Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2407/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti GIUSEPPE DI TRIA e BIANCA Parte_1
MARIA LOSACCO;
RICORRENTE
contro
:
; Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.02.2024, il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze della in qualità di operaio - Controparte_1 autista di livello AE2 del ccnl Cooperative sociali dal 26.10.2021 al
30.06.2023; che alla cessazione del rapporto la società non pagava all' ex dipendente la retribuzione di maggio 2023, giugno 2023, spettanze di fine rapporto e tfr;
che la società, seppur sollecitata formalmente con missiva del 12.1.2024, non consegnava al ricorrente la busta paga relativa al tfr - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ - condannare la (p.iva: con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Altamura (BA) alla via Delle Lenticchie n. 18 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. della somma di euro 1.173,29 a titolo di tfr oltre Parte_2
La parte convenuta, benché ritualmente intimata, non si costituiva, pertanto, con ordinanza del 29.11.2024, la scrivente ne dichiarava la contumacia.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Giova premettere che è documentalmente provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta in qualità di operaio - autista di livello AE2 del CCNL Cooperative sociali dal 26.10.2021 al 30.06.2023 (cfr. proroghe, e buste paga in atti). Pt_3
Ciò premesso, la domanda relativa al pagamento del TFR per il predetto periodo lavorativo risulta fondata in ragione della documentazione citata in premessa. Sul punto, parte convenuta non ha fornito la prova di aver adempiuto al pagamento delle anzidette spettanze. Per la quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, conteggi che appaiono precisi e dettagliati e non sono stati contestati dalla parte convenuta, rimasta contumace.
A ciò si aggiunga che la parte convenuta non ha adempiuto all'ordine di esibizione e consegna della busta paga relativa al trattamento di fine rapporto disposto con ordinanza del 29.11.2024.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva pari ad € 1.173,29 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad € 1.173,29, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la parte convenuta soccombente al pagamento in favore delle spese di lite, liquidate in Euro 1.030,00 per compenso, oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 27.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)