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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1232/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Giuliani giusta procura in atti, presso il cui studio in Ragusa, Via Dante n. 90 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in [...]
n°59 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano D'Angelo C.F._2
(C.F. ), con studio in Siracusa, viale Santa Panagia 136/F, in virtù C.F._3 di procura speciale in atti;
, codice fiscale e partita iva , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del liquidatore e legale rappresentante in carica p.t, con sede in Siracusa, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Davì, (codice fiscale , che la C.F._4 rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso per ingiunzione depositato nella cancelleria del Tribunale di Siracusa il 30 luglio 1999, con studio in Siracusa, via
Adige n.3;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 21.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 1711/2024 pubblicata il 17.07.2024, il Giudice monocratico della Seconda
Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, nel giudizio di opposizione gli atti esecutivi promosso da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, iscritto al n. 2067/2023 R.G., ha così statuito:
[...]
“1) Rigetta le domande azionate da Parte_1
2) Condanna a rimborsare a alla Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
le spese di lite che si liquidano per ciascuna delle parti in Euro 3.000,00, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario spese generali, spese da distrarre in favore degli avvocati D'Angelo Sebastiano - difensore di - ed Antonio Davì - difensore CP_1 della - in quanto anticipatari”. Controparte_2
La sentenza è stata notificata al procuratore e difensore di in data 19.07.2024 Parte_1
(a mezzo pec) dal difensore di . CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec in data 17.09.2024 ai difensori e procuratori di e di CP_1 [...]
. Controparte_2
Costituitesi, le due parti appellate hanno resistito all'impugnazione eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità perché tardivamente proposta e, nel merito, chiedendone il totale rigetto.
Con ordinanza del 28.03.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato per discussione ex art. 350 bis c.p.c.
All'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 le parti appellate hanno precisato le conclusioni come da note difensive conclusionali in atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
Invero, aldilà della controversa qualificazione giuridica della natura del giudizio di primo grado - opposizione agli atti esecutivi secondo la difesa di , opposizione Parte_1 all'esecuzione, secondo quanto dedotto in sentenza dal primo giudice -, nel caso in esame non opera la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della L. 742/1969, alla luce del successivo articolo 3 della medesima legge.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 28.08.2024 n. 23216;
Cass. Sez. III, 20.02.2024 n. 4572), “Per le cause di opposizione alla esecuzione - quale quella in esame, in forza della qualificazione operata dal giudice di merito, con conseguente operatività del c.d. principio dell'apparenza - non trova applicazione la regola della
2 sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le "opposizioni all'esecuzione", locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola
l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14-01-2022, n. 1127; Cass. 13-02-2020, n. 3542; Cass. 18-12-
2019, n. 33728; Cass. 03-07-2018, n. 17328; Cass. 20-04-2017, n. 9963; Cass. 07-02-2017,
n. 3214; Cass. 08-04-2014, n. 8137; Cass. 11-01-2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27-06-2022, n. 20594; Cass. 28-02-2020,
n. 5475; Cass. 11-04-2019, n. 10212; Cass. 10-04-2017, n. 9234; Cass. 27-01-2017, n. 2179;
Cass. 04-10-2016, n. 19836; Cass. 20-05-2015, n. 10252; Cass. 25-02-2015, n. 3889; Cass.
03-02-2015, n. 1892)”.
La sentenza impugnata è stata, infatti, regolarmente notificata al difensore costituito di in data 19.07.2024 e l'atto di appello è stato notificato alle due parti appellate Parte_1 in data 17.09.2024 e non entro il termine breve del 19.08.2024.
Il termine breve riguarda anche l'impugnazione proposta nei confronti della parte che non ha notificato la sentenza di primo grado, atteso che: "in tema di impugnazioni il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione" (Sez. 2, Sent. n. 19274 del
2022, Rv. 664997 - 01)” (vedi Cass. Sez. II, 21.11.2023 n. 32232; Cass. Sez. II, 15.06.2022
n. 19274).
Ciò è previsto, d'altra parte, dall'art. 326 comma 1 c.p.c. nella recente formulazione introdotta dall'art. 3 del D.lgs. 10.10.2022 n. 149.
3 L'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso preclude l'esame di ogni questione di merito sollevata dalla difesa dell'appellante.
In ragione della decisione sulla preliminare questione di natura processuale, che assorbe ogni ulteriore questione di rito e di merito, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 come dichiarato dallo stesso appellante, in applicazione dei parametri minimi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014
n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, anche per la fase di trattazione in appello (cfr.
Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Dette spese vanno distratte in favore dei difensori delle due parti appellate che ne hanno fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Occorre altresì dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002.
La domanda formulata dalla difesa di di condanna dell'appellante ex art. 96 CP_1
c.p.c. per lite temeraria non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96
c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ.,
14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass. Civ., 2/3/2001, n. 3035).
Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass.
19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass. 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ.
11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass.
29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
4 Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non
è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010,
n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ.,
29/9/2016, n. 19298; Cass. Civ., 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass.
Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ. Sez. Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda processuale e delle articolate ragioni della decisione di primo grado, dei numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le medesime parti, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte di nessuna delle parti in causa (cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n.
17722).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1711/2024, pubblicata il 17.07.2024 dal Giudice monocratico della
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 2067/2023 R.G.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite relative al grado d'appello, che si liquidano per ciascuna parte in complessivi euro 2.906,00 di cui euro
567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti Sebastiano D'Angelo e Antonio Davì che ne hanno fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 28.10.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1232/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Giuliani giusta procura in atti, presso il cui studio in Ragusa, Via Dante n. 90 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in [...]
n°59 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano D'Angelo C.F._2
(C.F. ), con studio in Siracusa, viale Santa Panagia 136/F, in virtù C.F._3 di procura speciale in atti;
, codice fiscale e partita iva , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del liquidatore e legale rappresentante in carica p.t, con sede in Siracusa, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Davì, (codice fiscale , che la C.F._4 rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso per ingiunzione depositato nella cancelleria del Tribunale di Siracusa il 30 luglio 1999, con studio in Siracusa, via
Adige n.3;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 21.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 1711/2024 pubblicata il 17.07.2024, il Giudice monocratico della Seconda
Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, nel giudizio di opposizione gli atti esecutivi promosso da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, iscritto al n. 2067/2023 R.G., ha così statuito:
[...]
“1) Rigetta le domande azionate da Parte_1
2) Condanna a rimborsare a alla Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
le spese di lite che si liquidano per ciascuna delle parti in Euro 3.000,00, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario spese generali, spese da distrarre in favore degli avvocati D'Angelo Sebastiano - difensore di - ed Antonio Davì - difensore CP_1 della - in quanto anticipatari”. Controparte_2
La sentenza è stata notificata al procuratore e difensore di in data 19.07.2024 Parte_1
(a mezzo pec) dal difensore di . CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec in data 17.09.2024 ai difensori e procuratori di e di CP_1 [...]
. Controparte_2
Costituitesi, le due parti appellate hanno resistito all'impugnazione eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità perché tardivamente proposta e, nel merito, chiedendone il totale rigetto.
Con ordinanza del 28.03.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato per discussione ex art. 350 bis c.p.c.
All'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 le parti appellate hanno precisato le conclusioni come da note difensive conclusionali in atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
Invero, aldilà della controversa qualificazione giuridica della natura del giudizio di primo grado - opposizione agli atti esecutivi secondo la difesa di , opposizione Parte_1 all'esecuzione, secondo quanto dedotto in sentenza dal primo giudice -, nel caso in esame non opera la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della L. 742/1969, alla luce del successivo articolo 3 della medesima legge.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 28.08.2024 n. 23216;
Cass. Sez. III, 20.02.2024 n. 4572), “Per le cause di opposizione alla esecuzione - quale quella in esame, in forza della qualificazione operata dal giudice di merito, con conseguente operatività del c.d. principio dell'apparenza - non trova applicazione la regola della
2 sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le "opposizioni all'esecuzione", locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola
l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14-01-2022, n. 1127; Cass. 13-02-2020, n. 3542; Cass. 18-12-
2019, n. 33728; Cass. 03-07-2018, n. 17328; Cass. 20-04-2017, n. 9963; Cass. 07-02-2017,
n. 3214; Cass. 08-04-2014, n. 8137; Cass. 11-01-2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27-06-2022, n. 20594; Cass. 28-02-2020,
n. 5475; Cass. 11-04-2019, n. 10212; Cass. 10-04-2017, n. 9234; Cass. 27-01-2017, n. 2179;
Cass. 04-10-2016, n. 19836; Cass. 20-05-2015, n. 10252; Cass. 25-02-2015, n. 3889; Cass.
03-02-2015, n. 1892)”.
La sentenza impugnata è stata, infatti, regolarmente notificata al difensore costituito di in data 19.07.2024 e l'atto di appello è stato notificato alle due parti appellate Parte_1 in data 17.09.2024 e non entro il termine breve del 19.08.2024.
Il termine breve riguarda anche l'impugnazione proposta nei confronti della parte che non ha notificato la sentenza di primo grado, atteso che: "in tema di impugnazioni il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione" (Sez. 2, Sent. n. 19274 del
2022, Rv. 664997 - 01)” (vedi Cass. Sez. II, 21.11.2023 n. 32232; Cass. Sez. II, 15.06.2022
n. 19274).
Ciò è previsto, d'altra parte, dall'art. 326 comma 1 c.p.c. nella recente formulazione introdotta dall'art. 3 del D.lgs. 10.10.2022 n. 149.
3 L'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso preclude l'esame di ogni questione di merito sollevata dalla difesa dell'appellante.
In ragione della decisione sulla preliminare questione di natura processuale, che assorbe ogni ulteriore questione di rito e di merito, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 come dichiarato dallo stesso appellante, in applicazione dei parametri minimi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014
n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, anche per la fase di trattazione in appello (cfr.
Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Dette spese vanno distratte in favore dei difensori delle due parti appellate che ne hanno fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Occorre altresì dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002.
La domanda formulata dalla difesa di di condanna dell'appellante ex art. 96 CP_1
c.p.c. per lite temeraria non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96
c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ.,
14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass. Civ., 2/3/2001, n. 3035).
Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass.
19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass. 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ.
11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass.
29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
4 Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non
è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010,
n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ.,
29/9/2016, n. 19298; Cass. Civ., 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass.
Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ. Sez. Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda processuale e delle articolate ragioni della decisione di primo grado, dei numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le medesime parti, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte di nessuna delle parti in causa (cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n.
17722).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1711/2024, pubblicata il 17.07.2024 dal Giudice monocratico della
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 2067/2023 R.G.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite relative al grado d'appello, che si liquidano per ciascuna parte in complessivi euro 2.906,00 di cui euro
567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti Sebastiano D'Angelo e Antonio Davì che ne hanno fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 28.10.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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