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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6730/2022 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Di Biase Parte_1
ricorrente - opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo Sedda
resistente- opposto oggetto: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.9.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2022 00009868 23 000, notificato a mezzo del servizio postale in data 18.8.2022, dell'importo di €.18.115,73, a titolo di “Gestione Commercianti”, relativo al periodo dal 7/2014 al
12/2020, chiedendone l'annullamento. CP_ L' si è costituita in giudizio precisando di star provvedendo ad annullare in autotutela l'avviso di addebito impugnato, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la pagina 1 di 2 perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Con ordinanza del 26.11.2024, la scrivente ha chiesto all' di documentare l'avvenuto sgravio CP_1 dell'avviso di addebito opposto e la cancellazione dell'iscrizione dell'opponente nella Gestione
Commercianti.
Con le note del 28.11.2024, l' ha documentato quanto richiesto. CP_1
Ne deriva che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' e sono poste CP_1 integralmente a carico dell' , essendo lo sgravio intervenuto dopo il deposito e la notifica del CP_1
ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€.2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione dell'avv. Caterina Di
Biase, dichiaratisi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de Salvia)
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