Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22820 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22820 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COVINO ROBERTA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COVINO ROBERTA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da CP_1
loro contratto in NAPOLI il 2/10/1996 (atto n. 41, P. II, sez. D, anno 1996).
Per_ Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 2/05/1998 e il 3/04/2002, Per_2
maggiorenni e solo il primo anche economicamente indipendente.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta a carattere di alimenti e di mantenimento;
Il sig. si obbliga a versare, a titolo di mantenimento per la figlia , Controparte_1 Per_2 maggiorenne non autosufficiente e direttamente in favore di quest'ultima considerata la sua età, la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 41, P. II, sez. D, anno
1996);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
3