Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/2/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO PELLACANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n.75, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) RESIDENZA
I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni mutamento della medesima.
2) FIGLI
I figli ad oggi sono tutti quanti indipendenti ed economicamente autosufficienti.
3) AUTORIZZAZIONE PASSAPORTO
I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione a recarsi all'estero ed al rilascio e al rinnovo del passaporto, dichiarandosi fin d'ora disponibili ad esprimere il loro consenso nelle forme che venissero richieste dall'Autorità competente.
4) RAPPORTI ECONOMICI
A definizione dei rapporti di natura economica i coniugi sono indipendenti ed economicamente
1
Seravezza Loc. Querceta e meglio così identificati: -Villa unifamiliare ubicata nel Comune di
Seravezza, frazione di Querceta, Via Fortunato Federigi, Trav. A, n. 108. Il fabbricato è elevato su due piani fuori terra, oltre a cantina completamente interrata distaccata dal fabbricato principale, con annesso posto auto coperto, pertinenziale all'abitazione, il tutto corredato da giardino pertinenziale di forma rettangolare. Identificazione catastale: -foglio 40 particella 286 sub. 4
(catasto fabbricati), sezione urbana U, indirizzo catastale: (COD. I622) Controparte_1
- VIA FORTUNATO FEDERIGI N. 108 , piano: S1-T-1, intestato a C.F. Parte_2
- C.F. ; -foglio 40 particella 286 C.F._2 Parte_1 C.F._1 sub. 5 (catasto fabbricati), sezione urbana U, indirizzo catastale: (COD. Controparte_1
I622) - VIA FORTUNATO FEDERIGI N. 108 , piano: S1-T-1, intestato a C.F. Parte_2
- C.F. ; -foglio 40 particella 286 C.F._2 Parte_1 C.F._1
(catasto fabbricati), sezione urbana T, indirizzo catastale: DI SERAVEZZA (COD. I622), CP_1 intestato a C.F. - C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_1
, derivante da Tipo mappale del 20/07/2010 pratica n. LU-0129695 in atti dal C.F._1
20/07/2010 presentato il 19/07/2010 (n. 129695.1/2010, nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili F.40 part. 287-1235-1236. I beni sopra menzionati, al suo stato originale sono pervenuti ai ricorrenti, in forza di atto di compravendita (dal 12/07/2001), con atto stipulato il
12/07/2001 a firma di Notaio di Forte dei Marmi LU ai nn. 13678 di repertorio, Persona_1 registrato il 16/07/2001 a Pietrasanta LU ai nn. 10029, trascritto il 30/07/2001 a Pisa ai nn. 7744 reg. part..
5) BENI IN COMUNE
I coniugi dichiarano, inoltre, di aver definito anteriormente alla sottoscrizione del presente atto, ogni questione relativa ai beni di proprietà comune, compresi gli arredi dell'abitazione;
6) ESECUZIONE ACCORDO
I coniugi concordemente, danno atto di dare esecuzione agli accordi intercorsi fin dalla data del deposito del presente ricorso.
Fatta eccezione per quanto previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 12/9/1994, dal quale sono nate le due figlie e R_
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente ER richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Seravezza (LU) in data 12/9/1994, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1994, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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