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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 12937/2024, pendente tra
elettivamente domiciliato in Milano, Viale Piave n. 17, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Fabio Giovanni Robecchi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso depositata telematicamente, ricorrenti
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Mario Martucci ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya Victoria Park, come da procura allegata alla memoria difensiva convenuta
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo quanto Controparte_1 segue:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1. accertare e dichiarare il diritto del sig a che la voce AFAC di cui Parte_1 all'art 109 CCNL Vigilanza Privata, veng egli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il TFR, a decorrere dal 1.3.2018 e sino a tutto il 30.11.2021,
2. accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere Parte_1
l'accantonamento delle maggiori somme conteggiate come spettanti a titolo di TFR e a titolo di tutti gli altri istituti contrattuali sui quali incide l'AFAC;
1 3. accertare e dichiarare il diritto del sig a percepire le differenze Parte_1 retributive conseguenti al ricalcolo delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario pagato al 30%, 35% e 40%, dal gennaio 2019 in avanti;
4. accertare e dichiarare il diritto del sig a ricevere il saldo delle Parte_1 competenze di fine rapporto e/o del TFR residui, dedotti gli acconti ad oggi percepiti di
€ 5.699,39 (primo acconto) e di € 3.266,54 (secondo acconto);
5. accertare e dichiarare il diritto del sig a ricevere il pagamento Parte_1 dell'ora in più lavorata tutte le volte che gli è o di osservare l'orario di lavoro c.d. "spezzato", dovendo percorrere il tragitto da viale Giacomo Matteotti 13 (a sesto San Giovanni) a via Gola 24 (a Milano,);
6. accertare e dichiarare il diritto del sig a ricevere il pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dall'art. 139 del CCNL di categoria;
7. accertare e dichiarare il diritto del sig a percepire le differenze Parte_1 retributive conteggiate in suo favore e, per l'effetto,
CONDANNARE
, P.IVA -, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in 00166, Roma, via Monte Carmelo 3;
8. a corrispondere al signor le differenze retributive maturate Parte_1 dall'inizio del rapporto contrattua li indicati in ricorso, conteggiate in complessivi € 8.304,60 lordi (di cui € 2.502,91 a titolo di differenze retributive su AFAC e sulle maggiorazioni per il lavoro straordinario, € 1.938,07 a titolo di tempo di percorrenza SERT Sesto S.G./SERD Milano, € 3144,72 a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto e/o del TFR, nonché € 791,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso), oppure quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia per ciascuno dei titoli evidenziati;
9. a rifondere le spese di lite, oltre IVA e c.p.a., e 15% di spese generali all'antistatario Avv. Fabio Giovanni Robecchi
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 21.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate.
1. Il ricorrente è stato assunto in data 1.3.2018 da allorché la Controparte_1 convenuta è subentrata ad altra azienda nella gestion za armata presso l'area EXPO di Milano.
Deduce di avere svolto per lo più mansioni di GPG addetta al piantonamento, prestando servizio inizialmente presso il varco C8 dell'area Expo di Milano, successivamente presso il Sert;
di avere reso la prestazione sin dalla costituzione del rapporto con il sistema orario del “6+1+1”, di cui all'articolo 77 CCNL per i dipendenti
2 da Istituti di Vigilanza Privata e successive modifiche e integrazioni e di avere osservato turni lavorativi giornalieri compresi tra le 8 e le 12 ore.
Deduce, inoltre, che dal mese di ottobre 2022 si è visto imporre da Controparte_1 la modifica del sistema orario applicato al suo rapporto, con passaggio dal 6 + 1 +
[...]
1 al 5 + 2 e che il periodo da ultimo citato è coinciso con l'assegnazione del ricorrente all'appalto (ASST) del SERT di Sesto San Giovanni e del SERD di Milano, appalto in relazione al quale afferma di avere spesso dovuto eseguire un turno spezzato con necessità di percorrere il tragitto da una postazione all'altra con la propria auto senza ricevere alcun compenso.
Lamenta, quindi, che il datore di lavoro: sino a tutto il mese di novembre 2021, ha omesso di inserire tra gli elementi fissi della retribuzione l'elemento di copertura economica previsto dall'art. 109 del CCNL di categoria, con conseguente ripercussione "a cascata" sulla determinazione di tutti gli importi pagati su base oraria e/o giornaliera (ad esempio sullo straordinario, sulla 13ma, sulla 14ma, su TFR ecc...); dal gennaio 2021 in avanti ha computato erroneamente le ore di lavoro straordinario retribuite a titolo di "straordinario 30%", "straordinario 35%" e "straordinario 40%"; non ha retribuito il tempo di percorrenza del tragitto da una postazione all'altra del committente ASST nelle giornate di “turno spezzato”; non ha corrisposto l'indennità sostitutiva del preavviso;
non ha consegnato le ultime buste paga comprensive delle competenze di fine rapporto e del TFR, pur avendo corrisposto alcuni acconti (€ 5.699,39 in data 10.7.2024 ed e 3.266,54 in data 9.8.2024).
2. Le domande sono fondate.
Con riferimento al cosiddetto AFAC, si tratta di verificare se l'emolumento di cui all'articolo 109 del C.C.N.L. Vigilanza Privata rientri nella “retribuzione normale”, ossia se esso abbia natura pienamente retributiva o se invece abbia natura meramente indennitaria.
L'art. 109 citato stabilisce che “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106 del medesimo CCNL, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento
3 distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)”.
L'art. 142, con rubrica “Una tantum” prevede che “le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.
In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…)Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)”.
Sulle questioni oggetto del presente giudizio questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi con varie sentenze, tra le quali si citano le nn. 6790/2019, 2238/2018 e 1269/2019.
In particolare, si condivide e si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già osservato da questo Tribunale con la sentenza n. 2238/2018, pronunciata in data 12.9.2018.
Il Tribunale ha dapprima osservato che la natura puramente retributiva dell'emolumento trova conferma nella stessa previsione dell'art. 109 , il quale specifica
“che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi” ed ha inoltre sottolineato che “trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi”.
La pronuncia in questione ha infine osservato che:
“l''incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142.
Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme).
Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale “Una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione
4 normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.
Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142”.
Pertanto, non può essere accolta la difesa proposta nella discussione orale dalla resistente per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'articolo 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013 in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall'articolo 142.
Infatti, qualora si addivenisse alla proposta ermeneutica della convenuta, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), nell'articolo 106, con una sua “inclusione” nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua “esclusione” dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142. L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico).
Sicchè, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82).
In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. Sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto”.
L'interpretazione proposta dal Tribunale con la sentenza citata è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in un caso del tutto analogo (cfr. sentenza n. 436/2020):
“La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. a 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013,
5 nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti.
Ad identica conclusione è pervenuta questa Corte nell'analizzare le disposizioni del CCNL SERVIZI FIDUCIARI, aventi il medesimo tenore di quelle esaminate in questa sede (cfr. CA MI n. 2067/19)”.
Deve quindi ritenersi che l'emolumento in questione abbia natura di retribuzione normale di lavoro, con conseguente diritto della ricorrente alle relative incidenze sui singoli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti.
3. Corretta è anche la lamentela relativa all'erroneo calcolo da parte del datore di lavoro, a partire dal gennaio 2019, delle ore di lavoro straordinario retribuite a titolo di
“straordinario 30%”, “straordinario 35%” e “straordinario 40%”.
Da un esame delle buste paga del ricorrente effettuata a titolo esemplificativo per il 2019, si evince che la retribuzione mensile del ricorrente era pari all'epoca ad € 1195,87, con retribuzione oraria indicata in € 6,91254 in applicazione del divisore 173 di cui all'art. 115 del CCNL (cfr. docc. 6 e ss., fascicolo ricorrente).
Di conseguenza il conteggio riportato alla pagina 12 del ricorso quanto alle ore maggiorate è corretto (6,91254+30%=8,98630; 6,91254+35%=9,33192; 6,91254+40%=9,67756).
4. Deve essere accolta anche la domanda relativa alla retribuzione del tempo di percorrenza da via Matteotti 13 a Sesto San Giovanni a Via Gola 24, Milano per il periodo a partire dal mese di ottobre 2022 in cui il ricorrente è stato adibito all'appalto ASST e ha lavorato con turni spezzati presso le due sedi.
Sul punto la convenuta nulla ha osservato, limitandosi a dedurre di avere comunque calcolato l'orario di lavoro in maniera continuativa, senza tuttavia contestare in maniera specifica i conteggi proposti dal ricorrente.
5. L'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche in caso di cambio appalto, come precisato di recente dalla Suprema Corte: “Ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un'impresa di pulizie e multiservizi, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione”. (Cass. Sez. L., 21/10/2024, n. 27140, Rv. 673538 - 01).
Anche nel caso di specie non risulta che il CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa contenga previsioni che escludono la corresponsione della indennità
6 sostitutiva del preavviso nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante in caso di cambio di appalto, né la convenuta ha dedotto alcunché sul punto.
6. Al ricorrente dovranno essere corrisposte, infine, le differenze su TFR e competenze di fine rapporto, tenuto conto degli acconti già versati.
Anche in tal caso i conteggi formulati dal ricorrente (cfr. pagg. 13, 14 e 16 e ss. del ricorso) non sono stati contestati.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dall'inizio del rapporto contrattuale per i titoli indicati in ricorso, per complessivi € 8.304,60 lordi (di cui € 2.502,91 a titolo di differenze retributive su AFAC e sulle maggiorazioni per il lavoro straordinario, € 1.938,07 a titolo di tempo di percorrenza SERT Sesto S.G./SERD Milano, € 3144,72 a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto e/o del TFR, nonché € 791,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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