Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2025, proposto dalla sig.ra IL CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Montesano Sulla Marcellana, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del TAR - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) - n.47/2025 Reg. Prov. Pres., pubblicato il 12.3.2025, non opposto e reso esecutivo con decreto presidenziale n. 80/2025, pubblicato il 15.5.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ER AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il decreto ingiuntivo n. 47/2025 questo Tribunale ha ordinato al Comune di Montesano sulla Marcellana il pagamento, in favore dell’odierna istante, “ entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, della somma di euro di € 6.992,00, oltre interessi legali dal 04.10.2024 e fino al soddisfo” e condannato “ il Comune di Montesano sulla Marcellana al pagamento spese legali, liquidate nella misura di euro 1.200,00, oltre accessori di legge” .
- il decreto ingiuntivo, emesso in data 12 marzo 2025, in pari data è depositato e altresì notificato dalla ricorrente al Comune, il quale non ha proposto opposizione nel termine di legge, così come risulta dalla dichiarazione di definitiva esecutività, ex art.647 c.p.c. resa dalla Segreteria di questo TAR in data 15 maggio 2025 e sottoscritta dal Presidente della Sezione;
- il provvedimento, munito anche della antescritta formula esecutiva, come si desume dalla documentazione in atti è stato quindi notificato ai sensi dell’art. 647 cpc nella stessa data il successivo 21 maggio 2025.
- in perdurante carenza del disposto adempimento la ricorrente ha allora introdotto l’odierno giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di: i) ordinare al Comune di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe; - nominare un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.; ii) fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sull’antescritto decreto ingiuntivo; iii) condannare lo stesso Comune al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
- l’Amministrazione intimata, cui il ricorso in ottemperanza è stato regolarmente notificato presso l’indirizzo pec istituzionale in data 3 novembre 2023, non si è costituita in giudizio.
- alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, sentita la parte come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato che:
- il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
- alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 47/2025 emesso da questo Tribunale (rimasto non opposto, come comprovato dall’attestazione in atti del 15.5.2025);
- al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997.
Evidenziato che:
- il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, rientrando espressamente nell’ambito applicativo del disposto dell’art. 112, comma 2, lett. b) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “ altri provvedimenti esecutivi resi dal giudice amministrativo”;
- il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento, da parte dell’Amministrazione, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo;
Valutato che
- va, dunque, ordinato al Comune inadempiente di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, attraverso il pagamento della somma in esso indicata e così determinata: € 6.992,00, oltre interessi legali dal 04.10.2024 e fino al soddisfo, oltre a €1.200,00 per spese legali e oltre agli accessori di legge: pagamento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
sono altresì dovute le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, ove sostenute e se da corrispondere.
- le ulteriori spese, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
Reputato inoltre che:
in conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato di sessanta giorni, un commissario ad acta , che viene individuato, ratione muneris , nella persona del Segretario comunale disponendo in suo favore per il munus la somma di € 500,00 a carico del Comune intimato per l’eventuale necessità del suo intervento;
il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni;
Ritenuto che :
in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non si ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm.
Precisato in proposito che:
rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Tribunale, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Montesano sulla Marcellana di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, oltre agli interessi legali (maturati nei termini di cui in motivazione sino alla data di effettivo soddisfo), alle spese e competenze indicate nel titolo e alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo ottemperando ove allegate, pagamento complessivo da eseguire nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario comunale dello stesso Ente intimato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Comune, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto al proprio pagamento, liquidando sin da ora in euro 500,00 il relativo compenso;
- condanna l’Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 1.200,00 (milleduecento,00), oltre a IVA e CPA, rimborso spese generali nella misura di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato, da attribuirsi all’avvocato costituito per la parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO