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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza dell' 11/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.4188 /2024
Tra
( avv.VIRGILIO ROSSANA ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito di addebito n 397 2023
00218209 57000 avente ad oggetto i contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2016 eccependo la prescrizione del credito .
L'istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso
Il ricorso è infondato.
Non vi è contestazione in ordine al merito della pretesa avendo il ricorrente credito unicamente la prescrizione .In proposito la Suprema Cort, con sentenza del 31 ottobre
2018, n. 27950 ha affermato che “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”. (in tal senso anche :Cass. 4329/19 e Cass. 5379/2019) .Non può reputarsi che la dichiarazione fiscale costituisca il fatto in presenza del quale soltanto l' può esigere il proprio CP_2 credito, giacché – ha spiegato la S.C. nella citata sentenza – “la dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio
2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo
(per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n.
2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)”.
Nel caso in esame, tuttavia, anche a voler ritenere quale termine di decorrenza della prescrizione le scadenze del 20.07.2017 ed 20.08.2017 per il versamento delle imposte sui redditi 2017, va osservato che l'istituto ha inviato un avviso bonario in data
30/11/2022 (circostanza non contestata dal ricorrente). Tale atto interruttivo deve ritenersi tempestivo stante la sospensione dei termini prescrizionali durante l'emergenza epidemiologica COVID-19. Pertanto al termine quinquennale si devono aggiungere altri
311 giorni ovvero : 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l 27/2020 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020,) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021). Pertanto, anche a voler considerare quale termine iniziale il 21 agosto 2017, la prescrizione sarebbe maturata il
28 giugno 2023 e l'avviso bonario notificato il 30/11/2022 ha interrotto la decorrenza del termine.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
QM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 1500 oltre oneri di legge
Il Giudice