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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13741 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13741/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LUSSIGNOLI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LUSSIGNOLI ALESSANDRA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Adro.
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Corte Franca (BS), via Strada degli Asini
n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi, alla madre con tutti gli arredi ivi presenti, affinché Parte_1
la abiti con le figlie fino alla loro piena indipendenza economica.
PIANO GENITORIALE:
Per_ 3) Le figlie minori ed saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 manterranno residenza privilegiata presso l'abitazione coniugale insieme alla madre. Il padre potrà tenere con sé liberamente le figlie a fine settimana alterni dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena (indicativamente alle ore 21:00) e non meno di una sera a settimana (qui indicativamente individuata nella giornata di mercoledì), con possibilità di stabilire anche giorni
Per_ diversi previo accordo e tenuto conto degli impegni di ed e di entrambi i genitori;
le Per_1
figlie minori trascorreranno con il padre 7 giorni durante le festività natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali, alternando i giorni di Natale e Capodanno nonché i giorni di Pasqua e Pasquetta, con
Per_ possibilità di stabilire anche giorni diversi previo accordo;
il padre terrà altresì con sé d Per_1
per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con obbligo per i genitori di concordare il periodo feriale entro il 31 maggio di ogni anno. Le figlie minori trascorreranno il giorno del compleanno possibilmente con entrambi i genitori, e in caso di impossibilità ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo.
Per_ Attualmente le figlie minori d verranno accompagnate a scuola alternativamente dai Per_1
nonni materni o paterno, in quanto entrambi i genitori sono già fuori casa per esigenze lavorative;
verranno poi prelevate da scuola alternativamente dai nonni materni o paterni ove pranzeranno e saranno poi da loro accompagnate alle eventuali attività sportive, o ad eventuali altri impegni.
4) Quale concorso al mantenimento delle figlie minori, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 100,00 cadauna, così per Parte_1 complessivi € 200,00, che il padre inizierà a corrispondere entro il giorno 15 del mese immediatamente successivo al giorno dell'effettivo rilascio dell'abitazione familiare. Tale assegno verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.
5) Riguardo alle spese straordinarie ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per le figlie minore secondo il seguente riparto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Brescia, secondo l'effettiva fruizione:
1- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, con esclusione di quelli che saranno effettuati con i genitori nei periodi di rispettiva custodia e affidamento.
6) Si specifica altresì che l'assegno unico in favore delle figlie minori verrà interamente percepito dalla madre, mentre le stesse resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Per_
7) Entrambi i genitori autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto di d ed i Per_1
viaggi delle figlie all'estero previa sola comunicazione all'altro genitore delle date del viaggio di andata e ritorno e del luogo di domicilio.
8) L'autovettura Nissan AS di proprietà del sig. continuerà ad essere utilizzata dallo CP_1
stesso, mentre l'autovettura Citroen C3 di proprietà del sig. resterà in utilizzo alla sig.ra CP_1 Pt_1
la quale si occuperà di pagare la tassa automobilistica annuale nonché l'assicurazione r.c.a.
9) Entrambi i coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo relative all'abitazione coniugale, in ragione del 50% cadauno, precisando che il mutuo sarà collegato al conto corrente bancario intestato alla sig.ra Il sig. si impegna pertanto a versare la propria quota di mutuo sul conto Parte_1 CP_1
corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese. Parte_1
8) I coniugi, allo stato, si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla viene stabilito in favore dell'uno o dell'altro coniuge a titolo di mantenimento.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05.07.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Adro (anno 2008, parte II^, serie A, n. 14) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 1844 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse delle figlie minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13741/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LUSSIGNOLI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LUSSIGNOLI ALESSANDRA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Adro.
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Corte Franca (BS), via Strada degli Asini
n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi, alla madre con tutti gli arredi ivi presenti, affinché Parte_1
la abiti con le figlie fino alla loro piena indipendenza economica.
PIANO GENITORIALE:
Per_ 3) Le figlie minori ed saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 manterranno residenza privilegiata presso l'abitazione coniugale insieme alla madre. Il padre potrà tenere con sé liberamente le figlie a fine settimana alterni dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena (indicativamente alle ore 21:00) e non meno di una sera a settimana (qui indicativamente individuata nella giornata di mercoledì), con possibilità di stabilire anche giorni
Per_ diversi previo accordo e tenuto conto degli impegni di ed e di entrambi i genitori;
le Per_1
figlie minori trascorreranno con il padre 7 giorni durante le festività natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali, alternando i giorni di Natale e Capodanno nonché i giorni di Pasqua e Pasquetta, con
Per_ possibilità di stabilire anche giorni diversi previo accordo;
il padre terrà altresì con sé d Per_1
per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con obbligo per i genitori di concordare il periodo feriale entro il 31 maggio di ogni anno. Le figlie minori trascorreranno il giorno del compleanno possibilmente con entrambi i genitori, e in caso di impossibilità ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo.
Per_ Attualmente le figlie minori d verranno accompagnate a scuola alternativamente dai Per_1
nonni materni o paterno, in quanto entrambi i genitori sono già fuori casa per esigenze lavorative;
verranno poi prelevate da scuola alternativamente dai nonni materni o paterni ove pranzeranno e saranno poi da loro accompagnate alle eventuali attività sportive, o ad eventuali altri impegni.
4) Quale concorso al mantenimento delle figlie minori, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 100,00 cadauna, così per Parte_1 complessivi € 200,00, che il padre inizierà a corrispondere entro il giorno 15 del mese immediatamente successivo al giorno dell'effettivo rilascio dell'abitazione familiare. Tale assegno verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.
5) Riguardo alle spese straordinarie ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per le figlie minore secondo il seguente riparto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Brescia, secondo l'effettiva fruizione:
1- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, con esclusione di quelli che saranno effettuati con i genitori nei periodi di rispettiva custodia e affidamento.
6) Si specifica altresì che l'assegno unico in favore delle figlie minori verrà interamente percepito dalla madre, mentre le stesse resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Per_
7) Entrambi i genitori autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto di d ed i Per_1
viaggi delle figlie all'estero previa sola comunicazione all'altro genitore delle date del viaggio di andata e ritorno e del luogo di domicilio.
8) L'autovettura Nissan AS di proprietà del sig. continuerà ad essere utilizzata dallo CP_1
stesso, mentre l'autovettura Citroen C3 di proprietà del sig. resterà in utilizzo alla sig.ra CP_1 Pt_1
la quale si occuperà di pagare la tassa automobilistica annuale nonché l'assicurazione r.c.a.
9) Entrambi i coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo relative all'abitazione coniugale, in ragione del 50% cadauno, precisando che il mutuo sarà collegato al conto corrente bancario intestato alla sig.ra Il sig. si impegna pertanto a versare la propria quota di mutuo sul conto Parte_1 CP_1
corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese. Parte_1
8) I coniugi, allo stato, si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla viene stabilito in favore dell'uno o dell'altro coniuge a titolo di mantenimento.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05.07.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Adro (anno 2008, parte II^, serie A, n. 14) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 1844 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse delle figlie minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio