TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2056/2021
Verbale di udienza del 14/03/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Orazio Taddeo che si riporta al ricorso e alle conclusioni anche istruttorie ivi rassegnate, nelle quali insiste, chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Giacomo Dello Controparte_1
Russo che si riporta alla memoria difensiva e a tutti gli scritti in atti, chiedendo che la causa venga decisa e opponendosi all'ammissione della prova ex adverso articolata in quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione, perché non preordinata a dimostrare la sussumibilità delle mansioni nel livello rivendicato.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione orale del 14.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2056/2021 R.G., avente ad oggetto “mansione e jus variandi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Orazio Taddeo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Cervinara alla via Campo n. 8 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Dello Russo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Terminio n. 35 (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.08.2021, la parte indicata in epigrafe adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo di: “1) riconoscere, in virtù del disposto dell'art. 8, commi 3 e 4 del CCNL di categoria, il diritto del sig.
all'inquadramento nella qualifica superiore di operaio super Parte_1
2 specializzato avendo svolto con carattere continuativo, dal 2011 al 30/09/2019 compreso, le mansioni proprie di tale livello per un periodo di 25 gg. consecutivi o comunque 40 gg. discontinui;
2) ordinare alla Parte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., di provvedere all'inquadramento del
[...] sig. nella qualifica di operaio super specializzato dal 2011, con ogni Parte_1 conseguenza di legge;
3) condannare la CP_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle seguenti somme: €
[...]
16.164,15 per differenze retributive non corrisposte (di cui € 15.235,54 dal 2011 al
30/09/2019 ed € 928,61 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); € 2.313,25 per differenze quattordicesima mensilità (di cui € 1.245,29 dal 2011 al 30/09/2029 ed € 1.067,96 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); € 1.614,48 per differenze tredicesima mensilità (€
1.459,72 dal 2011 al 30/09/2019 ed € 154,77 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); €
1.802,18 per differenze TFR (€ 1.488,66 dal 2011 al 30/09/2019 ed € 313,52 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); e così la somma di € 21.894,06, oltre alla restituzione di € 427,50, per esborsi conteggi (giusta fattura n. 25 del 21/07/2021 della Consulente del Lavoro, dott.ssa ), per un totale complessivo di € Persona_1
22.321,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare la
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 al rimborso delle spese di lite, anche temeraria, con accessori tutti di legge e maggiorazioni forfettarie, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
A sostegno del ricorso il sig. esponeva di aver lavorato ininterrottamente, Parte_1 dal 1979 al 2020, alle dipendenze della Parte_2
(già ). Parte_2
Riferiva che veniva assunto nel 1979 con contratto di lavoro a tempo determinato e dopo 18 anni veniva inquadrato come operaio specializzato, livello con il quale in data
03/11/2003 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato e che rivestiva senza soluzione di continuità fino al settembre 2019, quando la gli Parte_2 conferiva, a partire dal mese successivo, la mansione di operaio super specializzato.
Riteneva di aver ricevuto tardivamente la qualifica di operaio super specializzato, avendo sempre svolto compiti rientranti nell'ambito di tale profilo.
Specificava che, sin dal 1979, veniva impiegato nella costruzione di rifugi, di sentieri e percorsi pedonali, nella realizzazione di muri di ville comunali, nel decoro di piazzette e fontane, nel rifacimento di pareti interne ed esterne di torrenti e valloni, nella captazione idrica, attività che adempiva con estrema precisione lavorando e
3 incastonando pietre come in un mosaico, in molti dei paesi della circoscrizione territoriale dell'Ente, per un periodo di venticinque (25) giorni consecutivi o comunque di quaranta (40) giorni discontinui, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 8, comma 3, e 4 CCNL di categoria.
Aggiungeva che veniva, altresì, preposto alla contabilizzazione del numero di pali di legname quotidianamente tagliati dalla squadra, e veniva persino comandato dai dirigenti dell'Ente, ing. geom. di realizzare opere Controparte_3 Controparte_4 in muratura e non presso le loro private abitazioni.
Evidenziava che l'odierna parte resistente, in riscontro alla nota pec del 20.10.2019 - con cui il ricorrente richiedeva il contratto di assunzione, le buste paghe e le schede giornaliere del dipendente con la descrizione dei lavori eseguiti - trasmetteva, le buste paghe degli ultimi 13 anni (2007-2019), tutte “modificate” alla voce livello dove compariva la scritta “operaio super specializzato”, qualifica che il lavoratore aveva conseguito solo nell'ottobre 2019 (e non nel 2007).
Concludeva che, per motivi di prescrizione, richiedeva il riconoscimento della mansione superiore di operaio super specializzato dal 2011 e, conseguentemente, le differenze retributive: per retribuzione erogata e non conforme al C.C.N.L di categoria e per le mansioni effettivamente svolte, nonché per differenza TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, fatto salvo ogni altro eventuale diritto anche di natura contributiva.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio in data 27.04.2022, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
In specie, affermava che l'avverso ricorso era inammissibile per carenza di titoli e mansioni del livello superiore e indicava come legittimo l'effettivo inquadramento.
Evidenziava l'incongruenza ed infondatezza della qualifica richiesta, prevedendo l'art. 49, primo paragrafo, del C.C.N.L. di categoria che gli Operai devono Parte_3 essere in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, e svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione quali:
“Responsabili di vivaio, Operatori di macchine complesse…..;Falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
Autisti di autotreni ed autoarticolati”.
4 Evidenziava che nessuna di queste attività era stata rappresentata dal ricorrente tra le mansioni superiori svolte, e che quest'ultimo non era in possesso di alcun titolo o licenza.
Precisava che la copia delle buste paghe inviate al ricorrente, in riscontro alla pec del
20.10.2019, erano state ristampate attraverso la nuova piattaforma digitale di gestione degli stipendi nell'anno 2019 (infatti riportavano la data di emissione del documento ovvero il giorno 20 novembre 2019) e che il software, nella ristampa, aveva riportato, quali dati generali dell'operaio, quelli relativi al suo ultimo inquadramento e non quello degli anni precedenti.
Rappresentava l'irrilevanza delle foto dei cantieri allegate al ricorso e rilevava l'inammissibilità di quest'ultimo, essendo le richieste formulate dal lavoratore, in punto di diritto ex art. 1676 c.c. infondate e illegittime, non avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi dei diritti di cui chiedeva il riconoscimento, secondo l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Infine, contestava i conteggi allegati dal ricorrente.
Concludeva chiedendo di “Rigettare il ricorso, perché inammissibile, infondato in fatto e diritto, conseguentemente e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali per il presente grado di giudizio con attribuzione.”
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione del 14/3/2025, celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal
12/9/2022, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Giova operare talune premesse, anche di ordine generale.
Oggetto del presente giudizio è la rivendicazione del ricorrente ad essere inquadrato nel livello superiore, afferente alla qualifica di operaio super specializzato, dall'anno
2011 e, conseguentemente, a ricevere le relative differenze retributive.
Nel caso in contesa, l'elemento dirimente al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento, dall'anno richiesto, e alle corrispondenti poste retributive è costituito dall'effettivo espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, nel periodo di riferimento, non essendo necessaria l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento (Cass. civ., Sez. Lav., 24 giugno 2020,
n. 12428: “l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai
5 sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi:
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006; Tribunale di Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n. 130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2. individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti.
Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto
l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
Non può, infine, tacersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore a partire dal periodo
6 rivendicato (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
In specie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di allegare e provare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura.
5. Nel ripercorrere l'iter così tracciato, va rilevato che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattuali a partire dall'anno 2011, giacché in ricorso si rinviene la descrizione delle mansioni di fatto svolte, ma non la declaratoria contrattuale di riferimento (ancorché allegata da parte resistente) né l'attività argomentativa di sussunzione di tali mansioni nella declaratoria stessa.
Pertanto, il lavoratore non ha offerto al giudice, nel ricorso introduttivo e i capitoli di prova ivi indicati, gli elementi essenziali in fatto ed in diritto per poter valutare la fondatezza della rivendicazione.
Vale precisare che per le ragioni sopra evidenziate non si è ammessa la prova orale articolata da parte ricorrente, risultando il ricorso del tutto carente sia quanto alla descrizione dei tratti differenziali tra la qualifica di appartenenza e quella rivendicata, sia quanto all'indicazione delle declaratorie contrattuali da cui debba desumersi l'articolazione dei livelli, anche ai fini della comparazione delle mansioni alla luce del parametro contrattuale di riferimento.
Non sussiste, quindi, il diritto del sig. all'inquadramento nella qualifica Parte_1 superiore di operaio super specializzato nel periodo compreso dal 2011 al 30/09/2019
e il conseguente diritto, per lo stesso periodo sopraindicato, alle relative differenze retributive.
6. In relazione, invece, all'intervallo che va da ottobre 2019 a febbraio 2020, di effettivo inquadramento del sig. nel livello superiore con qualifica di operaio super Parte_1 specializzato, deve riconoscersi il diritto di quest'ultimo a percepire le relative differenze retributive non corrisposte, non avendo parte resistente provato di aver
7 correttamente adempiuto.
7. Occorre, a questo punto, procedere a determinare il quantum del credito vantato dal ricorrente.
A tal riguardo giova ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che
“nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003; cfr. anche
Cass.761/2002; Sez. L, Sentenza n. 945 del 19/01/2006 ove si legge: “ nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. anche Cass.N.
7089 del 1999).
Nel caso di specie, parte resistente ha sollevato censure solo generiche e non analitiche rispetto alla quantificazione degli importi di cui ai conteggi attorei, che, pertanto, devono ritenersi precisi e condivisibili relativamente al periodo che va dall'01/10/2019 al 29/02/2020 in applicazione della paga base del C.C.N.L. di settore per il livello pacificamente riconosciuto nel periodo in discorso.
8. In conclusione, per il rapporto di lavoro de quo, il ricorrente ha diritto alla corresponsione della complessiva somma di €2.464,86, di cui €968,21 per differenze retributive, €1.067,96 per differenze quattordicesima mensilità, €154,77 per differenze tredicesima mensilità, €313,52 per differenze TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.
Le somme predette vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. lav. n. 6639/2020).
8 9. Va rigettata, infine, la domanda di restituzione della somma di €427,50 per esborsi asseritamente sostenuti per la redazione dei conteggi, qualificabile in termini di domanda risarcitoria, in difetto della prova del danno, essendo stata prodotta unicamente la fattura n. 25 del 21/07/2021 della Consulente del Lavoro, (dott.ssa
) e non anche la prova dell'avvenuto bonifico. Persona_1
Assorbito ogni altro profilo.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione nella misura della metà in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. Condanna, per le causali di cui in parte motiva, la Controparte_2
, in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1 della somma lorda di € 2.464,86 differenze retributive maturate dall'01/10/2019 al
29/02/2020, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna
[...]
, in persona del Presidente p.t., al pagamento della residua Controparte_2 parte, che liquida in euro 657,00 (euroseicentocinquantasette/00), oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 14.03.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2056/2021
Verbale di udienza del 14/03/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Orazio Taddeo che si riporta al ricorso e alle conclusioni anche istruttorie ivi rassegnate, nelle quali insiste, chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Giacomo Dello Controparte_1
Russo che si riporta alla memoria difensiva e a tutti gli scritti in atti, chiedendo che la causa venga decisa e opponendosi all'ammissione della prova ex adverso articolata in quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione, perché non preordinata a dimostrare la sussumibilità delle mansioni nel livello rivendicato.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione orale del 14.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2056/2021 R.G., avente ad oggetto “mansione e jus variandi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Orazio Taddeo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Cervinara alla via Campo n. 8 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Dello Russo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Terminio n. 35 (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.08.2021, la parte indicata in epigrafe adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo di: “1) riconoscere, in virtù del disposto dell'art. 8, commi 3 e 4 del CCNL di categoria, il diritto del sig.
all'inquadramento nella qualifica superiore di operaio super Parte_1
2 specializzato avendo svolto con carattere continuativo, dal 2011 al 30/09/2019 compreso, le mansioni proprie di tale livello per un periodo di 25 gg. consecutivi o comunque 40 gg. discontinui;
2) ordinare alla Parte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., di provvedere all'inquadramento del
[...] sig. nella qualifica di operaio super specializzato dal 2011, con ogni Parte_1 conseguenza di legge;
3) condannare la CP_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle seguenti somme: €
[...]
16.164,15 per differenze retributive non corrisposte (di cui € 15.235,54 dal 2011 al
30/09/2019 ed € 928,61 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); € 2.313,25 per differenze quattordicesima mensilità (di cui € 1.245,29 dal 2011 al 30/09/2029 ed € 1.067,96 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); € 1.614,48 per differenze tredicesima mensilità (€
1.459,72 dal 2011 al 30/09/2019 ed € 154,77 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); €
1.802,18 per differenze TFR (€ 1.488,66 dal 2011 al 30/09/2019 ed € 313,52 dall'01/10/2019 al 29/02/2020); e così la somma di € 21.894,06, oltre alla restituzione di € 427,50, per esborsi conteggi (giusta fattura n. 25 del 21/07/2021 della Consulente del Lavoro, dott.ssa ), per un totale complessivo di € Persona_1
22.321,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare la
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 al rimborso delle spese di lite, anche temeraria, con accessori tutti di legge e maggiorazioni forfettarie, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
A sostegno del ricorso il sig. esponeva di aver lavorato ininterrottamente, Parte_1 dal 1979 al 2020, alle dipendenze della Parte_2
(già ). Parte_2
Riferiva che veniva assunto nel 1979 con contratto di lavoro a tempo determinato e dopo 18 anni veniva inquadrato come operaio specializzato, livello con il quale in data
03/11/2003 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato e che rivestiva senza soluzione di continuità fino al settembre 2019, quando la gli Parte_2 conferiva, a partire dal mese successivo, la mansione di operaio super specializzato.
Riteneva di aver ricevuto tardivamente la qualifica di operaio super specializzato, avendo sempre svolto compiti rientranti nell'ambito di tale profilo.
Specificava che, sin dal 1979, veniva impiegato nella costruzione di rifugi, di sentieri e percorsi pedonali, nella realizzazione di muri di ville comunali, nel decoro di piazzette e fontane, nel rifacimento di pareti interne ed esterne di torrenti e valloni, nella captazione idrica, attività che adempiva con estrema precisione lavorando e
3 incastonando pietre come in un mosaico, in molti dei paesi della circoscrizione territoriale dell'Ente, per un periodo di venticinque (25) giorni consecutivi o comunque di quaranta (40) giorni discontinui, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 8, comma 3, e 4 CCNL di categoria.
Aggiungeva che veniva, altresì, preposto alla contabilizzazione del numero di pali di legname quotidianamente tagliati dalla squadra, e veniva persino comandato dai dirigenti dell'Ente, ing. geom. di realizzare opere Controparte_3 Controparte_4 in muratura e non presso le loro private abitazioni.
Evidenziava che l'odierna parte resistente, in riscontro alla nota pec del 20.10.2019 - con cui il ricorrente richiedeva il contratto di assunzione, le buste paghe e le schede giornaliere del dipendente con la descrizione dei lavori eseguiti - trasmetteva, le buste paghe degli ultimi 13 anni (2007-2019), tutte “modificate” alla voce livello dove compariva la scritta “operaio super specializzato”, qualifica che il lavoratore aveva conseguito solo nell'ottobre 2019 (e non nel 2007).
Concludeva che, per motivi di prescrizione, richiedeva il riconoscimento della mansione superiore di operaio super specializzato dal 2011 e, conseguentemente, le differenze retributive: per retribuzione erogata e non conforme al C.C.N.L di categoria e per le mansioni effettivamente svolte, nonché per differenza TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, fatto salvo ogni altro eventuale diritto anche di natura contributiva.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio in data 27.04.2022, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
In specie, affermava che l'avverso ricorso era inammissibile per carenza di titoli e mansioni del livello superiore e indicava come legittimo l'effettivo inquadramento.
Evidenziava l'incongruenza ed infondatezza della qualifica richiesta, prevedendo l'art. 49, primo paragrafo, del C.C.N.L. di categoria che gli Operai devono Parte_3 essere in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, e svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione quali:
“Responsabili di vivaio, Operatori di macchine complesse…..;Falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
Autisti di autotreni ed autoarticolati”.
4 Evidenziava che nessuna di queste attività era stata rappresentata dal ricorrente tra le mansioni superiori svolte, e che quest'ultimo non era in possesso di alcun titolo o licenza.
Precisava che la copia delle buste paghe inviate al ricorrente, in riscontro alla pec del
20.10.2019, erano state ristampate attraverso la nuova piattaforma digitale di gestione degli stipendi nell'anno 2019 (infatti riportavano la data di emissione del documento ovvero il giorno 20 novembre 2019) e che il software, nella ristampa, aveva riportato, quali dati generali dell'operaio, quelli relativi al suo ultimo inquadramento e non quello degli anni precedenti.
Rappresentava l'irrilevanza delle foto dei cantieri allegate al ricorso e rilevava l'inammissibilità di quest'ultimo, essendo le richieste formulate dal lavoratore, in punto di diritto ex art. 1676 c.c. infondate e illegittime, non avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi dei diritti di cui chiedeva il riconoscimento, secondo l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Infine, contestava i conteggi allegati dal ricorrente.
Concludeva chiedendo di “Rigettare il ricorso, perché inammissibile, infondato in fatto e diritto, conseguentemente e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali per il presente grado di giudizio con attribuzione.”
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione del 14/3/2025, celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal
12/9/2022, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Giova operare talune premesse, anche di ordine generale.
Oggetto del presente giudizio è la rivendicazione del ricorrente ad essere inquadrato nel livello superiore, afferente alla qualifica di operaio super specializzato, dall'anno
2011 e, conseguentemente, a ricevere le relative differenze retributive.
Nel caso in contesa, l'elemento dirimente al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento, dall'anno richiesto, e alle corrispondenti poste retributive è costituito dall'effettivo espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, nel periodo di riferimento, non essendo necessaria l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento (Cass. civ., Sez. Lav., 24 giugno 2020,
n. 12428: “l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai
5 sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi:
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006; Tribunale di Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n. 130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2. individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti.
Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto
l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
Non può, infine, tacersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore a partire dal periodo
6 rivendicato (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
In specie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di allegare e provare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura.
5. Nel ripercorrere l'iter così tracciato, va rilevato che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattuali a partire dall'anno 2011, giacché in ricorso si rinviene la descrizione delle mansioni di fatto svolte, ma non la declaratoria contrattuale di riferimento (ancorché allegata da parte resistente) né l'attività argomentativa di sussunzione di tali mansioni nella declaratoria stessa.
Pertanto, il lavoratore non ha offerto al giudice, nel ricorso introduttivo e i capitoli di prova ivi indicati, gli elementi essenziali in fatto ed in diritto per poter valutare la fondatezza della rivendicazione.
Vale precisare che per le ragioni sopra evidenziate non si è ammessa la prova orale articolata da parte ricorrente, risultando il ricorso del tutto carente sia quanto alla descrizione dei tratti differenziali tra la qualifica di appartenenza e quella rivendicata, sia quanto all'indicazione delle declaratorie contrattuali da cui debba desumersi l'articolazione dei livelli, anche ai fini della comparazione delle mansioni alla luce del parametro contrattuale di riferimento.
Non sussiste, quindi, il diritto del sig. all'inquadramento nella qualifica Parte_1 superiore di operaio super specializzato nel periodo compreso dal 2011 al 30/09/2019
e il conseguente diritto, per lo stesso periodo sopraindicato, alle relative differenze retributive.
6. In relazione, invece, all'intervallo che va da ottobre 2019 a febbraio 2020, di effettivo inquadramento del sig. nel livello superiore con qualifica di operaio super Parte_1 specializzato, deve riconoscersi il diritto di quest'ultimo a percepire le relative differenze retributive non corrisposte, non avendo parte resistente provato di aver
7 correttamente adempiuto.
7. Occorre, a questo punto, procedere a determinare il quantum del credito vantato dal ricorrente.
A tal riguardo giova ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che
“nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003; cfr. anche
Cass.761/2002; Sez. L, Sentenza n. 945 del 19/01/2006 ove si legge: “ nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. anche Cass.N.
7089 del 1999).
Nel caso di specie, parte resistente ha sollevato censure solo generiche e non analitiche rispetto alla quantificazione degli importi di cui ai conteggi attorei, che, pertanto, devono ritenersi precisi e condivisibili relativamente al periodo che va dall'01/10/2019 al 29/02/2020 in applicazione della paga base del C.C.N.L. di settore per il livello pacificamente riconosciuto nel periodo in discorso.
8. In conclusione, per il rapporto di lavoro de quo, il ricorrente ha diritto alla corresponsione della complessiva somma di €2.464,86, di cui €968,21 per differenze retributive, €1.067,96 per differenze quattordicesima mensilità, €154,77 per differenze tredicesima mensilità, €313,52 per differenze TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.
Le somme predette vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. lav. n. 6639/2020).
8 9. Va rigettata, infine, la domanda di restituzione della somma di €427,50 per esborsi asseritamente sostenuti per la redazione dei conteggi, qualificabile in termini di domanda risarcitoria, in difetto della prova del danno, essendo stata prodotta unicamente la fattura n. 25 del 21/07/2021 della Consulente del Lavoro, (dott.ssa
) e non anche la prova dell'avvenuto bonifico. Persona_1
Assorbito ogni altro profilo.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione nella misura della metà in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. Condanna, per le causali di cui in parte motiva, la Controparte_2
, in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1 della somma lorda di € 2.464,86 differenze retributive maturate dall'01/10/2019 al
29/02/2020, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna
[...]
, in persona del Presidente p.t., al pagamento della residua Controparte_2 parte, che liquida in euro 657,00 (euroseicentocinquantasette/00), oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 14.03.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9