Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 659/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. PETRUSO Parte_1
BERNARDO DANIELE);
E
, nata in [...], in data [...] (Avv. PETRUSO BERNARDO CP_1
DANIELE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19/12/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 201/2024 dei 12-15/01/2024 , passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
I ricorrenti assumono l'obbligo di comunicare reciprocamente ogni cambiamento di Per_ dimora ed in particolare il luogo ove dimoreranno i figl Per_2 Per_3
La casa coniugale, sita in Partinico nella Via Todaro n. 9, detenuta in locazione, resta assegnata al Sig. con tutti i beni mobili che l'arredano avendo già Parte_1 provveduto la Sig.r a prelevare tutti i propri effetti personali. CP_1 Per_ I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Partinico nella Via Trapani n.
33 detenuta in locazione. Tutte le principali decisioni che riguarderanno i figli saranno preventivamente concordate dai ricorrenti nell'esclusivo interesse degli stessi minori.
Fermo restando che i genitori potranno in qualunque momento concordare liberamente il tempo da trascorrere con i figli, in base ai loro impegni ed alle prioritarie eSIenze dei minori, il padre avrà, in ogni caso, il diritto di vedere e tenere con sé i figli, anche in assenza della madre, per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 18,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, con pernottamento dei minori presso di sé, obbligandosi a prelevare i figli dall'abitazione della madre e a riportarli presso la stessa abitazione.
Altresì, il padre avrà, in ogni caso, il diritto di vedere e tenere con sé i figli, anche in assenza della madre, ogni mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 obbligandosi a prelevare i figli dall'abitazione della madre e a riportarli presso la stessa abitazione. I minori trascorreranno le festività di Pasqua, Natale, il Capodanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
I ricorrenti precisano che il Natale 2024 verrà trascorso dai minori con la madre, il
Capodanno 2025 con il padre, la Pasqua del 2025 con la madre e così via.
Quanto al periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi da concordare, di volta in volta, compresi nel periodo tra il 15 giugno ed il 31 luglio, secondo gli accordi che verranno presi dai genitori, in base ai loro impegni ed alle prioritarie eSIenze dei minori. In mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé i minori dal 15 luglio al 21 luglio di ogni anno.
Il SI. si obbliga a corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, alla SI.r , l'importo di € 450,00 a titolo di mantenimento dei figli. CP_1
Tale importo verrà rivalutato ogni anno in relazione all'aumento del costo della vita in base agli indici ISTAT.
Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi indennità e a qualsiasi forma di mantenimento, disponendo entrambi di redditi propri all'incirca uguali tra loro.
Pertanto, nessun assegno divorzile verrà corrisposto a carico di ciascun coniuge nei
- 2 - confronti dell'altro.
L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi precisano che il canone di locazione, le utenze domestiche e le imposte e tasse relative all'immobile ove andranno a vivere i figli minori verranno corrisposte interamente dalla SI.r . CP_1
I genitori condivideranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli secondo le indicazioni di seguito riportate. Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo e previa esibizione del relativo documento fiscale riportante il Codice Fiscale dei minori le spese relative a:
a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante, non coperte dal S.S.N.;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N;
d) Tickets sanitari.
Spese scolastiche relative a:
a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa.
Spese extrascolastiche relative a:
a) Tempo prolungato, pre - scuola e dopo – scuola;
b) Centri ricreativi estivi e gruppi estivi.
I genitori specificano, secondo le indicazioni di seguito riportate, le seguenti spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra gli stessi.
Spese mediche relative a:
a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche da CP_2
d) Farmaci particolari.
Spese scolastiche relative a:
a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
- 3 - e) Alloggi presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche relative a:
a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature sportive e musicali;
b) Viaggi e vacanze.
Con riferimento alle sole spese mediche straordinarie, viene altresì specificato che il diritto al rimborso per il genitore che le ha sostenute è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori.
Il genitore che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro genitore con un preavviso di almeno sette giorni. In tal caso, l'altro genitore avrà l'obbligo entro i successivi sette giorni di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In ogni caso, in difetto di riscontro, nei termini sopra indicati, dalla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dal genitore che ha ricevuto la prima comunicazione e dovrà dallo stesso essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza, previa esibizione del relativo documento fiscale riportante il Codice Fiscale dei minori.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PARTINICO (PA), in data
18/12/2008, da nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata in [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato CP_1 civile di detto Comune al n. 36, parte I, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del Tribunale, il
9/05/2025-
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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