Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2277/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2277/2024 promossa da:
( ) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(NO), Via Archimede n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Fusca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Galliate, Via Manzoni n.1, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
( ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Galliate (NO), Via Archimede n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Fusca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Galliate, Via Manzoni n.1, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) disporre che la responsabilità genitoriale su venga esercitata in via condivisa da Per_1 entrambi i genitori, con collocazione e dimora prevalente e primaria della minore e del figlio Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente presso la casa di proprietà esclusiva della madre e sita in Galliate Via Archimede nr. 6;
3) disporre che la casa coniugale sita in Galliate, Via Archimede nr. 6 venga assegnata alla SIa
, completa di tutto il mobilio che la arreda, in quanto genitore convivente con la Parte_1 prole. Le parti danno altresì atto che tutti gli arredi presenti in casa rimangano in proprietà della moglie. Il marito asporterà i propri oggetti e effetti personali;
4) dare atto che il Sig. entro la data dell'udeinza, trasferirà la propria residenza in altro CP_1 immobile che sta cercando;
- Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, decideranno padre e figlio le modalità e le tempistiche di visita visti gli impegni scolastici di e gli impegni lavorativi del padre. Per_2
Durante l'estate 2024, e trascorreranno le vacanze estive a Fanzana con la Per_1 Per_2 mamma dal 8 al 17 agosto. Il padre, per l'estate 2024, non ha la possibilità economica di portare i figli al mare. Gli anni successivi e trascorreranno due settimane con ciascun genitore nel corso Per_2 Per_1 delle vacanze estive, anche non consecutive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana, con onere di comunicare i reciproci periodi di ferie entro la fine del mese di aprile. Ciascun genitore avrà l'onere di comunicare il luogo e la tipologia di soggiorno relativo la vacanza con i figli. I figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) in via alternata, nonché metà delle vacanze pasquali, corrispondenti alla sospensione scolastica, con i giorni di Pasqua e pasquetta alternati annualmente con l'uno e l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti dei genitori. I figli trascorreranno, altresì, secondo la regola dell'alternanza le festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) i giorni del compleanno. E' fatto salvo ogni più ampio e differente accordo assunto congiuntamente tra le parti. 6) disporre che il Sig. viste le proprie attuali difficoltà economiche, concorrerà al CP_1 mantenimento dei due figli corrispondendo un assegno mensile pari ad € 300,00 ( € 150,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 15 di Pt_1 ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa indicate;
il padre, inoltre, provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese extra assegno a favore dei figli minori così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
9) disporre che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli, Pt_1 attualmente pari a € 290,00= al mese;
12) dare atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti con rinuncia agli assegni di mantenimento;
13) i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per la minore.” Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.” MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 27.7.2002 Parte_1 Controparte_1 in Galliate, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune al n.33, parte II, Serie A, anno 2002. Dall'unione sono nati (il 25.11.2005), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_2
e (il 21.11.2012). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico: le parti, invero, si sono accordate affinché la sig.ra percepisca per Pt_1 intero l'assegno unico e universale. All'udienza del 04/12/2024, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/11/1974 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione di e al mantenimento della medesima, nonché del figlio maggiorenne ma Per_1 Per_2 economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate (atto n. 33, parte II, serie A, anno 2002) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin