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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3475 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, con oggetto: reclamo ex art. 51 CC.II. avverso liquidazione giudiziale di gruppo societario, pendente
TRA
(c.f. e p.iva con sede in EN (BN) alla via Parte_1 P.IVA_1
Colonnette s.n.c. in persona dei l.r.p.t. (c.f.: Parte_2
) e (c.f.: ); C.F._1 Parte_3 C.F._2 CP_1
(c.f. e p.iva con sede in EN (BN) alla via Colonnette
[...] P.IVA_2
s.n.c. in persona del l.r.p.t. (c.f.: ); Parte_2 C.F._1
(c.f. e p.iva con sede in EN (BN) alla via CP_2 P.IVA_3
Colonnette in persona del l.r.p.t. (c.f.: Parte_2
); (c.f. e p.iva con sede C.F._1 Parte_4 P.IVA_4
in EN (BN) alla via Colonnette in persona del l.r.p.t. Parte_2
(c.f.: ); (c.f. e p.iva con C.F._1 Controparte_3 P.IVA_5
sede in EN (Bn) in persona del l.r.p.t. Controparte_4 (c.f.: ) tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_3 C.F._2
procura rilasciata in calce al reclamo, ex art. 83 c.p.c., su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti Giovanni
Esposito (c.f.: ) e Raimondo Iusto (c.f.: C.F._3
). C.F._4 2
Reclamante
E
Curatela della liquidazione giudiziale - L.G. n. 36/2024 del CP_5
Tribunale di EN, con sede legale in EN al Viale Principe di Napoli
n. 183 (C.F. e P.I. , dichiarata con la sentenza n. 36/2024, P.IVA_6
pubblicata il 29/05/2024 dal Tribunale di EN, in persona del Curatore, dott.ssa elettivamente domiciliata presso l'avv. Cesare Persona_1
Monaco (c.f.: del Foro di EN che la rappresenta C.F._5
e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83,
III comma, c.p.c..
Reclamato
Curatela della liquidazione giudiziario del gruppo societario costituito oltre che dalla (c.f. e p.iva , con sede Controparte_6 P.IVA_5
legale in EN alla C.da , (CF e P.IVA n. CP_4 CP_1
, con sede in EN alla Via Colonnette snc, P.IVA_2 [...]
(CF e P.Iva n. , con sede in EN CP_7 CP_2 P.IVA_3
alla via Colonnette snc, , (c.f. e p.iva n. Controparte_8 Parte_4
con sede in EN alla Via Colonnette snc, P.IVA_4 [...]
(c.f. e p.iva n. , con sede in EN CP_7 Parte_1 P.IVA_1
alla Via Colonnette snc, come da sentenza n. 65/2024 Controparte_7
pubblicata il 28.10.2024 dal tribunale di EN, in persona del Curatore, dott.ssa Persona_1
Reclamato contumace con sede legale in RV IA (Sa), Loc. Controparte_9
Pagliarone, alla Via Donizetti n. 8 (c.f. e p.iva: , in persona P.IVA_7 dell'amministratore, , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_10
disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa, dall'avv. Giuseppe
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza (c.f.: ) e dall'avv. Pasquale Malangone (c.f.: Pt_5 C.F._6
), insieme ai quali domicilia presso lo Studio Legale C.F._7
Marotta, sito in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 26.
Reclamato
Procura della Repubblica presso il tribunale di EN, in persona del 3 procuratore aggiunto dott. CP_11
Reclamato contumace
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, presente nel presente reclamo con la costituzione del Sostituto Procuratore
Generale dott. Persona_2
Intervenuto nel reclamo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di EN, notificato a mezzo pec alla società
[...]
la odierna reclamata, ha chiesto l'apertura Parte_1 Controparte_9
della liquidazione giudiziale di “ , deducendo di essere creditrice Parte_1 della stessa per l'importo di € 4.409,08, in virtù di decreto Ingiuntivo n. 431/24
(r.g. n. 461/24) emesso dal Giudice di Pace di EN e provvisoriamente esecutivo.
Nel procedimento aperto per effetto del ricorso di è Controparte_9
intervenuto con autonomo ricorso la curatela della liquidazione giudiziale della che, prospettata l'esistenza di un gruppo societario composto da tutte CP_5
le società indicate in epigrafe - CP_1 CP_2 Parte_4
e la stessa ià sottoposta a liquidazione, Controparte_3 Parte_1 CP_5
sul presupposto che la che ha la partecipazione totalitaria di tutte Controparte_3 le società indicate, sia la capogruppo che dirige e coordina l'attività del gruppo, ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale del gruppo d'impresa.
Il tribunale di EN ha ritenuto che “il ricorso è ammissibile e proviene dalla parte legittimata ai sensi dell'art. 287 CCII comma 5, dal quale si desume la possibilità di coinvolgere nel fenomeno della liquidazione giudiziale di gruppo anche società che inizialmente non erano state individuate su segnalazione del curatore designato dal comma 2”.
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza Nel merito, ritenuti sussistenti i presupposti dell'esistenza del gruppo, dell'insolvenza e dell'opportunità della gestione unitaria, ha dichiarato l'estensione della liquidazione giudiziale della nei confronti delle altre CP_5
società appartenenti al gruppo, cioè la la la Controparte_3 CP_1 [...]
la CP_2 Parte_4 Parte_1 4
2. Avverso la predetta decisione, in data 27.11.2024 le società sottoposte a liquidazione giudiziale di gruppo hanno promosso reclamo ex art. 51 CC.II., per motivi riguardanti sia la legittimazione del curatore ricorrente sia l'insolvenza, sia l'esistenza del gruppo, chiedendo, al contempo, la sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 52 CC.II..
2.1. Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, si sono costituiti la creditrice procedente Controparte_9
e la opponendosi al reclamo e chiedendone il
[...] Controparte_12
rigetto in quanto infondato.
Nonostante la notifica ritualmente eseguita, non si è costituito la curatela per la liquidazione giudiziale del gruppo di imprese, che va dichiarata, pertanto, contumace.
All'udienza collegiale fissata per il 29.01.2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
3. Le società reclamanti, sottoposte a liquidazione giudiziale unitariamente come gruppo societario, deducono i seguenti motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo denunciano il difetto di legittimazione attiva della curatela alla proposizione della liquidazione giudiziale di gruppo, atteso che mentre il primo comma dell'art. 287 C.C.I.I. stabilisce che più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria, il quinto comma del medesimo articolo disciplina l'ipotesi che il curatore “così nominato” per la gestione del fallimento di gruppo, quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale può, tra l'altro, promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.
Secondo la reclamante la disciplina dell'art. 287 CC.II. dispone che per l'istanza di estensione della procedura di liquidazione di gruppo è necessaria la previa pendenza della procedura di gruppo, non essendo, di contro, prevista analoga 5 iniziativa del curatore di una singola impresa, il quale ravvisi la sussistenza di un gruppo, di cui l'impresa della quale è curatore faccia parte.
3.2. Con il secondo motivo le società reclamanti censurano la sentenza impugnata perché non sussisterebbero i motivi di opportunità per procedere ad un'unica ed unitaria liquidazione giudiziale di tutte le imprese del gruppo.
Deducono che il curatore, pur essendovi tenuto, non ha illustrato la maggiore efficienza della liquidazione unitaria rispetto a quella delle singole imprese insolventi. Argomentano che i contratti di affitto di azienda tra le società sono stati risolti e che non esiste alcun collegamento di natura produttiva ed economica tra le società del presunto gruppo.
3.3. Con il terzo motivo si contesta che le società del gruppo si trovino in stato di insolvenza;
vien qui evidenziato che il creditore ricorrente per liquidazione giudiziale della ha agito per un credito che ammonta ad euro Parte_1
3.960,63, mentre la giurisprudenza afferma che non sussiste lo stato di insolvenza se l'unico creditore istante può utilmente esperire l'esecuzione individuale.
3.4. Infine, in reclamo si sostiene che non esiste un gruppo perché “al netto del controllo 2359 c.c., che è una presunzione semplice come tale superabile” (così in reclamo a pagina 17), i documenti dimostrano che non vi è consolidamento tra i bilanci delle società; che, di contro, le società ricorrenti gestivano e amministravano distinti punti vendita, ma che non vi era un'unica direzione e coordinamento.
§§§
4. Il reclamo è infondato.
4.1. Preliminarmente, va posto in debito rilievo che, intervenuto all'udienza dinanzi al tribunale, il procuratore della Repubblica di EN ha formulato a sua volta istanza per la liquidazione giudiziale del gruppo, dichiarando di
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza associarsi alla richiesta della curatela.
In particolare, il comma 2 dell'art. 37 CC.II. dispone che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere avanzata, oltre che dal debitore, anche dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, nonché da uno o più creditori o, infine, dal pubblico 6 ministero.
L'art. 38 CC.II., rubricato “Iniziativa del pubblico ministero”, stabilisce, al primo comma, che “il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza”, Pa L'istanza formulata dal di EN si colloca perfettamente nel solco del nuovo ruolo che il CC.II. assegna al P.M. nell'ambito delle iniziative volte a contrastare (o ad arginare) l'insolvenza, facultandolo a presentare autonomo ricorso di fallimento ogni qualvolta abbia notizia – in qualunque modo - dell'insolvenza, non più soltanto nelle ipotesi, disciplinate dall'art. 7 l.f., in cui conosca dell'insolvenza nell'ambito di un processo penale, ovvero dalla latitanza o irreperibilità dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali, dal trafugamento o dalla sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, oppure quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
L'iniziativa assunta dalla procura di EN assorbe la difesa, su cui molto indugiano le società reclamanti, del difetto di legittimazione del curatore, difesa imperniata, è appena il caso di farne menzione, su un'interpretazione meramente letterale del comma 5 dell'art. 287 CC.II., trascurando, altresì, che la presenza di due società – nel caso in esame la ià dichiarata fallita e di CP_5 Parte_1
cui la aveva chiesto la dichiarazione di liquidazione Controparte_9
giudiziale, già configura un gruppo.
§§§
4.2. Nella residua parte, riguardante il merito, il reclamo è infondato per le ragioni che seguono, dovendosi esaminare il motivo sull'insolvenza e quello sull'esistenza del gruppo societario congiuntamente in quanto strettamente connessi.
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza Sussiste l'insolvenza, dimostrata dal forte sbilancio tra i debiti ed i ricavi, sussistente per tutte le società del gruppo, secondo i dati del bilancio. Questa evenienza è precisamente rilevata nella sentenza oggetto di reclamo, che indica una ad una i dati numerici dell'esposizione debitoria, sui quali non vi è alcuna contestazione da parte delle reclamanti. 7
In maniera del tutto apodittica la difesa della reclamante tenta di accreditare la tesi che gli ingenti debiti – pari per ognuna di essa a centinaia se non diversi milioni di euro - attestati dai bilanci, depositati nel 2022, di ognuna delle società del gruppo, non ripianabili con i ricavi, non siano significativi dell'insolvenza.
Alla valutazione che ha fatto il tribunale, qui pienamente condivisa, deve aggiungersi che gli stessi debiti sono invece assai sintomatici dell'insolvenza, trattandosi di debiti in gran parte già esigibili entro l'esercizio successivo, ovvero già entro l'anno di esercizio 2022.
Nemmeno una parola si legge in reclamo su eventuali iniziative volte a ripianare gli ingentissimi debiti scaduti.
In particolare, per la dall'ultimo bilancio depositato, quello del Controparte_3
2022, risulta un passivo di ben € 3.361.016, non ripianabili con ricavi assolutamente modesti pari a soli € 155.990 e con una perdita di ben € 146.533.
Altri sintomi di insolvenza sono i seguenti.
Per La Parte_1
--nel periodo tra ottobre 2022 e marzo 2024 sono stati stipulati 3 successivi contratti di fitto d'azienda: il primo in favore della il secondo in CP_5
favore della il terzo in favore della ed ovviamente i primi Parte_7 Parte_8
due risultano risolti (cf pagina 20 della visura storica in atti);
--tra i debiti figurano ben 192.842,00 euro dovuti all' per contributi CP_13
previdenziali, come da certificazione contributiva in atti;
--la circostanza, che si rileva dalla visura storica datata 30 maggio 2024 che l'ultimo bilancio depositato è quello del 2022 (anno di esercizio 2021), peraltro depositato soltanto il 9 maggio 2022.
--la società risulta “inattiva”, come registrato nello STATO ATTIVITA' a pagina 11 della visura storica in atti.
Per la Parte_4
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza -- nel periodo tra ottobre 2022 e marzo 2024 sono stati stipulati 3 successivi contratti di fitto d'azienda: il primo in favore della il secondo in CP_5
favore della il terzo in favore della ed ovviamente i primi Parte_7 Parte_8
due risultano risolti (cf pagina 20 della visura storica in atti);
--la circostanza, che si rileva dalla visura storica datata 30 maggio 2024 che 8
l'ultimo bilancio depositato è quello del 2022 (anno di esercizio 2021).
La in data 10 ottobre 2022 ha dato in affitto l'azienda a CP_1 Parte_9
poi il successivo 14.12.2023 ha risolto il contratto di affitto ed in pari data
[...]
ne ha stipulato uno nuovo con Parte_7
Anche per la l'ultimo bilancio risulta depositato nel 2022. CP_1
Anche per la nel periodo tra ottobre 2022 e marzo 2024 sono stati CP_2 stipulati 3 successivi contratti di fitto d'azienda: il primo in favore della
[...]
il secondo in favore della il terzo in favore della ed CP_5 Parte_7 Parte_8
ovviamente i primi due risultano risolti.
A maggio 2022 risulta depositato l'ultimo bilancio relativo all'anno di esercizio
2021.
La società risulta “inattiva”, con attività cessata il 22.11.2022, come registrato nello STATO ATTIVITA' a pagina 12 della visura storica in atti.
Tutte le operazioni di affitto consecutive e reiterate nell'arco temporale sopra indicato non mostrano alcuna giustificazione “imprenditoriale”; peraltro, in seguito ai contratti di affitto risolti, sono stati ceduti i beni e le aziende in proprietà alla come segue: Parte_7
la ha ceduto e trasferito alla società la piena ed esclusiva CP_2 Parte_7
proprietà dell'azienda sita in EN alla via Avellino n. 3/5/7 consistente nell'attività organizzata di supermercato per il prezzo di € 37.690,00 (cf. all. 24); anche la dopo aver risolto il contratto di affitto con la Parte_4 Pt_8
ha ceduto e trasferito alla società la piena ed esclusiva proprietà
[...] Parte_7 dell'azienda in EN alla contrada San n. 212 costituita dall'attività CP_4 organizzata di supermercato per il prezzo di € 31.620,00 (cf. all. 27); infine nello stesso periodo anche ha ceduto e trasferito alla società Parte_1
la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda corrente in EN Parte_7
alla via E. Cocchia n. 2/4/6 per il prezzo di € 63.619,96.
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza Tutte queste operazioni, si badi bene, sono avvenute dopo che era stato proposto il ricorso per la liquidazione giudiziale della all'apice di queste CP_5
vicende, proprio nel mentre pendeva detto ricorso avverso la con atto CP_5
per Notaio del 24/04/2024 rep. n. 57682 racc. n. 28595, il Persona_3
complesso immobiliare di proprietà della debitrice è stato CP_5 9 venduto alla società (cf. doc. n. 33 della produzione di parte della Parte_7
liquidazione giudiziale di , dunque con tempistica non irrilevante, CP_5
ovvero esattamente un mese prima che venisse pubblicata la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della venditrice. CP_5
Peraltro la è stata costituita soltanto con atto per Notaio Parte_7 Per_3
del 02/08/2023 rep. n. 56581 racc. n. 27732 e figura quale suo
[...]
amministratore tale già dipendente della Persona_4 CP_5
L'assoluta mancanza di giustificazione imprenditoriale di operazioni di cessione fatte con l'evidente intento di depauperare progressivamente il già scarso patrimonio delle società, riceve ulteriore riprova dalle circostanze del mancato pagamento dei canoni di affitto per le aziende e del mancato versamento del corrispettivo per la detta compravendita, il che aggrava il quadro sintomatico dell'insolvenza di ognuna delle società sottoposte a liquidazione giudiziale.
§§§
Il mancato pagamento dei canoni e del prezzo della vendita del complesso immobiliare risulta direttamente dalle dichiarazioni di , che, in Parte_3
veste di amministratore della società è stato sentito dal curatore (su CP_5
cui cf. relativo verbale del 12/06/2024 e del 21/06/2024), ed ha fatto dichiarazioni di tenore confessorio circa l'esistenza del gruppo, riferendo che
“tra le società del gruppo non vi erano contratti oltre quelli di affitto, però, quando servivano somme a una delle società, chi li aveva li versava. Questa pratica esiste da sempre tra le società del gruppo e queste somme sono sempre andate a copertura dei debiti, mai prese per attività estranee all'attività dei supermercati”
E' emersa altresì dall'audizione una gestione comune dei dipendenti atteso che dichiara che c'erano degli arretrati sugli stipendi dei dipendenti Parte_3
e “chi aveva le somme pagava perché i conti erano spesso bloccati” (cf verbale
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza di audizione 21.6.2024, doc. n. 35 della curatela).
Che vi sia un gruppo unitario d'impresa è comprovato da ulteriori pregnanti elementi: la partecipazione totalitaria della in tutte le società Controparte_3
citate, l'amministrazione nelle stesse affidata sempre a , che ha Parte_3
ammesso che si consultava per la gestione con il fratello , la coincidenza Pt_2 10 delle rispettive sedi legali nello stesso indirizzo, oltre ai molteplici e ripetuti contratti di affitto di azienda tra le società, la vendita alla delle aziende Parte_7 sopra menzionate, la gestione unitaria dei dipendenti, l'utilizzo promiscuo dei conti correnti per far fronte a tutte le uscite di tutte le società del gruppo.
§§§
4.3. Quanto alla valutazione di opportunità circa la liquidazione unitaria, la regola dirimente è contenuta nell'art. 287 co.1 CC.II., che prevede il ricorso alla
“procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive”, disponendo, altresì, che “A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori”.
La fattispecie concreta si attaglia perfettamente al contenuto della previsione normativa generale. Nel caso in esame vi sono collegamenti di natura economica e produttiva tra le società tutte, vi è per esse un unico amministratore, a cui si aggiunge l'utilizzo dei conti correnti dell'una o dell'altra indistintamente per pagare i dipendenti o altri debitori, infine il controllo totalitario della CP_3
di tutte le altre società del gruppo.
[...]
Per tutti i motivi illustrati il reclamo è respinto.
§§§
5. Il governo delle spese segue la soccombenza, nei confronti della curatela costituita della sola società e nei confronti della società creditrice CP_5
come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i Controparte_9
parametri indicati nella tabella 12 del contenzioso in grado di Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022, come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza del d.m. 147/2022; si considera, per il valore della controversia lo scaglione delle cause di valore indeterminato (in termini Cass. S.U. 24 luglio 2007 n. 16300 est.
Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di media complessità, tenendo Per_5
conto delle sole attività svolte, dunque con l'esclusione in grado di appello degli onorari per la fase istruttoria. 11
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto del reclamo.
Nessuna statuizione per spese verso la curatela del gruppo non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--dichiara la contumacia della curatela della liquidazione giudiziale del gruppo societario;
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del tribunale di BenEvento n. 65/2024, pubblicata il 28.10.2024, di apertura della liquidazione giudiziale a carico del gruppo societario costituito da CP_3
[...] CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_1 [...]
CP_5
--condanna le reclamanti società in solido tra loro al pagamento in favore della curatela della e della creditrice delle spese di lite, CP_5 Controparte_9
che liquida per ognuna delle due reclamate vittoriose in euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
nulla per spese verso la curatela del gruppo non costituita;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3475 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, con oggetto: reclamo ex art. 51 CC.II. avverso liquidazione giudiziale di gruppo societario, pendente
TRA
(c.f. e p.iva con sede in EN (BN) alla via Parte_1 P.IVA_1
Colonnette s.n.c. in persona dei l.r.p.t. (c.f.: Parte_2
) e (c.f.: ); C.F._1 Parte_3 C.F._2 CP_1
(c.f. e p.iva con sede in EN (BN) alla via Colonnette
[...] P.IVA_2
s.n.c. in persona del l.r.p.t. (c.f.: ); Parte_2 C.F._1
(c.f. e p.iva con sede in EN (BN) alla via CP_2 P.IVA_3
Colonnette in persona del l.r.p.t. (c.f.: Parte_2
); (c.f. e p.iva con sede C.F._1 Parte_4 P.IVA_4
in EN (BN) alla via Colonnette in persona del l.r.p.t. Parte_2
(c.f.: ); (c.f. e p.iva con C.F._1 Controparte_3 P.IVA_5
sede in EN (Bn) in persona del l.r.p.t. Controparte_4 (c.f.: ) tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_3 C.F._2
procura rilasciata in calce al reclamo, ex art. 83 c.p.c., su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti Giovanni
Esposito (c.f.: ) e Raimondo Iusto (c.f.: C.F._3
). C.F._4 2
Reclamante
E
Curatela della liquidazione giudiziale - L.G. n. 36/2024 del CP_5
Tribunale di EN, con sede legale in EN al Viale Principe di Napoli
n. 183 (C.F. e P.I. , dichiarata con la sentenza n. 36/2024, P.IVA_6
pubblicata il 29/05/2024 dal Tribunale di EN, in persona del Curatore, dott.ssa elettivamente domiciliata presso l'avv. Cesare Persona_1
Monaco (c.f.: del Foro di EN che la rappresenta C.F._5
e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83,
III comma, c.p.c..
Reclamato
Curatela della liquidazione giudiziario del gruppo societario costituito oltre che dalla (c.f. e p.iva , con sede Controparte_6 P.IVA_5
legale in EN alla C.da , (CF e P.IVA n. CP_4 CP_1
, con sede in EN alla Via Colonnette snc, P.IVA_2 [...]
(CF e P.Iva n. , con sede in EN CP_7 CP_2 P.IVA_3
alla via Colonnette snc, , (c.f. e p.iva n. Controparte_8 Parte_4
con sede in EN alla Via Colonnette snc, P.IVA_4 [...]
(c.f. e p.iva n. , con sede in EN CP_7 Parte_1 P.IVA_1
alla Via Colonnette snc, come da sentenza n. 65/2024 Controparte_7
pubblicata il 28.10.2024 dal tribunale di EN, in persona del Curatore, dott.ssa Persona_1
Reclamato contumace con sede legale in RV IA (Sa), Loc. Controparte_9
Pagliarone, alla Via Donizetti n. 8 (c.f. e p.iva: , in persona P.IVA_7 dell'amministratore, , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_10
disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa, dall'avv. Giuseppe
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza (c.f.: ) e dall'avv. Pasquale Malangone (c.f.: Pt_5 C.F._6
), insieme ai quali domicilia presso lo Studio Legale C.F._7
Marotta, sito in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 26.
Reclamato
Procura della Repubblica presso il tribunale di EN, in persona del 3 procuratore aggiunto dott. CP_11
Reclamato contumace
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, presente nel presente reclamo con la costituzione del Sostituto Procuratore
Generale dott. Persona_2
Intervenuto nel reclamo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di EN, notificato a mezzo pec alla società
[...]
la odierna reclamata, ha chiesto l'apertura Parte_1 Controparte_9
della liquidazione giudiziale di “ , deducendo di essere creditrice Parte_1 della stessa per l'importo di € 4.409,08, in virtù di decreto Ingiuntivo n. 431/24
(r.g. n. 461/24) emesso dal Giudice di Pace di EN e provvisoriamente esecutivo.
Nel procedimento aperto per effetto del ricorso di è Controparte_9
intervenuto con autonomo ricorso la curatela della liquidazione giudiziale della che, prospettata l'esistenza di un gruppo societario composto da tutte CP_5
le società indicate in epigrafe - CP_1 CP_2 Parte_4
e la stessa ià sottoposta a liquidazione, Controparte_3 Parte_1 CP_5
sul presupposto che la che ha la partecipazione totalitaria di tutte Controparte_3 le società indicate, sia la capogruppo che dirige e coordina l'attività del gruppo, ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale del gruppo d'impresa.
Il tribunale di EN ha ritenuto che “il ricorso è ammissibile e proviene dalla parte legittimata ai sensi dell'art. 287 CCII comma 5, dal quale si desume la possibilità di coinvolgere nel fenomeno della liquidazione giudiziale di gruppo anche società che inizialmente non erano state individuate su segnalazione del curatore designato dal comma 2”.
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza Nel merito, ritenuti sussistenti i presupposti dell'esistenza del gruppo, dell'insolvenza e dell'opportunità della gestione unitaria, ha dichiarato l'estensione della liquidazione giudiziale della nei confronti delle altre CP_5
società appartenenti al gruppo, cioè la la la Controparte_3 CP_1 [...]
la CP_2 Parte_4 Parte_1 4
2. Avverso la predetta decisione, in data 27.11.2024 le società sottoposte a liquidazione giudiziale di gruppo hanno promosso reclamo ex art. 51 CC.II., per motivi riguardanti sia la legittimazione del curatore ricorrente sia l'insolvenza, sia l'esistenza del gruppo, chiedendo, al contempo, la sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 52 CC.II..
2.1. Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, si sono costituiti la creditrice procedente Controparte_9
e la opponendosi al reclamo e chiedendone il
[...] Controparte_12
rigetto in quanto infondato.
Nonostante la notifica ritualmente eseguita, non si è costituito la curatela per la liquidazione giudiziale del gruppo di imprese, che va dichiarata, pertanto, contumace.
All'udienza collegiale fissata per il 29.01.2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
3. Le società reclamanti, sottoposte a liquidazione giudiziale unitariamente come gruppo societario, deducono i seguenti motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo denunciano il difetto di legittimazione attiva della curatela alla proposizione della liquidazione giudiziale di gruppo, atteso che mentre il primo comma dell'art. 287 C.C.I.I. stabilisce che più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria, il quinto comma del medesimo articolo disciplina l'ipotesi che il curatore “così nominato” per la gestione del fallimento di gruppo, quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale può, tra l'altro, promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.
Secondo la reclamante la disciplina dell'art. 287 CC.II. dispone che per l'istanza di estensione della procedura di liquidazione di gruppo è necessaria la previa pendenza della procedura di gruppo, non essendo, di contro, prevista analoga 5 iniziativa del curatore di una singola impresa, il quale ravvisi la sussistenza di un gruppo, di cui l'impresa della quale è curatore faccia parte.
3.2. Con il secondo motivo le società reclamanti censurano la sentenza impugnata perché non sussisterebbero i motivi di opportunità per procedere ad un'unica ed unitaria liquidazione giudiziale di tutte le imprese del gruppo.
Deducono che il curatore, pur essendovi tenuto, non ha illustrato la maggiore efficienza della liquidazione unitaria rispetto a quella delle singole imprese insolventi. Argomentano che i contratti di affitto di azienda tra le società sono stati risolti e che non esiste alcun collegamento di natura produttiva ed economica tra le società del presunto gruppo.
3.3. Con il terzo motivo si contesta che le società del gruppo si trovino in stato di insolvenza;
vien qui evidenziato che il creditore ricorrente per liquidazione giudiziale della ha agito per un credito che ammonta ad euro Parte_1
3.960,63, mentre la giurisprudenza afferma che non sussiste lo stato di insolvenza se l'unico creditore istante può utilmente esperire l'esecuzione individuale.
3.4. Infine, in reclamo si sostiene che non esiste un gruppo perché “al netto del controllo 2359 c.c., che è una presunzione semplice come tale superabile” (così in reclamo a pagina 17), i documenti dimostrano che non vi è consolidamento tra i bilanci delle società; che, di contro, le società ricorrenti gestivano e amministravano distinti punti vendita, ma che non vi era un'unica direzione e coordinamento.
§§§
4. Il reclamo è infondato.
4.1. Preliminarmente, va posto in debito rilievo che, intervenuto all'udienza dinanzi al tribunale, il procuratore della Repubblica di EN ha formulato a sua volta istanza per la liquidazione giudiziale del gruppo, dichiarando di
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza associarsi alla richiesta della curatela.
In particolare, il comma 2 dell'art. 37 CC.II. dispone che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere avanzata, oltre che dal debitore, anche dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, nonché da uno o più creditori o, infine, dal pubblico 6 ministero.
L'art. 38 CC.II., rubricato “Iniziativa del pubblico ministero”, stabilisce, al primo comma, che “il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza”, Pa L'istanza formulata dal di EN si colloca perfettamente nel solco del nuovo ruolo che il CC.II. assegna al P.M. nell'ambito delle iniziative volte a contrastare (o ad arginare) l'insolvenza, facultandolo a presentare autonomo ricorso di fallimento ogni qualvolta abbia notizia – in qualunque modo - dell'insolvenza, non più soltanto nelle ipotesi, disciplinate dall'art. 7 l.f., in cui conosca dell'insolvenza nell'ambito di un processo penale, ovvero dalla latitanza o irreperibilità dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali, dal trafugamento o dalla sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, oppure quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
L'iniziativa assunta dalla procura di EN assorbe la difesa, su cui molto indugiano le società reclamanti, del difetto di legittimazione del curatore, difesa imperniata, è appena il caso di farne menzione, su un'interpretazione meramente letterale del comma 5 dell'art. 287 CC.II., trascurando, altresì, che la presenza di due società – nel caso in esame la ià dichiarata fallita e di CP_5 Parte_1
cui la aveva chiesto la dichiarazione di liquidazione Controparte_9
giudiziale, già configura un gruppo.
§§§
4.2. Nella residua parte, riguardante il merito, il reclamo è infondato per le ragioni che seguono, dovendosi esaminare il motivo sull'insolvenza e quello sull'esistenza del gruppo societario congiuntamente in quanto strettamente connessi.
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza Sussiste l'insolvenza, dimostrata dal forte sbilancio tra i debiti ed i ricavi, sussistente per tutte le società del gruppo, secondo i dati del bilancio. Questa evenienza è precisamente rilevata nella sentenza oggetto di reclamo, che indica una ad una i dati numerici dell'esposizione debitoria, sui quali non vi è alcuna contestazione da parte delle reclamanti. 7
In maniera del tutto apodittica la difesa della reclamante tenta di accreditare la tesi che gli ingenti debiti – pari per ognuna di essa a centinaia se non diversi milioni di euro - attestati dai bilanci, depositati nel 2022, di ognuna delle società del gruppo, non ripianabili con i ricavi, non siano significativi dell'insolvenza.
Alla valutazione che ha fatto il tribunale, qui pienamente condivisa, deve aggiungersi che gli stessi debiti sono invece assai sintomatici dell'insolvenza, trattandosi di debiti in gran parte già esigibili entro l'esercizio successivo, ovvero già entro l'anno di esercizio 2022.
Nemmeno una parola si legge in reclamo su eventuali iniziative volte a ripianare gli ingentissimi debiti scaduti.
In particolare, per la dall'ultimo bilancio depositato, quello del Controparte_3
2022, risulta un passivo di ben € 3.361.016, non ripianabili con ricavi assolutamente modesti pari a soli € 155.990 e con una perdita di ben € 146.533.
Altri sintomi di insolvenza sono i seguenti.
Per La Parte_1
--nel periodo tra ottobre 2022 e marzo 2024 sono stati stipulati 3 successivi contratti di fitto d'azienda: il primo in favore della il secondo in CP_5
favore della il terzo in favore della ed ovviamente i primi Parte_7 Parte_8
due risultano risolti (cf pagina 20 della visura storica in atti);
--tra i debiti figurano ben 192.842,00 euro dovuti all' per contributi CP_13
previdenziali, come da certificazione contributiva in atti;
--la circostanza, che si rileva dalla visura storica datata 30 maggio 2024 che l'ultimo bilancio depositato è quello del 2022 (anno di esercizio 2021), peraltro depositato soltanto il 9 maggio 2022.
--la società risulta “inattiva”, come registrato nello STATO ATTIVITA' a pagina 11 della visura storica in atti.
Per la Parte_4
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza -- nel periodo tra ottobre 2022 e marzo 2024 sono stati stipulati 3 successivi contratti di fitto d'azienda: il primo in favore della il secondo in CP_5
favore della il terzo in favore della ed ovviamente i primi Parte_7 Parte_8
due risultano risolti (cf pagina 20 della visura storica in atti);
--la circostanza, che si rileva dalla visura storica datata 30 maggio 2024 che 8
l'ultimo bilancio depositato è quello del 2022 (anno di esercizio 2021).
La in data 10 ottobre 2022 ha dato in affitto l'azienda a CP_1 Parte_9
poi il successivo 14.12.2023 ha risolto il contratto di affitto ed in pari data
[...]
ne ha stipulato uno nuovo con Parte_7
Anche per la l'ultimo bilancio risulta depositato nel 2022. CP_1
Anche per la nel periodo tra ottobre 2022 e marzo 2024 sono stati CP_2 stipulati 3 successivi contratti di fitto d'azienda: il primo in favore della
[...]
il secondo in favore della il terzo in favore della ed CP_5 Parte_7 Parte_8
ovviamente i primi due risultano risolti.
A maggio 2022 risulta depositato l'ultimo bilancio relativo all'anno di esercizio
2021.
La società risulta “inattiva”, con attività cessata il 22.11.2022, come registrato nello STATO ATTIVITA' a pagina 12 della visura storica in atti.
Tutte le operazioni di affitto consecutive e reiterate nell'arco temporale sopra indicato non mostrano alcuna giustificazione “imprenditoriale”; peraltro, in seguito ai contratti di affitto risolti, sono stati ceduti i beni e le aziende in proprietà alla come segue: Parte_7
la ha ceduto e trasferito alla società la piena ed esclusiva CP_2 Parte_7
proprietà dell'azienda sita in EN alla via Avellino n. 3/5/7 consistente nell'attività organizzata di supermercato per il prezzo di € 37.690,00 (cf. all. 24); anche la dopo aver risolto il contratto di affitto con la Parte_4 Pt_8
ha ceduto e trasferito alla società la piena ed esclusiva proprietà
[...] Parte_7 dell'azienda in EN alla contrada San n. 212 costituita dall'attività CP_4 organizzata di supermercato per il prezzo di € 31.620,00 (cf. all. 27); infine nello stesso periodo anche ha ceduto e trasferito alla società Parte_1
la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda corrente in EN Parte_7
alla via E. Cocchia n. 2/4/6 per il prezzo di € 63.619,96.
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza Tutte queste operazioni, si badi bene, sono avvenute dopo che era stato proposto il ricorso per la liquidazione giudiziale della all'apice di queste CP_5
vicende, proprio nel mentre pendeva detto ricorso avverso la con atto CP_5
per Notaio del 24/04/2024 rep. n. 57682 racc. n. 28595, il Persona_3
complesso immobiliare di proprietà della debitrice è stato CP_5 9 venduto alla società (cf. doc. n. 33 della produzione di parte della Parte_7
liquidazione giudiziale di , dunque con tempistica non irrilevante, CP_5
ovvero esattamente un mese prima che venisse pubblicata la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della venditrice. CP_5
Peraltro la è stata costituita soltanto con atto per Notaio Parte_7 Per_3
del 02/08/2023 rep. n. 56581 racc. n. 27732 e figura quale suo
[...]
amministratore tale già dipendente della Persona_4 CP_5
L'assoluta mancanza di giustificazione imprenditoriale di operazioni di cessione fatte con l'evidente intento di depauperare progressivamente il già scarso patrimonio delle società, riceve ulteriore riprova dalle circostanze del mancato pagamento dei canoni di affitto per le aziende e del mancato versamento del corrispettivo per la detta compravendita, il che aggrava il quadro sintomatico dell'insolvenza di ognuna delle società sottoposte a liquidazione giudiziale.
§§§
Il mancato pagamento dei canoni e del prezzo della vendita del complesso immobiliare risulta direttamente dalle dichiarazioni di , che, in Parte_3
veste di amministratore della società è stato sentito dal curatore (su CP_5
cui cf. relativo verbale del 12/06/2024 e del 21/06/2024), ed ha fatto dichiarazioni di tenore confessorio circa l'esistenza del gruppo, riferendo che
“tra le società del gruppo non vi erano contratti oltre quelli di affitto, però, quando servivano somme a una delle società, chi li aveva li versava. Questa pratica esiste da sempre tra le società del gruppo e queste somme sono sempre andate a copertura dei debiti, mai prese per attività estranee all'attività dei supermercati”
E' emersa altresì dall'audizione una gestione comune dei dipendenti atteso che dichiara che c'erano degli arretrati sugli stipendi dei dipendenti Parte_3
e “chi aveva le somme pagava perché i conti erano spesso bloccati” (cf verbale
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza di audizione 21.6.2024, doc. n. 35 della curatela).
Che vi sia un gruppo unitario d'impresa è comprovato da ulteriori pregnanti elementi: la partecipazione totalitaria della in tutte le società Controparte_3
citate, l'amministrazione nelle stesse affidata sempre a , che ha Parte_3
ammesso che si consultava per la gestione con il fratello , la coincidenza Pt_2 10 delle rispettive sedi legali nello stesso indirizzo, oltre ai molteplici e ripetuti contratti di affitto di azienda tra le società, la vendita alla delle aziende Parte_7 sopra menzionate, la gestione unitaria dei dipendenti, l'utilizzo promiscuo dei conti correnti per far fronte a tutte le uscite di tutte le società del gruppo.
§§§
4.3. Quanto alla valutazione di opportunità circa la liquidazione unitaria, la regola dirimente è contenuta nell'art. 287 co.1 CC.II., che prevede il ricorso alla
“procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive”, disponendo, altresì, che “A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori”.
La fattispecie concreta si attaglia perfettamente al contenuto della previsione normativa generale. Nel caso in esame vi sono collegamenti di natura economica e produttiva tra le società tutte, vi è per esse un unico amministratore, a cui si aggiunge l'utilizzo dei conti correnti dell'una o dell'altra indistintamente per pagare i dipendenti o altri debitori, infine il controllo totalitario della CP_3
di tutte le altre società del gruppo.
[...]
Per tutti i motivi illustrati il reclamo è respinto.
§§§
5. Il governo delle spese segue la soccombenza, nei confronti della curatela costituita della sola società e nei confronti della società creditrice CP_5
come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i Controparte_9
parametri indicati nella tabella 12 del contenzioso in grado di Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022, come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza del d.m. 147/2022; si considera, per il valore della controversia lo scaglione delle cause di valore indeterminato (in termini Cass. S.U. 24 luglio 2007 n. 16300 est.
Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di media complessità, tenendo Per_5
conto delle sole attività svolte, dunque con l'esclusione in grado di appello degli onorari per la fase istruttoria. 11
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto del reclamo.
Nessuna statuizione per spese verso la curatela del gruppo non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--dichiara la contumacia della curatela della liquidazione giudiziale del gruppo societario;
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del tribunale di BenEvento n. 65/2024, pubblicata il 28.10.2024, di apertura della liquidazione giudiziale a carico del gruppo societario costituito da CP_3
[...] CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_1 [...]
CP_5
--condanna le reclamanti società in solido tra loro al pagamento in favore della curatela della e della creditrice delle spese di lite, CP_5 Controparte_9
che liquida per ognuna delle due reclamate vittoriose in euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
nulla per spese verso la curatela del gruppo non costituita;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. n. 3475/2024 Sentenza