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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2024, n. 37230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37230 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di AG VE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 08/06/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituo Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto dl ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza in data 8 settembre 2021 del Tribunale d Palermo che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, l'ha condannao alle pene di legge per il reato dell'art. 4, commi 1 e 4-bis I. n. 401 del 1989, pérché svolgeva un'attività illegale di accettazione delle scommesse in assenza di goncessione e autorizzazione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato che, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale sull'attivit di raccolta di scommesse, ha eccepito con il primo motivo che gestiva un centro di elaborazione dati, con il secondo che era autorizzato dalla Questura sull base della Penale Sent. Sez. 3 Num. 37230 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/03/2024 comunicazione dell'art. 1, comma 644, legge n. 401 del 1989, c n il terzo che difettava dell'elemento soggettivo perché aveva ottenuto già d Ile pronunce favorevoli, come del resto il concessionario Betn1, in sede penale, mministrativa e tributaria, con il quarto che il bookmaker era stato discriminato, on il quinto il diniego delle generiche, nonostante la cessazione di attività e la re olarizzazione del concessionario. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale aveva assolto l'imputato, il quale aveva sbttoscritto un contratto di istituzione e stabilimento e di prestazione di servizi ai ensi degli art. 49 e 56 T.F.U.E., con contestuale affiliazione commerciale ex legge n. 129 del 2004, per la commercializzazione dei giochi pubblici, con la socibtà "Sogno di Tolosa LTD" con sede a Malta, titolare di licenze per il gioco on line e del marchio e sito internet "betnl.com ", perché il concessionario era stato illegittimamente escluso dal bando Bersani per cui anche il diniego dell'autorizzazione dell'art. 88 T.U.L.P.S. era stato illegittimo. La Corte territoriale ha invece accertato che il ricorrente svbilgeva attività di intermediazione e non di mera raccolta e trasmissione dati, per hé dinanzi ai militari aveva ricevuto il denaro da uno scommettitore e aveva rilasci to la ricevuta di gioco. Era dunque emerso il dato essenziale dell'utilizzo fraudolbnto per conto dei clienti di conti personali di gioco intestati dal gestore a sé o a soggetti di comodo posto che la ricevuta di gioco sequestrata all'avventore riportava il codice fiscale del AG. Peraltro, non era stata raggiunta la prova della discriminazione subìta dall'operatore estero per essere stato escluso dalle procedure di gara AAMS, tale da giustificare la disapplicazione della norma penale italiana, giudicata in contrasto con la normativa comunitaria. Il ricorso non si confronta affatto con tale motivazione. Rinnova, come detto, l'elenco delle sentenze sovranazionali in tema di discrim nazione degli allibratori stranieri in Italia, e si limita a laconiche affermazioni sul ipo di attività svolta e sulla personalità dell'imputato. E' pacifico in giurisprudenza che, qualora l'agente non si sib limitato alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad Lin RE straniero, ma abbia posto in essere la condotta di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, attraverso un'attività di intermediazione e raccoltb diretta delle scommesse, rimane escluso ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dell'RE straniero alle gare, dovendo escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero "puro" offerto dall'operatore estero, sì che l'attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente neces 2 ità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all'operatore taliano (in tal senso, Sez.3, n.55329 del 16/07/2018, Gambuzza, Rv. 275179 - 01; Sez.3, n. 889 del 28/06/2017, Della Mura, Rv 271977-01; Sez.3, n.44381 de 15/09/2016, Savastano, Rv.269282-01; Sez.3 n.19248 del 8/03/2012, De lkosa e altro, Rv.252623-01). Pertanto, quando il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero, mette a disposizione dei clienti il proprio conto-gioco, come nel caso in esame, consentendo la giocata senza far risultare chi la abbia realmente effettuata, il suo legame con detto bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come una mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse (Sez. 3, n.18590 del 9/01/2019, g 3.2 del Considerato n diritto). Alla luce delle considerazioni svolte, va quindi disatteso anche il secondo motivo perché non bastava la comunicazione alla Questura per poter operare, ma la richiesta della licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per la quale il ricorrente non ha documentato il possesso dei requisiti. Quanto al terzo e al quarto motivo, l'imputato non ha svciilto specifiche censure sulla discriminazione dell'operatore straniero, per cui, a maggior ragione commette il reato chi non abbia regolarizzato la sua posizione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 32459 del 02/05/2023, Rapa, Rv. 284903 - 01). Non sussistono poi i presupposti del difetto dell'elemento psicologico o dell'ignoranza inèvitabile della legge solo genericamente ventilati. Infine, con riferimento al quinto motivo si osserva che il ricorrente non ha allegato di aver chiesto le generiche nel giudizio di appello, mentre con il ricorso per cassazione ha allegato in suo favore circostanze del tutto estranee alla valutazione necessaria al riconoscimento delle attenuanti, quali la cessazione dell'attività e la regolarizzazione del bookmaker. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende. Così deciso, il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituo Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto dl ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza in data 8 settembre 2021 del Tribunale d Palermo che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, l'ha condannao alle pene di legge per il reato dell'art. 4, commi 1 e 4-bis I. n. 401 del 1989, pérché svolgeva un'attività illegale di accettazione delle scommesse in assenza di goncessione e autorizzazione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato che, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale sull'attivit di raccolta di scommesse, ha eccepito con il primo motivo che gestiva un centro di elaborazione dati, con il secondo che era autorizzato dalla Questura sull base della Penale Sent. Sez. 3 Num. 37230 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/03/2024 comunicazione dell'art. 1, comma 644, legge n. 401 del 1989, c n il terzo che difettava dell'elemento soggettivo perché aveva ottenuto già d Ile pronunce favorevoli, come del resto il concessionario Betn1, in sede penale, mministrativa e tributaria, con il quarto che il bookmaker era stato discriminato, on il quinto il diniego delle generiche, nonostante la cessazione di attività e la re olarizzazione del concessionario. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale aveva assolto l'imputato, il quale aveva sbttoscritto un contratto di istituzione e stabilimento e di prestazione di servizi ai ensi degli art. 49 e 56 T.F.U.E., con contestuale affiliazione commerciale ex legge n. 129 del 2004, per la commercializzazione dei giochi pubblici, con la socibtà "Sogno di Tolosa LTD" con sede a Malta, titolare di licenze per il gioco on line e del marchio e sito internet "betnl.com ", perché il concessionario era stato illegittimamente escluso dal bando Bersani per cui anche il diniego dell'autorizzazione dell'art. 88 T.U.L.P.S. era stato illegittimo. La Corte territoriale ha invece accertato che il ricorrente svbilgeva attività di intermediazione e non di mera raccolta e trasmissione dati, per hé dinanzi ai militari aveva ricevuto il denaro da uno scommettitore e aveva rilasci to la ricevuta di gioco. Era dunque emerso il dato essenziale dell'utilizzo fraudolbnto per conto dei clienti di conti personali di gioco intestati dal gestore a sé o a soggetti di comodo posto che la ricevuta di gioco sequestrata all'avventore riportava il codice fiscale del AG. Peraltro, non era stata raggiunta la prova della discriminazione subìta dall'operatore estero per essere stato escluso dalle procedure di gara AAMS, tale da giustificare la disapplicazione della norma penale italiana, giudicata in contrasto con la normativa comunitaria. Il ricorso non si confronta affatto con tale motivazione. Rinnova, come detto, l'elenco delle sentenze sovranazionali in tema di discrim nazione degli allibratori stranieri in Italia, e si limita a laconiche affermazioni sul ipo di attività svolta e sulla personalità dell'imputato. E' pacifico in giurisprudenza che, qualora l'agente non si sib limitato alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad Lin RE straniero, ma abbia posto in essere la condotta di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, attraverso un'attività di intermediazione e raccoltb diretta delle scommesse, rimane escluso ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dell'RE straniero alle gare, dovendo escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero "puro" offerto dall'operatore estero, sì che l'attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente neces 2 ità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all'operatore taliano (in tal senso, Sez.3, n.55329 del 16/07/2018, Gambuzza, Rv. 275179 - 01; Sez.3, n. 889 del 28/06/2017, Della Mura, Rv 271977-01; Sez.3, n.44381 de 15/09/2016, Savastano, Rv.269282-01; Sez.3 n.19248 del 8/03/2012, De lkosa e altro, Rv.252623-01). Pertanto, quando il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero, mette a disposizione dei clienti il proprio conto-gioco, come nel caso in esame, consentendo la giocata senza far risultare chi la abbia realmente effettuata, il suo legame con detto bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come una mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse (Sez. 3, n.18590 del 9/01/2019, g 3.2 del Considerato n diritto). Alla luce delle considerazioni svolte, va quindi disatteso anche il secondo motivo perché non bastava la comunicazione alla Questura per poter operare, ma la richiesta della licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per la quale il ricorrente non ha documentato il possesso dei requisiti. Quanto al terzo e al quarto motivo, l'imputato non ha svciilto specifiche censure sulla discriminazione dell'operatore straniero, per cui, a maggior ragione commette il reato chi non abbia regolarizzato la sua posizione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 32459 del 02/05/2023, Rapa, Rv. 284903 - 01). Non sussistono poi i presupposti del difetto dell'elemento psicologico o dell'ignoranza inèvitabile della legge solo genericamente ventilati. Infine, con riferimento al quinto motivo si osserva che il ricorrente non ha allegato di aver chiesto le generiche nel giudizio di appello, mentre con il ricorso per cassazione ha allegato in suo favore circostanze del tutto estranee alla valutazione necessaria al riconoscimento delle attenuanti, quali la cessazione dell'attività e la regolarizzazione del bookmaker. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende. Così deciso, il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore