori documenti.
Non potendosi per quanto sopra ritenere provato che abbia acquistato da Controparte_3 [...]
il credito vantato nei confronti di e lo abbia poi legittimamente ceduto CP_2 Parte_1 a quest'ultima – gravata, come si è visto, dall'onere della prova del titolo – deve Controparte_1 reputarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Essendosi rivelata fondata la contestazione mossa dall'ingiunto in merito alla titolarità del credito azionato da controparte, rimane assorbita ogni considerazione relativa alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
135/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1523/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Controparte_1 Parte_1
3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, 2.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti