Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 797/2023 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura in atti, dagli avvocati Dario Seminara e Giuseppe Maresca, elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 43, presso lo Studio Legale Seminara e Associati
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato Antonino Cavallaro e Alberto Azzaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Acireale, via Vito D'Anna n. 16
APPELLATO
E CONTRO
- ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2
CON IL CERTIFICATO N. 1771506 (già che hanno assunto il CP_3 Parte_2
rischio del certificato n. 1771506), nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dall'01.01.2021, come da provvedimento in atti, in persona della Dott.ssa nella sua qualità di procuratore speciale del Rappresentante per l'Italia, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Opilio, elettivamente domiciliata presso la PEC indicata
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1383/2023 Parte_1
depositata il 28.03.2023.
All'udienza del 20.1.2025, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza in presenza del 3.2.2025.
Alla detta udienza del 3.2.2025 nessuna delle parti è stata presente.
La Corte osserva che l'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
I provvedimenti di celebrazione delle udienze in forma scritta sono stati ritualmente comunicati alle parti, con l'avvertenza che il mancato deposito di note scritte sarebbe stato equiparato alla mancata comparizione in udienza.
L'art. 307, ultimo comma c.p.c., prevede poi che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio e, rilevato che il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno 2016, quindi successivamente al 25 giugno 2008, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione dal ruolo della causa n. 797/2023 R.G. e dichiara l'estinzione del processo. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 3.2.2025.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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