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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SFORZI IMTTA
E
CI IM (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
LA IS
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, nel senso che
“l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie dovrà intendersi automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 21/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CIVITELLA PAGANICO (Parte I, atto n. 2, anno 2014), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Per_ Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 05/12/2002) e (il Per_1
21/12/2013).
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie”; a fronte di ciò, le difese delle parti, con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 13/10/2025, hanno precisato che “che l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie dovrà intendersi automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT”, effetto che, peraltro, si sarebbe, in ogni caso prodotto ex lege.
In ragione dei quanto precede deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CIVITELLA PAGANICO (Parte I, atto n.
2, anno 2014), contratto tra e CI IM, Parte_1 in data 23/04/2017;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025.
Il Giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SFORZI IMTTA
E
CI IM (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
LA IS
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, nel senso che
“l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie dovrà intendersi automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 21/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CIVITELLA PAGANICO (Parte I, atto n. 2, anno 2014), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Per_ Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 05/12/2002) e (il Per_1
21/12/2013).
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie”; a fronte di ciò, le difese delle parti, con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 13/10/2025, hanno precisato che “che l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie dovrà intendersi automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT”, effetto che, peraltro, si sarebbe, in ogni caso prodotto ex lege.
In ragione dei quanto precede deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CIVITELLA PAGANICO (Parte I, atto n.
2, anno 2014), contratto tra e CI IM, Parte_1 in data 23/04/2017;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come meglio precisate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025.
Il Giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti