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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8667 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. n. 69535/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice istruttore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 69535/2022, vertente tra
, Parte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Guido Perrotta
-ricorrente-
e
CP_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Sciubba
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in data 6 maggio
1995 nel comune di Orvieto (Terni).
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 1996) e Per_1 Per_2
(classe 1999).
1 ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con rappresentando CP_1 che nell'anno 2008 erano state omologate dal Tribunale di Roma le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti. senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1 inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 3243/2024, pubbl. il 21 febbraio 2024 resa dall'intestato Tribunale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa è proseguita in ordine agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale, connessi al divorzio.
Le parti sono quindi addivenute, nelle more del giudizio, a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie del loro divorzio e hanno formulato le seguenti – e di seguito trascritte - conclusioni di cui all'istanza congiunta depositata dalle parti in data 13 maggio 2025, rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
“1. Il Sig. versa alla Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di assegno una tantum divorzile, la somma di € 50.000,00 entro la data dell'udienza, se confermata al 21/05/2025, ovvero entro quella che dovesse essere nuovamente fissata per esigenze dell'ufficio;
2. È confermata la revoca dell'assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio in considerazione Persona_3 dell'avvenuta raggiunta autonomia economica dello stesso;
3. L'assegno per il figlio a carico del padre, è Persona_4 determinato in € 650,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese;
le parti espressamente prevedono che la conferma/proroga/rinnovazione del contratto di lavoro per Per_1 potrà essere considerato fatto rilevante ai fini della eventuale revisione dell'assegno da cui è onerato il Sig. fatto Parte_1 salvo al riguardo il necessario vaglio del Tribunale competente;
4. Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute Per_1 da entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma;
5. L'immobile adibito a casa familiare sito in Roma, Via Nallino 21, di cui è comproprietario il Sig. in virtù di Parte_1 comunione ereditaria, è assegnato alla Sig.ra che vi CP_1 abiterà con il figlio dando altresì atto che anche Per_1 Per_2 attualmente coabita con la madre ed il fratello;
2
6. Ai fini della definizione della crisi coniugale, il Sig. Parte_1 si impegna a trasferire ai figli, pro indiviso, la nuda
[...] proprietà degli immobili di sua esclusiva proprietà siti in Roma, Vicolo dell'Aquila 21, intt. 2 e 3, riservandosi l'usufrutto. Le parti dichiarano che tale previsione è connessa, essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definitiva sistemazione dei reciproci rapporti;
7. Le parti sottoscrivono personalmente il presente atto per conferma, ratifica e accettazione integrale dei contenuti, rinunciando espressamente alla comparizione personale all'udienza del 21/05/2025 ovvero alla successiva che dovesse essere fissata, chiedendo che la causa venga trattata in forma scritta ai sensi della normativa vigente.
8. Le spese legali sono integralmente compensate;
”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio, maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 69535/2022 R.G.A.C.:
- dispone, in ordine alle condizioni accessorie del divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 29 maggio 2025
Il Giudice istruttore Stefano Calabria Il Presidente
TA EN
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice istruttore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 69535/2022, vertente tra
, Parte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Guido Perrotta
-ricorrente-
e
CP_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Sciubba
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in data 6 maggio
1995 nel comune di Orvieto (Terni).
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 1996) e Per_1 Per_2
(classe 1999).
1 ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con rappresentando CP_1 che nell'anno 2008 erano state omologate dal Tribunale di Roma le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti. senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1 inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 3243/2024, pubbl. il 21 febbraio 2024 resa dall'intestato Tribunale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa è proseguita in ordine agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale, connessi al divorzio.
Le parti sono quindi addivenute, nelle more del giudizio, a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie del loro divorzio e hanno formulato le seguenti – e di seguito trascritte - conclusioni di cui all'istanza congiunta depositata dalle parti in data 13 maggio 2025, rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
“1. Il Sig. versa alla Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di assegno una tantum divorzile, la somma di € 50.000,00 entro la data dell'udienza, se confermata al 21/05/2025, ovvero entro quella che dovesse essere nuovamente fissata per esigenze dell'ufficio;
2. È confermata la revoca dell'assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio in considerazione Persona_3 dell'avvenuta raggiunta autonomia economica dello stesso;
3. L'assegno per il figlio a carico del padre, è Persona_4 determinato in € 650,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese;
le parti espressamente prevedono che la conferma/proroga/rinnovazione del contratto di lavoro per Per_1 potrà essere considerato fatto rilevante ai fini della eventuale revisione dell'assegno da cui è onerato il Sig. fatto Parte_1 salvo al riguardo il necessario vaglio del Tribunale competente;
4. Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute Per_1 da entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma;
5. L'immobile adibito a casa familiare sito in Roma, Via Nallino 21, di cui è comproprietario il Sig. in virtù di Parte_1 comunione ereditaria, è assegnato alla Sig.ra che vi CP_1 abiterà con il figlio dando altresì atto che anche Per_1 Per_2 attualmente coabita con la madre ed il fratello;
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6. Ai fini della definizione della crisi coniugale, il Sig. Parte_1 si impegna a trasferire ai figli, pro indiviso, la nuda
[...] proprietà degli immobili di sua esclusiva proprietà siti in Roma, Vicolo dell'Aquila 21, intt. 2 e 3, riservandosi l'usufrutto. Le parti dichiarano che tale previsione è connessa, essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definitiva sistemazione dei reciproci rapporti;
7. Le parti sottoscrivono personalmente il presente atto per conferma, ratifica e accettazione integrale dei contenuti, rinunciando espressamente alla comparizione personale all'udienza del 21/05/2025 ovvero alla successiva che dovesse essere fissata, chiedendo che la causa venga trattata in forma scritta ai sensi della normativa vigente.
8. Le spese legali sono integralmente compensate;
”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio, maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 69535/2022 R.G.A.C.:
- dispone, in ordine alle condizioni accessorie del divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 29 maggio 2025
Il Giudice istruttore Stefano Calabria Il Presidente
TA EN
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