Articolo 5 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 gennaio 1950
Art. 5.
La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948, ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305 , e' nuovamente determinata, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1948, nella, misura risultante dal prodotto della pensione stessa per le seguenti aliquote, fermo restando il minimo di lire 84.000 annue indicato nel precedente art. 4:

per le prime 2000 lire ed importi inferiori. . . . . . . . . . . . 30 per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000 . . . . . . . . . . . . . 10 per l'eccedenza da lire 6001 in poi . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Le pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948, o derivanti da pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948, sono, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1948, o dalla data di decorrenza, se posteriore, nuovamente determinate, applicando alla corrispondente pensione diretta, aumentata ai sensi del precedente comma, le percentuali stabilite dall'art. 13 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 .
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950