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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 783 del 2024, trattenuta in decisione in data 1 marzo 2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Maccarone ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Raffaella Manes ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024, ha adito Parte_2
1 l'intestato Tribunale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Senza pregiudicare i diritti del padre a trattenere e consolidare i rapporti con il minore, è necessario che il weekend che il minore possa trascorrere presso la residenza del padre coincida con il prolungamento delle vacanze scolastiche
(ponte); 2) il padre, previo accordo con la ricorrente, potrà recarsi a
Soriano Calabro ogni quindici giorni del mese, per trascorrere il sabato o la domenica con il minore;
3) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se il figlio, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio. 4) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua a partire dal venerdì fino al lunedì dell'Angelo e viceversa. 5) Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà ad anni alterni dal 01.07. al 31.07 oppure dal 01.08 al 30.08 con ciascuno dei due genitori, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
6) il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) aggiungere il cognome della madre ( Pt_1
accanto a quello del padre al bambino, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del comune di Soriano di modificare il cognome del figlio con l'aggiunta del cognome della ricorrente, annotandolo nei relativi registri;
8)
Confermare l'assegno di mantenimento che il padre dovrà corrispondere per il mantenimento del figlio nella misura di euro 500,00 mensili, Per_1
con rivalutazione dei dati Istat”.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto:
- che “con sentenza N° 1411/2022 pubblicata il 21/11/2022 R.G n 3857/2019
è stata pronunciata dal Tribunale di Modena la separazione personale fra i coniugi”;
-che “Successivamente al deposito della sentenza emessa dal Tribunale di
Modena la situazione è cambiata, in particolare per il minore, il quale, con provvedimento dell'adito Tribunale, sta frequentando con profitto e come anticipatario, la classe I della scuola primaria dell'istituto
Omnicomprensivo Statale di Soriano, di conseguenza, rispetto a prima e 2 cioè a quando frequentava la scuola dell'infanzia, il percorso scolastico è più impegnativo, in quanto deve seguire le lezioni in classe oltre che deve svolgere i compiti assegnati a casa. Di conseguenza, i cosiddetti weekend brevi devono essere ripensati, senza pregiudicare i diritti del padre a trattenere e consolidare i rapporti con il minore, fissando un weekend coincidente con il prolungamento delle vacanze scolastiche (ponte). Il tutto nell'interesse del minore”;
-che “Inoltre, appare legittimo che durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua a partire dal venerdì fino al lunedì dell'Angelo e viceversa. Così come nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà ad anni alterni dal 01.07. al 31.07 oppure dal 01.08 al
30.08 con ciascuno dei due genitori, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Mentre, per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Con conferma, dell'assegno di mantenimento di euro 500,00 a carico del resistente a favore del minore.
Inoltre, appare legittimo che venga aggiunto il cognome della madre
( a quello del padre al bambino”. Pt_1
Si è costituito in giudizio il resistente e ha chiesto che il Tribunale: “Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) confermare le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1411/2022 pubblicata il 21/11/2022 R.G. 3857/2019 dal Tribunale di Modena, ad eccezione della parte relativa al contributo al mantenimento di per cui si chiede in via riconvenzionale che Per_1
venga proporzionalmente ridotto in funzione delle deduzioni esposte …; 2) autorizzare il convenuto a portare in vacanza con sé all'estero il figlio minore durante il loro periodo di frequentazione e per l'effetto Per_1
preventivamente autorizzarlo ad ottenere il rilascio di validi documenti per l'espatrio, anche senza il consenso della madre;
3) dichiarare non procedibile la domanda in merito alla richiesta di aggiunta del cognome 3 materno e comunque infondata per mancanza di motivazioni;
4) Con vittoria di spese di lite”.
La difesa della parte resistente ha evidenziato che: “nel corso di questi cinque anni tra e il figlio si è fortificata una relazione affettiva CP_1 Per_1
unica e speciale, grazie soprattutto all'amore reciproco tra padre e figlio…tale relazione si è resa possibile esclusivamente alla perseveranza del nel portare avanti con indubbia risolutezza le istanze e le petizioni CP_1
davanti ai Tribunali competenti soprattutto quando si è trovato a dover gestire la lontananza fisica di mille chilometri imposta dalla Il Pt_1
trasferimento della residenza, deciso arbitrariamente dalla madre, è stato approfonditamente valutato dalla Dott.ssa , consulente … Persona_2
incaricata dal Tribunale di Modena che ne ha recepito integralmente le conclusioni, disponendo di conseguenza … i diritti di visita affinché fosse assicurato e mantenuto il benessere psico fisico di e tutelato il suo Per_1
legittimo … diritto di frequentare il padre”.
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
La parte ricorrente ha poi formulato domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere l'aumento dell'assegno di mantenimento a euro 700,00.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine perentorio assegnato, i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande.
Con ordinanza datata 1 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
I.Preliminarmente, occorre precisare che la domanda articolata dalla parte ricorrente al fine di aggiungere il proprio cognome a quello paterno è inammissibile in quanto la stessa non può essere valutata nell'ambito del presente giudizio essendo previsto il procedimento camerale ex art. 262 c.c. e
473 ter c.p.c. 4 In ogni caso, la stessa è inammissibile anche per come formulata atteso che l'atto introduttivo è privo di motivazione sul punto e nei successivi scritti difensivi ha motivato l'istanza precisando che “la richiesta è Parte_2
stata formulata per conoscere il pensiero del resistente, il quale ancora una volta ha manifestato il suo egoismo”. Trattasi di argomentazioni che non evidenziano circostanze concrete idonee a consentire una valutazione sul punto essendo stata cristallizzata in atti una richiesta tesa esclusivamente a esplorare il pensiero della controparte.
II. La parte resistente ha proposto la seguente domanda: “In parziale modifica delle condizioni di separazione il convenuto chiede che, nei periodi in cui il figlio è con sé, venga autorizzato a portare … il figlio minore in viaggi all'estero per vacanza, e per l'effetto di essere Per_1
autorizzato ad ottenere il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto a nome del figlio anche senza il consenso della Per_1
madre”.
Sul punto, la difesa della parte ricorrente ha così replicato: “In ordine alla richiesta di concessione del visto per l'espatrio, la ricorrente in via di principio è contraria per i motivi che seguono. Il resistente svolge attività lavorativa anche all'estero. Orbene, nel caso in cui il resistente porta con sé il minore non vi è la certezza, del luogo dove viene collocato il minore.
Comunque nel caso in cui, l'On.le Tribunale dovesse accordare l'autorizzazione, è opportuno porre delle condizioni a tutela del minore. Nel caso in cui l'On.le Tribunale adito dovesse accogliere la richiesta, chiede che venga concessa anche alla ricorrente”.
Ebbene, alla luce delle difese rassegnate da entrambe le parti, il collegio ritiene che, nella specie, non risultano dedotte specifiche motivazioni che permettano di ritenere sussistente un interesse del minore a non trascorrere le vacanze all'estero con ciascun genitore.
Pertanto, si ritiene di dover accogliere la domanda proposta sia da Pt_2
sia da e finalizzata a ottenere, autonomamente, “il
[...] Controparte_1
5 rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto a nome del figlio nonché l'autorizzazione, in favore di entrambi, a Per_1
portare il minore in vacanza all'estero.
III. Passando adesso alla valutazione della domanda con cui si chiede la modifica delle modalità di esercizio del diritto visita, va osservato che nella sentenza n. 1411 del 2022, con la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi, si legge:
-<venendo alla collocazione di e al regime visita del genitore per_1>non collocatario, preso atto del trasferimento di fatto della a Soriano Pt_1
Calabro (VV), in spregio al consenso dell'altro genitore esercente la potestà genitoriale ed all'autorizzazione del Tribunale, ci si riporta alle conclusioni del consulente nominato>>;
-<il ctu ha evidenziato come sia assolutamente penalizzante per per_1>una crescita separata in due località così distanti tali da dover essere previsto un calendario di visita “che produrrà una scissione non solo dei ruoli tra i genitori (l'uno delegato alla quotidianità, l'altro allo svago) ma anche nello sviluppo del bambino stesso”>>;
-<l ha spiegato ai genitori che l del bambino sarebbe vivere nel contesto di modena potendo cos godere non solo un tempo equilibrato e una relazione con ciascun genitore ma anche serie condizioni importanti per la crescita come lo sviluppo delle socializzazioni attivit ricreative sportive dipendano da suo calendario visita gli ascendenti>>;
-<in ragione della totale chiusura sig.ra la quale ha di fatto pt_1>posto il innanzi ad una scelta unilaterale, non resta che recepire le CP_1
conclusioni della ctu per l'ipotesi della non percorribilità della permanenza di a Modena;
dunque, la miglior collocazione per il minore è con Per_1
la madre, a Soriano Calabro (VV)>>;
-<<la ctu ha previsto un frequentazione per il sig. al fine cp_1>di garantire l'attuazione della bigenitorialità, frequentazione che la Pt_1
6 va, anche in questa sede, invitata a favorire e rispettare>>;
-<<venendo alla collocazione di e al regime visita del genitore per_1>>;
- non sia prevista la frequenza il sabato) il padre potrà recarsi in Calabria per un weekend lungo (da giovedì sera a lunedì mattina) mentre per un weekend sarà ad andare presso il domicilio paterno (da giovedì Per_1
sera, con ripartenza la domenica)>>;
-<<È fatta salva la facoltà per il padre di aumentare il proprio diritto di visita organizzandosi per rimanere in Calabria anche lavorando in modalità agile per tutto il tempo possibile, non superando però un diritto di visita di
15 giorni in un mese>>;
-<<tutte le vacanze natalizie pasquali e i ponti saranno svolti presso il domicilio paterno>>;
-<<il ctu ha evidenziato come sia assolutamente penalizzante per per_1>>.
Dunque, nel corso del giudizio di separazione, le attività peritali espletate hanno evidenziato come “l'interesse del bambino sarebbe vivere nel contesto di Modena potendo così godere non solo di un tempo equilibrato e di una relazione con ciascun genitore, ma anche di una serie di condizioni importanti per la crescita”.
Tuttavia, a fronte della scelta di di vivere a Vibo Valentia, il Parte_2
Tribunale ha regolamentato il diritto di visita tenendo conto degli esiti dell'attività peritale espletata nel corso del giudizio e dell'interesse primario del minore alla bigenitorialità che trova piena attuazione solo qualora non si alteri la regolare frequentazione del bambino con entrambi i genitori.
Infatti, la frequentazione con i genitori, perché possa incidere positivamente nella vita del minore, deve caratterizzarsi per continuità e durata, non potendosi sostenere che, in una fase così delicata della vita di un bambino, 7 contatti diradati con uno dei genitori nell'arco dell'anno possano essere funzionali alla crescita sana ed equilibrata del minore.
Pertanto, la domanda avanzata dalla parte ricorrente non può trovare accoglimento poiché, alla luce delle puntuali valutazioni del giudice della separazione in punto di regolamentazione del diritto di visita, non si ravvisano elementi sopravvenuti che giustificano, nell'interesse del minore, un mutamento delle statuizioni già pronunciate.
A conforto della conclusione che precede deve segnalarsi che il giudice della separazione ha anche regolamentato le modalità di esercizio del diritto di visita per il periodo successivo all'inizio della scuola primaria da parte del minore.
In definitiva, la circostanza per cui il minore abbia iniziato a frequentare la scuola primaria costituisce evenienza già valutata dal Tribunale di Modena e non aggiunge nulla di nuovo all'assetto definito in sede di separazione.
Per contro, l'assenza di un documentato disagio palesato dal minore nel corso dell'attuazione del programma di visite individuato dal Tribunale di Modena avvalora la conclusione secondo cui le modalità stabilite dal giudice della separazione - all'esito di specifici approfondimenti tecnici e di una valutazione complessiva delle forme più adeguate da adottare per consentire la realizzazione del diritto primario alla bigenitorialità - abbiano permesso di rinsaldare il legame tra il padre e il bambino scongiurando, per quanto può evincersi dagli atti, i danni potenzialmente derivabili dalle situazioni di deprivazione di una delle figure genitoriali e attenuando le difficoltà inevitabilmente connesse a un rapporto a distanza.
Il collegio ritiene, pertanto, di dover confermare la regolamentazione del diritto di visita contenuta nella sentenza di separazione sotto ogni profilo.
IV. Quanto alla richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento di giova premettere che, a conforto della domanda in rilievo, parte Per_1
resistente ha dedotto: “Alla luce di queste notevole differenza di esborsi sostenuti dalle parti e in considerazione del fatto che da quanto racconta 8 al padre appare probabile che la signora con il figlio abiti Per_1 Pt_1
in casa con i suoi genitori (nonni materni) senza pertanto avere alcun esborso per un affitto mensile, il Sig. contesta la richiesta di CP_1
controparte di mantenere invariato l'importo di contributo previsto in sentenza pari a € 500,00 e chiede in riconvenzionale che invece esso venga ridotto proporzionalmente dato che il convenuto si trova ad esborsare
1.000,00 euro mensilmente. Come anche esposto nella parte motiva della sentenza ... “E' inoltre verosimile che la .. abbia ora minori esborsi, Pt_1
potendo contare sul supporto della propria famiglia di origine, anche sotto l'aspetto abitativo, essendo rimasto indimostrato l'asserito pagamento di un canone di locazione.” il convenuto nutre fondati dubbi sul fatto che CP_1
la signora conduca effettivamente in locazione un appartamento che sia consono ad accogliere il figlio come sua residenza ed inoltre, Per_1
quand'anche fosse in corso un regolare contratto di locazione abitativa in capo alla signora il chiede sin da ora che l'Ill.mo Tribunale Pt_1 CP_1
Voglia ordinare le produzione delle contabili dei bonifici effettuati in favore dell'eventuale locatore da parte della ricorrente. Non vi è prova che la signora versi un canone di locazione mensilmente;
tra l'altro Parte_2
si pone all'attenzione dell'Ill.mo Intestato Tribunale che nel ricorso introdotto dalla signora è allegato un contratto di locazione stipulato in data 20 settembre 2021 senza che vi siano invece allegate tutte le registrazioni all'Agenzia delle Entrate per i rinnovi degli anni successivi motivo per cui il Sig. ha richiesto accesso agli atti all'Agenzia delle CP_1
Entrate competente per ottenere l'evidenza o meno dell'effettiva continuità del contratto di locazione e verificare se esso è … in corso di efficacia…Altra circostanza che induce a dubitare seriamente che la signora abbia in Pt_1
corso un contratto di locazione e che invece abiti con i genitori, emerge dal fatto che anche il Collega Avv. Maccarone nel ricorso sia costretto a precisare tra parentesi che la Via NZ OT nella quale risultano oggi residenti la signora e il figlio sia la ex Via Parte_2 Per_1
9 Amendola...e cioè la via indicata nel contratto di locazione;
ci si chiede in che senso??? Manca qualsiasi elemento che possa comprovare tale circostanza che pertanto si contesta integralmente. Non è una coincidenza bensì un fatto dimostrato invece che i Signori (padre di Persona_3
e la signora abitano e risiedono proprio in Via Pt_2 Parte_3
NZ OT (si allega il loro certificato di residenza)”.
Dunque, l'esame delle difese del resistente e delle motivazioni contenute nella sentenza di separazione consente di affermare che tale domanda è sprovvista di elementi di novità che legittimano la riduzione del contributo di mantenimento.
A conforto delle argomentazioni che precedono va rilevato che, in questa sede, occorre verificare se tra la data in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione e la proposizione della domanda siano intervenute circostanze nuove idonee a giustificare la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, atteso che non è possibile procedere a una mera rivisitazione del suddetto provvedimento in assenza di elementi sopravvenuti.
Ora, nella sentenza di separazione si legge:
1) che “Se la situazione complessiva è rimasta sostanzialmente immutata, è però da tenere in considerazione che il trasferimento della con il Pt_1
minore in una regione d'Italia così distante dall'Emilia Romagna, comporta e comporterà per il plurimi esborsi sia per i viaggi aerei che per i CP_1
soggiorni in loco”;
2)che “E' inoltre verosimile che la le cui entrate sono anch'esse Pt_1
rimaste sostanzialmente omogenee a quelle prese in considerazione in sede di ordinanza presidenziale (cfr. CUD 2019 e CU 2021 prodotti con la comparsa conclusionale, ma soprattutto i cedolini aggiornati a giugno e luglio 2022 da cui risulta una entrata mensile netta quale insegnante di circa 1400 euro, doc. 30 parte resistente), abbia ora minori esborsi, potendo contare sul supporto della propria famiglia di origine, anche sotto l'aspetto abitativo, essendo rimasto indimostrato l'asserito pagamento di un canone 10 di locazione. Ora, questo Collegio ritiene che, alla luce della situazione sopra descritta, si renda opportuna una sensibile diminuzione del contributo da porsi a carico del in favore del figlio minore ad €. 500 CP_1 Per_1
mensili, cui continuerà ad aggiungersi il contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie inerenti il minore, disciplinate come da Protocollo di questo Tribunale. La diminuzione decorrerà dalla pubblicazione della presente sentenza”.
Ebbene, posto quanto appena evidenziato, non vi è dubbio che sia gli esborsi necessari per gli spostamenti sia il profilo del contratto di locazione siano stati ampiamente valutati dal Tribunale ai fini della determinazione della riduzione dell'assegno a euro 500,00.
In definitiva, non sussistono circostanze sopravvenute che giustificano la modifica delle condizioni di separazione.
Parimenti, va rigettata anche la domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere l'aumento del contributo di mantenimento da euro 500,00 a euro
700,00 e ciò in quanto:
1) il contributo di mantenimento individuato nella misura di euro 500,00 è proporzionato alle esigenze che è ragionevole immaginare per un bambino di
7 anni e tanto anche se si considera la dedotta cessione del quinto per un importo pari a euro 310,00;
2) nella determinazione del contributo di mantenimento, il Tribunale di
Modena ha tenuto in considerazione le spese relative alle trasferte e ha regolamentato anche la ripartizione delle spese straordinarie.
Pertanto, le valutazioni in punto di mantenimento contenute nella sentenza di separazione non risultano essere superate da dati nuovi sia rispetto alla ricorrente che rispetto al resistente.
La natura della controversia e la reciproca soccombenza delle parti legittimano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente 11 pronunciando nell'ambito del procedimento n. 783 del 2024 R.G., così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda relativa al cognome e rigetta le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e in via riconvenzionale;
b) rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione del contributo di mantenimento proposta dalla parte resistente;
c) autorizza ciascun genitore, autonomamente, a richiedere il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto nell'interesse del figlio e a portare il minore in vacanza all'estero. Per_1
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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