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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 10.4.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4470/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUCA BONINSEGNA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F. ) P.IVA_1
entrambi con il patrocinio dell'Avv. NINO FILIPPO MORIGGIA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA VIERO
RESISTENTI
MOTIVAZIONE
1. IL THEMA DECIDENDUM
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 19.7.24 ha chiesto la condanna Parte_1
del Dott. del e, in via diretta ex art. 12 Legge Controparte_1 Controparte_2
24/2017, della al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per Controparte_3
l'erronea esecuzione di una prestazione sanitaria da parte del dott. presso la struttura della CP_1
Controparte_2
Più precisamente, la ricorrente ha dedotto che: -) con preventivo del 29.11.2021 il Dott. CP_1
pagina 1 di 15 (operante all'interno della struttura della le aveva CP_1 Controparte_2 proposto l'esecuzione di un intervento di innesto di due impianti sugli elementi dentari in posizione 35
e 45; -) la ricorrente aveva accettato il preventivo e il 3.5.2022 si era sottoposta all'intervento, che si era sviluppato in due fasi, la prima sul lato sinistro (posizione 45) e la seconda sul lato destro
(posizione 35) dell'arcata dentaria;
-) sul lato destro il medico aveva utilizzato un martelletto, mentre sul lato sinistro aveva utilizzato un trapano;
-) durante l'esecuzione dell'intervento, la paziente aveva riferito al medico un forte dolore e, al termine, gli aveva rappresentato il timore della lesione di un nervo;
-) tornata a casa, dopo l'applicazione del ghiaccio, il dolore alla parte destra si era ridimensionato, mentre quello alla parte sinistra era rimasto inalterato;
-) a fronte del fastidio persistente, il 9.5.2022 il Dott. aveva prescritto alla ricorrente una TAC mandibolare; -) il CP_1
10.5.2022 la ricorrente aveva eseguito questo esame e il 13.5.2022 aveva sottoposto il referto ai professionisti del Centro Odontoiatrico i quali l'avevano rassicurata;
-) tuttavia, stante la CP_1
permanenza del dolore, la ricorrente si era rivolta al Dott. il quale aveva riscontrato una Persona_1
lesione del nervo alveolare di sinistra cagionata dall'installazione dell'impianto dentale in posizione 35
e le aveva consigliato di rivolgersi al Dott. -) dunque, la ricorrente si era rivolta Persona_2
anche a questo professionista, che le aveva confermato la diagnosi di lesione del nervo alveolare di sinistra e aveva rimosso l'impianto; -) stante il continuo fastidio, il 3.11.2022 la ricorrente si era sottoposta ad una elettromiografia e anche questo esame aveva confermato la suddetta diagnosi;
-) a fronte di ciò, la paziente si era rivolta al medico legale, Dott. , per ottenere una Persona_3
valutazione del danno biologico permanente e temporaneo subito;
-) il medico legale aveva riscontrato l'esistenza di un nesso di causa fra la lesione del nervo alveolare e l'errata esecuzione delle fasi operatoria e post operatoria;
-) più precisamente, l'attività del sanitario aveva comportato “una zona di anestesia mentoniera in area sinistra estesa al labbro, con fitte continue, pulsazioni, fascicolazione, dolore al contatto esteso dalla mandibola sino all'orecchio, che le provocano disturbi anche all'udito e alla parola, nonché fuoriuscita di saliva notturna”, oltre che la sussistenza di un disturbo continuo del sonno e una depressione del tono dell'umore; -) con pec del 16.5.2023 la ricorrente aveva contestato i profili di responsabilità al Dott. e alla e li aveva Controparte_1 Controparte_2
invitati a denunciare il sinistro alle rispettive compagnie assicurative; -) in assenza di riscontro, la ricorrente aveva instaurato dinnanzi al Tribunale di Verona il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. n. 5205/2023 R.G. nei confronti del Dott. del Controparte_1 [...]
e della ma tutti i resistenti erano rimasti contumaci;
-) con Controparte_2 Controparte_3
perizia depositata il 20.4.2024 i CCTTUU nominati Dott.ssa e Dott. Persona_4 [...]
avevano accertato la responsabilità del Dott. nella causazione della lesione al Per_5 Controparte_1
pagina 2 di 15 nervo alveolare sinistro;
-) i CCTTUU, tuttavia, avevano omesso di considerare il danno morale;
-) durante la fase stragiudiziale e la fase di accertamento tecnico preventivo la ricorrente aveva sostenuto spese legali per un totale di € 2.324,52, a titolo di acconto sul compenso totale risultante dall'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
Sulla base di queste deduzioni, la ricorrente ha chiesto la condanna di tutti i resistenti: 1) in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 26.072,88 (di cui € 5.466,90 per spese mediche), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; 2) in solido, al rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale e nella fase di accertamento tecnico preventivo;
3) al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 8 comma
4 Legge 24/2017 per non aver preso parte, senza causa di giustificazione, al procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dalla ricorrente.
Con comparsa depositata il 18.11.24 si sono costituiti in giudizio il Dott. e la Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande della ricorrente e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Inoltre, il Dott. ha proposto, in via subordinata, una domanda di manleva nei Controparte_1
confronti della (in forza della polizza n. 000667.32.300020 stipulata a tutela della Controparte_3
professione sanitaria) e, in via riconvenzionale, una domanda di condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 7.109,00 a titolo di compenso per l'intervento eseguito.
Più precisamente, le parti resistenti hanno replicato, fra l'altro, che: -) il rapporto contrattuale dedotto dalla ricorrente era intercorso esclusivamente con il Dott. e non anche con la Controparte_1
(la quale, peraltro, al momento dell'intervento non ancora Controparte_2 formalmente operativa); -) il 19.4.2022, prima dell'intervento, la paziente era stata sottoposta ad RX endorali sulle zone interessate;
-) durante l'esecuzione dell'operazione, la paziente non aveva lamentato alcun dolore;
-) all'esito dell'intervento, la paziente era stata sottoposta ad un controllo mediante
OrtopanTomografia; -) dalla TAC eseguita il 10.5.2022 non era emersa alcuna compressione o lesione del nervo;
-) il 26.9.22 la paziente si era sottoposta ad una prima visita neurologica che aveva riscontrato una neuropatia dovuta a carenze alimentari, ma non aveva riscontrato alcun danno iatrogeno;
-) di conseguenza, gli esiti dell'elettromiografia eseguita il 3.11.22 potrebbero in astratto essere imputabili all'erronea rimozione dell'impianto ad opera del Dott. -) la CTU fonda le Per_2
sue conclusioni sulla premessa erronea secondo cui il Dott. non avrebbe posto in essere Controparte_1
i necessari accertamenti radiologici nelle fasi antecedente e successiva all'intervento.
Con comparsa depositata il 18.11.24 si è costituita in giudizio la e ha Controparte_3 pagina 3 di 15 chiesto: 1) in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell'azione diretta esercitata nei suoi confronti dalla ricorrente;
2) nel merito, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente;
3) nel merito, in via subordinata, il contenimento della propria condanna entro i limiti di massimale, scoperto e franchigia previsti dalla polizza.
In particolare, l'impresa di assicurazione ha dedotto, fra l'altro, che: -) l'azione diretta prevista dall'art. 12 Legge 24/2017 è possibile solo a partire dall'entrata in vigore del DM 15 dicembre 2023, n.
232; -) ma, l'art. 18 di tale Decreto condiziona l'operatività dell'azione diretta all'adeguamento delle polizze assicurative, da attuarsi nel termine di 24 mesi a decorrere dal 16.3.24; -) in ogni caso l'impresa di assicurazione non poteva essere evocata dalla ricorrente nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., introdotto con ricorso notificato il 26.7.2023, e ciò giustifica la sua scelta di non costituirsi in detto procedimento;
-) in ogni caso, la CTU è parzialmente nulla, nella parte in cui non ha considerato alcune circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento; -) la ricorrente non ha fornito la prova del danno morale sofferto, delle spese mediche sostenute e delle spese di lite relative alla fase di ATP;
-) la domanda di manleva con riferimento alle spese per l'assistenza legale non può essere accolta, in quanto la copertura assicurativa è esclusa per i legali non designati dalla stessa compagnia assicurativa.
All'udienza del 5.12.24 la ricorrente ha evidenziato che la sussistenza di un rapporto contrattuale anche con la si desume dalla provenienza della Controparte_2
documentazione sanitaria allegata e ha contestato la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso professionale, a fronte dell'inadempimento dedotto a fondamento della domanda di condanna al risarcimento dei danni.
2. LA TITOLARITA' PASSIVA DEL CREDITO RISARCITORIO NSTAURAZIONE DEL CP_4
CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE
Ai fini della decisione occorre esaminare in primo luogo le eccezioni, formulate dalla
[...]
e dalla compagnia assicuratrice, in merito alla soggezione all'azione, Controparte_2
anche con riferimento al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
L'eccezione formulata dalla è infondata, poiché, come Controparte_2
dedotto dalla ricorrente, il preventivo relativo all'esecuzione dell'intervento e le comunicazioni successive (v. allegati nn. 1,2,4 e 6) sono chiaramente riferibili a tale parte e provano in modo pieno l'imputabilità ad essa del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il centro gestito dalla società fosse privo delle autorizzazioni amministrative al momento dell'esecuzione dell'intervento, poiché la regolarità amministrativa del centro non incide sulla validità del contratto comunque stipulato dalla società. pagina 4 di 15 Anche l'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice deve ritenersi infondata sia sotto il profilo della sua evocazione nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sia sotto il profilo della sua evocazione diretta nel giudizio di merito.
In particolare, sotto il primo profilo va osservato che, a fronte di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, si condivide l'orientamento (invero minoritario), secondo cui, anche prima dell'operatività dell'azione diretta prevista dall'art. 12 delle Legge n. 24/17, fosse possibile l'instaurazione diretta del contraddittorio da parte del ricorrente nei confronti della compagnia di assicurazione, poiché l'art. 8, comma 4, della Legge n. 24/17 ha sempre previsto, sin dalla sua entrata in vigore, una forma di litisconsorzio processuale necessario nei confronti di “tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'art. 10”, senza alcuna forma di condizionamento all'operatività prevista dal citato art. 12, e ciò nell'ottica di massimizzare la funzionalità conciliativa della condizione di procedibilità. D'altra parte, a fronte della formulazione della norma, e tenuto conto della sua finalità, nel caso di omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della impresa di assicurazione da parte del ricorrente o del resistente, il giudice avrebbe comunque dovuto ordinarne l'evocazione in giudizio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Sotto il secondo profilo, invece, va osservato che si condivide l'opzione interpretativa, secondo cui il meccanismo dell'azione diretta previsto dall'art. 12 è divenuto operativo al momento dell'entrata in vigore del DM 232/23, ovvero il 16.3.24. Ed infatti, l'art. 12, comma 6, della Legge n. 24/17 si limita a ricollegare l'operatività dell'azione diretta all'entrata in vigore del DM previsto dall'art. 10, comma 6, e il DM n. 232/23, emanato in attuazione di quest'ultima diposizione, non contiene alcuna disposizione transitoria con riguardo alla sua entrata in vigore, ma si limita (nell'art. 18) a prevedere uno spazio temporale di 24 mesi per l'adeguamento delle condizioni di polizza da parte delle imprese di assicurazione. In altri termini, la formulazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 6, e 12, comma 6, esclude che l'operatività dell'azione diretta presupponga la stipulazione di polizze rispondenti ai requisiti declinati dal DM e quindi prescinde dall'adeguamento delle polizze stipulate prima del 16.3.24 ai nuovi requisiti. Tuttavia, proprio perché è stato previsto un termine per l'adeguamento delle polizze, fino a che esso non sarà scaduto, l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione deve ritenersi soggetta alla disciplina prevista dalla polizza in essere, anche se difforme da quella prescritta dal DM. Così, ad esempio, qualora (come nella fattispecie dedotta in giudizio) nella polizza sia contenuta una clausola di esclusione della copertura per la quota imputabile al coobbligato in solido, essa rimane opponibile anche al danneggiato, nonostante la previsione contenuta nell'art. 3, comma 6, del DM n. 232/23, fino a che non sia decorso il suddetto pagina 5 di 15 termine. Questa opzione interpretativa (basata sulla distinzione tra operatività immediata dell'azione diretta e operatività differita della sua conformazione nel contenuto ai requisiti delle polizze prescritti dal DM), non solo risponde ai criteri letterali e logico-sistematici su evidenziati, ma evita anche che l'operatività immediata dell'azione diretta implichi una variazione del rischio assicurato per le polizze stipulate prima del 16 marzo 2024.
Ciò posto, per concludere il giudizio sull'ammissibilità dell'azione diretta della ricorrente, è sufficiente considerare che la domanda della ricorrente è stata proposta il 19.7.24, con il deposito del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., e quindi dopo l'entrata in vigore del suddetto DM. D'altra parte, la retroazione degli effetti della domanda alla proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., come prevista dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 24/17, è esclusa, poiché il procedimento di istruzione preventiva non si è concluso nel termine di sei mesi e l'azione di merito non è stata introdotta nei novanta giorni successivi alla scadenza di tale termine.
3. LA RESPONSABILITA' DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA E DELLA
STRUTTURA
L'azione della ricorrente, sulla base delle premesse svolte nel paragrafo precedente, deve ritenersi fondata sul rapporto contrattuale nei confronti della struttura sanitaria (ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 24/17) e sul divieto generale di neminem laedere nei confronti del medico di cui la struttura si è avvalsa (ai sensi dell'art. 7, comma 3, Legge 24/2017).
Ai fini dell'accertamento della loro responsabilità acquista valore preminente la CTU collegiale espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che ha preceduto l'introduzione della causa di merito.
Tale consulenza, affidata alla dott.ssa e al dott. , ha Persona_4 Persona_5
accertato, nel contraddittorio di tutte le pari della causa di merito (le quali, peraltro, non si sono costituite nel procedimento di istruzione preventiva), che;
-) il piano terapeutico scelto dal medico ed oggetto del preventivo della struttura era adeguato alle condizioni della paziente, tenuto conto del suo desiderio di riabilitare l'arcata inferiore, senza ricorrere ad una protesi rimovibile;
-) tuttavia, il medico ha adottato un approccio diagnostico carente nella fase precedente all'intervento; -) in particolare, in questa fase, la paziente non era stata adeguatamente valutata con un esame radiografico tridimensionale di secondo livello, la cui esecuzione avrebbe permesso di programmare al meglio l'intervento chirurgico e ridurre i rischi di possibili lesioni iatrogene;
-) più precisamente, un'attenta valutazione degli spessori ossei in relazione con le strutture anatomiche presenti nella zona dell'intervento (forame mentoniero e canale alveolare) avrebbe certamente messo l'operatore nella possibilità di calibrare la lunghezza degli impianti e la direzione di inserimento degli stessi, evitando (o quantomeno limitando) pagina 6 di 15 la lesione della struttura nervosa in questione;
-) la lesione del nervo alveolare inferiore di sinistra risulta sia dalla sintomatologia clinica lamentata dalla paziente (dolore intraoperatorio che non si era risolto nei giorni seguenti all'intervento e disestesia all'emimandibola di sinistra) sia a livello strumentale;
-) la lesione di questo nervo è di frequente riscontro in ambito implantologico, quando il canale sia compresso o danneggiato dal posizionamento di impianti troppo lunghi in relazione allo spessore osseo;
-) nel caso di specie, la lesione del nervo alveolare è l'effetto della violazione del canale omonimo nel quale il nervo scorre, ad opera dell'impianto endo-osseo inserito in posizione 35; -
) quanto alla fase successiva all'intervento, il medico ha errato nel non convocare immediatamente la paziente presso il proprio studio, al fine di approfondire le cause della persistente sintomatologia dolorosa e valutare l'opportunità di un'immediata rimozione totale o parziale dell'impianto; -) in sintesi, risulta è configurabile una duplice condotta colposa nella valutazione preoperatoria, con le opportune indagini diagnostiche radiologiche, e nella necessaria rivalutazione critica della paziente, con l'adozione di misure per ridurre la compressione meccanica sulla struttura nervosa;
-) il caso non richiedeva la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, trattandosi di temi di assoluto dominio per un odontoiatra implantologo;
-) la paziente, in conseguenza delle condotte colpose accertate, ha riportato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 4-5%, oltre che un danno biologico da invalidità temporanea al 75% di 10 giorni, al 50% di 10 giorni, al 25% di 20 giorni;
-) le spese mediche relative all'applicazione dell'impianto (ulteriori rispetto a quelle che la paziente avrebbe comunque sostenuto nel caso di corretta esecuzione dell'intervento) sono quantificabili in € 2.600; -) le altre spese mediche allegate dalla ricorrente (quantificabili in € 271,90 per accertamenti radiologici e strumentali e farmaci, € 1180 per visita specialistica ed estrazione impianto con il Dott. € 60 Per_6 per colloquio con la psicoterapeuta Dott.ssa , € 135 per visita specialistica neurologica con il Per_7
Dott. € 1220 per la perizia medico-legale redatta dal Dott. ) sono congrue. Per_8 Per_3
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU sono immuni da censure di carattere logico o tecnico e quindi, tenuto conto anche delle motivate repliche alle osservazioni de consulente di parte ricorrente, possono essere posti a base della decisione.
In particolare, ribadita la piena opponibilità della relazione peritale a tutte le parti resistenti
(anche alla compagnia di assicurazione, per le considerazioni svolte nel paragrafo precedente) a fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza, va evidenziata la resistenza della relazione stessa anche alle osservazioni critiche formulate nella causa di merito, posto che: -) l'omissione del necessario accertamento diagnostico tridimensionale non è messa in discussione dalla conoscenza della paziente e dall'effettuazione di esami radiologici non pagina 7 di 15 tridimensionali;
-) la prescrizione di esami e terapie dopo l'esecuzione dell'intervento non esclude la rilevanza della necessaria rivalutazione delle condizioni della paziente.
Sulla base degli accertamenti dei CCTTUU deve essere affermata la responsabilità del medico, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per i danni- evento su indicati.
In particolare, la sua condotta omissiva, riguardando aspetti che dovrebbero essere di assoluto dominio per un odontoiatra implantologo, deve essere ricondotta alla fattispecie della colpa grave.
Inoltre, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra questa condotta colposa e i danni stessi, poiché: -) la lesione del nervo alveolare e la violazione del canale omonimo in seguito all'installazione dell'impianto endo-osseo inserito in posizione 35 sarebbe stata evitabile mediante accertamenti radiologici di secondo livello prima dell'intervento chirurgico, in grado di guidare più correttamente l'esecuzione stessa;
-) inoltre, le lesioni subite avrebbero potuto comportare conseguenze minori, se fosse stata eseguita una rivalutazione adeguata della paziente dopo l'esecuzione dell'intervento.
Conseguentemente, deve essere affermata la speculare responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., anche della struttura sanitaria che ha stipulato il contratto di assistenza sanitaria con la ricorrente e che si è avvalsa, per la sua esecuzione, di quel medico.
4. L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Tenuto conto delle conclusioni della CTU sopra richiamate, il danno biologico subito dalla ricorrente, in conseguenza delle condotte su indicate, deve essere quantificato nel 4,5 % a titolo di danno permanente e in 40 giorni (di cui 10 al 75%, 10 al 50%, 20 al 25%) a titolo di invalidità temporanea.
Questo danno non patrimoniale deve essere liquidato sulla base della tabella normativa relativa alle c.d. “micropermanenti”, in forza del combinato disposto degli artt. 7 della Legge n. 24/17 e dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 209/05. In questa prospettiva, deve essere considerato che la lesione subita dalla ricorrente ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, tenuto conto della natura della stessa, della protrazione dello stato di dolore nel tempo, della sua idoneità a pregiudicare il riposo notturno, dell'avanzata età della ricorrente e del suo ricorso ad una seduto piscoterapica (documentato da una delle spese ritenute congrue da CCTTUU). Ciò giustifica l'aumento della liquidazione della misura del 20 %, come previsto dall'art. 139, comma 3 (sulla legittimità di tale limitazione, pur con il riconoscimento dell'autonomia di questo danno da sofferenza interiore, v. Corte
Cost. sentenza n. 235/2014; CGUE sentenza n. 371-12 del 23.1.2014).
Conseguentemente, applicando le tabelle normative in vigore al momento del fatto (2022), il pagina 8 di 15 danno non patrimoniale subito dalla parte nel medesimo momento deve essere liquidato nella somma complessiva di € 5.347,33.
Il danno patrimoniale deve invece essere quantificato innanzi tutto nelle spese effettivamente sostenute dalla parte e riscontrate dai CCTTU: € 271,90 per accertamenti radiologici e strumentali e farmaci, € 1180 per visita specialistica ed estrazione impianto con il Dott. € 60 per colloquio Per_6 con la psicoterapeuta Dott.ssa , € 135 per visita specialistica neurologica con il Dott. (per Per_7 Per_8
un importo complessivo di € 1646,9, determinato all'attualità del fatto).
A questa somma occorre aggiungere la spesa necessaria per la nuova protesizzazione giudicata necessaria dai CTTUU, pari ad € 2.600, al netto dei costi che la parte avrebbe comunque sostenuto a fronte della patologia pregressa. Questo danno patrimoniale, in particolare, deve considerarsi futuro, poiché la relativa spesa non risulta ancora sostenuta dalla parte.
Non rientrano invece tra i danni patrimoniali le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo (spese legali, somme versate al CTU e al CTP), poiché rientrano nella regolazione delle spese di lite.
I danni così liquidati, corrispondenti a debiti di valore, devono essere attualizzati con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e gli interessi.
Più precisamente, con riferimento ai danni liquidati all'attualità del sinistro (€ 5.347,33 per danno non patrimoniale, € 1.646,9 per danno patrimoniale), gli interessi (nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., non essendo applicabile il comma 4 del medesimo articolo, come si desume dalla motivazione di Cass. SU 12499/29) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli Indici Istat dal momento del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Si ha così un importo complessivo di € 8347,86, cui deve essere sommata la spesa futura di €
2600, per un totale di € 10.947,86.
5. LE STATUIZIONI SULLA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA E DEL
MEDICO E SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
In forza di tali accertamenti, la domanda della ricorrente deve essere accolta nei confronti della struttura sanitaria e del medico limitatamente all'importo su indicato.
In forza dei medesimi accertamenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di parte resistente, finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento del corrispettivo per la prestazione sanitaria, per il fatto impeditivo rappresentato dall'inesatto adempimento del contratto di assistenza pagina 9 di 15 sanitaria, fatto valere dalla ricorrente anche in via di eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c.
6. LA STATUIZIONE SULLA DOMANDA DIRETTA DELLA RICORRENTE NEI CONFRONTI
DELL'ASSICURATORE
Per ciò che concerne, poi, l'assicuratore, va esaminata in primo luogo la domanda rivolta dalla ricorrente nei suoi confronti in virtù dell'esercizio dell'azione diretta.
Al riguardo va premesso che, in base alle considerazioni esposte nel paragrafo n. 2 della motivazione, devono ritenersi opponibili al danneggiato le clausole del contratto di assicurazione stipulato dall'assicurato.
Tra queste, in particolare, assumono rilievo la clausola di previsione della franchigia del 10/20
% (che l'art. 8 del DM n. 232/23 anche per il futuro prevede siano opponibili al danneggiato, peraltro con una scelta normativa difforme da quella contenuta nell'art. 3 comma 2 del DM 22 settembre 2016, relativo all'assicurazione della prestazione dell'avvocato) e la clausola di esclusione della copertura per la quota imputabile al coobbligato in solido (che, in forza dell'art. 3 del DM 232/23, dovranno ritenersi invalide, una volta scaduta la moratoria di 24 mesi prevista dall'art. 18 dello stesso DM).
Entrambe le previsioni contrattuali, tuttavia, non risultano specificamente approvate per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. Diviene allora determinante stabilire se si tratti di clausole delimitative della responsabilità dell'assicuratore (che sarebbero soggette alla disciplina degli artt. 33 Cod. Cons. e 1341
c.c.) e clausole delimitative dell'oggetto del contratto (non soggette alla predetta disciplina).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (v., da ultimo, Cass. n. 8824/24, che ha messo in evidenzia “l'ulteriore precisazione che le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma primo, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve:
pagina 10 di 15 art. 1229 c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore
(obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.)”).
Pur riconoscendosi l'esistenza di un quadro giurisprudenziale non sempre univoco sull'applicazione di questo criterio distintivo, se si parte dal presupposto che la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è quella di liberare l'assicurato dall'intera obbligazione risarcitoria (v., da ultimo, Cass. n. 17656/23), si deve pervenire alla conclusione che le due clausole in esame siano delimitative dell'oggetto del contratto e non richiedano quindi la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (per una conferma di tale conclusione, con specifico riferimento alle clausole di franchigia, v. Cass. n. 33402/24 e Cass. n. 25743/23). E' pur vero che l'art. 8 del DM n.
232/23 (non applicabile nel caso di specie per le ragioni su esposte), nel prevedere l'opponibilità al danneggiato della clausola di franchigia, richiede espressamente l'approvazione per iscritto, ma si tratta di una scelta normativa di grado secondario e limitata al settore dell'assicurazione della prestazione sanitaria (tanto che, ad esempio, un'analoga previsione non è contenuta nel DM 22 settembre 2016, relativo alla prestazione dell'avvocato), con la conseguenza che, a prescindere da ogni considerazione sulla sua validità, non può orientare l'interpretazione del contenuto delle clausole con riferimento ai contratti di assicurazione diversi da quelli considerato dello stesso articolo.
Nel caso di specie, quindi, le clausole in esame, contenute nella polizza n. 000667.32.300020 stipulata dal dott. e dall'impresa di assicurazione, devono ritenersi valide ed opponibili anche CP_1
al danneggiato.
Ne consegue che occorre accertare il riparto interno della responsabilità tra il medico e la struttura, al fine di delimitare l'estensione della condanna dell'assicuratore alla quota riferibile all'assicurato.
Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato negli ultimi anni (dopo la sentenza n.
28987/19) il principio secondo cui “nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017 nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Il principio, affermato in tema di rivalsa, è stato espressamente limitato al quadro normativo antecedente la Legge n. 24/17. Tale Legge, tuttavia, non ha introdotto disposizioni tali da metterne in pagina 11 di 15 discussione la persistente attualità. Ed infatti, se è vero che l'art. 9 ha limitato la possibilità di rivalsa della struttura alle ipotesi di dolo e colpa grave e ha introdotto dei limiti quantitativi alla stessa, è altrettanto vero che, proprio con riferimento alle ipotesi di dolo e colpa grave, non ha previsto deroghe al criterio presuntivo di ripartizione paritaria previsto dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, cc.
D'altra parte, la deroga è stata espressamente introdotta solo per l'ipotesi della colpa lieve (per la quale l'esclusione dalla rivalsa della struttura implica una selezione dell'imputabilità a quest'ultima dell'intero danno), mentre la previsione di limiti quantitativi opera a valle dell'accertamento della quota di responsabilità (e danno) riferibile al medico.
Pertanto, considerato che nel caso di specie (per le motivazioni esposte nel paragrafo n. 2) la condotta del medico è riconducibile alla fattispecie della colpa grave e che non risulta un'eccezionale devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute della ricorrente, la responsabilità per i danni su accertati deve essere ripartita in pari misura tra le parti resistenti, con la conseguenza che,
a fronte della delimitazione del rischio alla quota riferibile all'assicurato, il credito risarcitorio riferibile anche all'assicuratore, in solido con l'assicurato, è pari ad € 5.473,93.
Questo importo, tuttavia, deve essere ulteriormente ridotto per l'operatività della franchigia prevista dal contratto di assicurazione.
Più precisamente, considerato che il contratto prevede, in caso di danni neurologici conseguenti a prestazioni implantologiche non preveduti da adeguati accertamenti radiologici, una franchigia del 20
% con un minimo di € 2.500, il credito si riduce ad € 2.973,93.
Ne consegue che l'assicuratore deve essere condannato, in solido l'assicurato, al pagamento della minor somma su indicata, quale quota del credito oggetto della condanna nei confronti della struttura e del medico.
7. LA STATUIZIONE SULLA DOMANDA DI CP_5
Sempre con riferimento all'impresa di assicurazione, in secondo luogo, deve essere esaminata la domanda di manleva proposta dall'assicurato.
Questa domanda, essendo condizionata all'eventuale escussione dell'assicurato in forza della statuizione di condanna in solido, deve essere accolta con formula semplicemente dichiarativa.
In particolare, in base alle considerazioni svolte con riferimento alla domanda diretta della danneggiata, deve essere riconosciuto e dichiarato il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne limitatamente all'importo € 2.973,93 poiché, a maggior ragione nei rapporti tra assicurato e assicuratore, operano le due clausole esaminate nel paragrafo precedente. pagina 12 di 15 Con riferimento alla condanna relativa alle spese di lite (di cui al paragrafo successivo), invece, il diritto alla manleva deve essere riconosciuto limitatamente alla quota riferibile al medico nei rapporti con la struttura, senza ulteriori riduzioni a titolo di franchigia, poiché essa opera solo per il credito risarcitorio. Più precisamente, considerato che viene riconosciuta una quota di solidarietà di tutte le parti resistenti (con ripartizione interna in pari misura) e sul residuo la sola solidarietà tra medico e struttura (sempre con ripartizione interna in pari misura), il diritto di manleva deve essere riconosciuto limitatamente ad 1/3 della prima quota e alla metà della seconda.
8. LE SPESE DI LITE E LA PENA PECUNIARIA PREVISTA DELL'ART. 8 COMMA 4 LEGGE N.
24/2017
Le spese di lite, incluse quelle relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico delle parti resistenti, nella misura liquidata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM n. 55/14.
In applicazione del medesimo principio le parti resistenti devono essere condannate a rimborsare alla ricorrente la somma versata al CTU in esecuzione del decreto giudiziale di liquidazione
(pari ad € 3.182,42) e le spese sostenute per l'assistenza del consulente di parte prima dell'instaurazione del procedimento e durante le operazioni peritali del CTU, pari ad € 3050, come documentato dalla parte (somma, che deve ritenersi congrua, tanto più alla luce del compenso riconosciuto ai CCTTUU).
Queste condanne al rimborso devono essere emesse nei confronti di tutte le parti in solido, ma l'importo della condanna nei confronti dell'impresa di assicurazione deve essere limitata alla quota di un terzo, tenuto conto del valore ridotto della soccombenza rispetto alle parti resistenti (con conseguente compensazione dei restanti due terzi).
La ricorrente ha chiesto anche la condanna dei resistenti al pagamento di una pena pecuniaria, in applicazione dell'art. 8 comma 4 Legge 24/2017 per non aver partecipato al procedimento ex art. 696- bis c.p.c.
Invero, la disposizione prevede una misura sanzionatoria corrispondente a quella prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e quindi una sorta di responsabilità processuale aggravata tipizzata dal legislatore. In questa prospettiva possono porsi in relazione ad essa dubbi di costituzionalità (in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost) nella misura in cui svincola del tutto la sanzione dalla soccombenza.
Questi dubbi, però, nel caso di specie non sono rilevanti, poiché la sanzione è richiesta nei confronti di parti rivelatesi soccombenti. Ulteriori dubbi di costituzionalità possono porsi in relazione alla mancata pagina 13 di 15 previsione di un minimo e un massimo della sanzione, ma, una volta ricondotta alla fattispecie della responsabilità processuale aggravata, possono essere fugati con le stesse motivazioni con cui sono stati fugati con riferimento all'art. 96, comma 3, c.p.c. (v. sul punto, Corte Cost. n. 139/2019).
La misura della sanzione può quindi essere determinata prendendo a riferimento il valore delle spese di lite e, nel caso di specie, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, nella misura di €
2.000 per la struttura e il medico e in € 1.000 per l'impresa di assicurazione.
In particolare, il minor importo della condanna nei confronti di quest'ultima si giustifica in ragione del minor valore della sua soccombenza e dei contrasti nella giurisprudenza di merito circa l'ammissibilità dell'istaurazione del contraddittorio nei suoi confronti prima dell'operatività del meccanismo dell'azione diretta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda della ricorrente e quindi condanna: a) e la Controparte_1 [...]
in solido, a pagare in favore di la somma di € Controparte_2 Parte_1
10.947,86, oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) la in solido con al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore di della medesima somma, ma limitatamente all'importo di € 2.973,93; c) Parte_1
e la in solido, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese di lite che liquida, per la fase ex art. 696-bis c.p.c., in € 140,50 per spese e € 2337 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa e, per la causa di merito, in € 250 per spese e € 5.077 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa;
d) e la in solido, Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a la somma di € 3.182,42, per spese di CTU e la somma di € 3.050 Parte_1
per spese di CTP;
e) la in solido con e la Controparte_3 Controparte_1 [...]
al pagamento delle medesime somme indicate nelle statuizioni Controparte_2
subb c) e d), ma limitatamente alla quota di 1/3;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti della ricorrente;
Controparte_1
3) accoglie la domanda di manleva formulata da e, quindi, dichiara l'obbligo della Controparte_1
di rimborsare a le somme che dovesse versare in Controparte_3 Controparte_1
esecuzione della statuizione sub 1.a) limitatamente alla somma di 2.973,93 e le somme che dovesse versare in esecuzione delle statuizioni subb 1.c) e 1.d) limitatamente alla quota di 4/9 dell'importo complessivo delle condanne;
pagina 14 di 15 4) accoglie la domanda ex art. 8, comma 4, Legge n. 24/17 e quindi condanna: a) e Controparte_1 il a pagare in favore di la somma di € 2.000 Controparte_2 Parte_1 ciascuno;
b) la a pagare in favore di la somma di € 1.000. Controparte_3 Parte_1
Verona 3.5.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 10.4.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4470/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUCA BONINSEGNA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F. ) P.IVA_1
entrambi con il patrocinio dell'Avv. NINO FILIPPO MORIGGIA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA VIERO
RESISTENTI
MOTIVAZIONE
1. IL THEMA DECIDENDUM
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 19.7.24 ha chiesto la condanna Parte_1
del Dott. del e, in via diretta ex art. 12 Legge Controparte_1 Controparte_2
24/2017, della al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per Controparte_3
l'erronea esecuzione di una prestazione sanitaria da parte del dott. presso la struttura della CP_1
Controparte_2
Più precisamente, la ricorrente ha dedotto che: -) con preventivo del 29.11.2021 il Dott. CP_1
pagina 1 di 15 (operante all'interno della struttura della le aveva CP_1 Controparte_2 proposto l'esecuzione di un intervento di innesto di due impianti sugli elementi dentari in posizione 35
e 45; -) la ricorrente aveva accettato il preventivo e il 3.5.2022 si era sottoposta all'intervento, che si era sviluppato in due fasi, la prima sul lato sinistro (posizione 45) e la seconda sul lato destro
(posizione 35) dell'arcata dentaria;
-) sul lato destro il medico aveva utilizzato un martelletto, mentre sul lato sinistro aveva utilizzato un trapano;
-) durante l'esecuzione dell'intervento, la paziente aveva riferito al medico un forte dolore e, al termine, gli aveva rappresentato il timore della lesione di un nervo;
-) tornata a casa, dopo l'applicazione del ghiaccio, il dolore alla parte destra si era ridimensionato, mentre quello alla parte sinistra era rimasto inalterato;
-) a fronte del fastidio persistente, il 9.5.2022 il Dott. aveva prescritto alla ricorrente una TAC mandibolare; -) il CP_1
10.5.2022 la ricorrente aveva eseguito questo esame e il 13.5.2022 aveva sottoposto il referto ai professionisti del Centro Odontoiatrico i quali l'avevano rassicurata;
-) tuttavia, stante la CP_1
permanenza del dolore, la ricorrente si era rivolta al Dott. il quale aveva riscontrato una Persona_1
lesione del nervo alveolare di sinistra cagionata dall'installazione dell'impianto dentale in posizione 35
e le aveva consigliato di rivolgersi al Dott. -) dunque, la ricorrente si era rivolta Persona_2
anche a questo professionista, che le aveva confermato la diagnosi di lesione del nervo alveolare di sinistra e aveva rimosso l'impianto; -) stante il continuo fastidio, il 3.11.2022 la ricorrente si era sottoposta ad una elettromiografia e anche questo esame aveva confermato la suddetta diagnosi;
-) a fronte di ciò, la paziente si era rivolta al medico legale, Dott. , per ottenere una Persona_3
valutazione del danno biologico permanente e temporaneo subito;
-) il medico legale aveva riscontrato l'esistenza di un nesso di causa fra la lesione del nervo alveolare e l'errata esecuzione delle fasi operatoria e post operatoria;
-) più precisamente, l'attività del sanitario aveva comportato “una zona di anestesia mentoniera in area sinistra estesa al labbro, con fitte continue, pulsazioni, fascicolazione, dolore al contatto esteso dalla mandibola sino all'orecchio, che le provocano disturbi anche all'udito e alla parola, nonché fuoriuscita di saliva notturna”, oltre che la sussistenza di un disturbo continuo del sonno e una depressione del tono dell'umore; -) con pec del 16.5.2023 la ricorrente aveva contestato i profili di responsabilità al Dott. e alla e li aveva Controparte_1 Controparte_2
invitati a denunciare il sinistro alle rispettive compagnie assicurative; -) in assenza di riscontro, la ricorrente aveva instaurato dinnanzi al Tribunale di Verona il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. n. 5205/2023 R.G. nei confronti del Dott. del Controparte_1 [...]
e della ma tutti i resistenti erano rimasti contumaci;
-) con Controparte_2 Controparte_3
perizia depositata il 20.4.2024 i CCTTUU nominati Dott.ssa e Dott. Persona_4 [...]
avevano accertato la responsabilità del Dott. nella causazione della lesione al Per_5 Controparte_1
pagina 2 di 15 nervo alveolare sinistro;
-) i CCTTUU, tuttavia, avevano omesso di considerare il danno morale;
-) durante la fase stragiudiziale e la fase di accertamento tecnico preventivo la ricorrente aveva sostenuto spese legali per un totale di € 2.324,52, a titolo di acconto sul compenso totale risultante dall'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
Sulla base di queste deduzioni, la ricorrente ha chiesto la condanna di tutti i resistenti: 1) in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 26.072,88 (di cui € 5.466,90 per spese mediche), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; 2) in solido, al rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale e nella fase di accertamento tecnico preventivo;
3) al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 8 comma
4 Legge 24/2017 per non aver preso parte, senza causa di giustificazione, al procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dalla ricorrente.
Con comparsa depositata il 18.11.24 si sono costituiti in giudizio il Dott. e la Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande della ricorrente e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Inoltre, il Dott. ha proposto, in via subordinata, una domanda di manleva nei Controparte_1
confronti della (in forza della polizza n. 000667.32.300020 stipulata a tutela della Controparte_3
professione sanitaria) e, in via riconvenzionale, una domanda di condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 7.109,00 a titolo di compenso per l'intervento eseguito.
Più precisamente, le parti resistenti hanno replicato, fra l'altro, che: -) il rapporto contrattuale dedotto dalla ricorrente era intercorso esclusivamente con il Dott. e non anche con la Controparte_1
(la quale, peraltro, al momento dell'intervento non ancora Controparte_2 formalmente operativa); -) il 19.4.2022, prima dell'intervento, la paziente era stata sottoposta ad RX endorali sulle zone interessate;
-) durante l'esecuzione dell'operazione, la paziente non aveva lamentato alcun dolore;
-) all'esito dell'intervento, la paziente era stata sottoposta ad un controllo mediante
OrtopanTomografia; -) dalla TAC eseguita il 10.5.2022 non era emersa alcuna compressione o lesione del nervo;
-) il 26.9.22 la paziente si era sottoposta ad una prima visita neurologica che aveva riscontrato una neuropatia dovuta a carenze alimentari, ma non aveva riscontrato alcun danno iatrogeno;
-) di conseguenza, gli esiti dell'elettromiografia eseguita il 3.11.22 potrebbero in astratto essere imputabili all'erronea rimozione dell'impianto ad opera del Dott. -) la CTU fonda le Per_2
sue conclusioni sulla premessa erronea secondo cui il Dott. non avrebbe posto in essere Controparte_1
i necessari accertamenti radiologici nelle fasi antecedente e successiva all'intervento.
Con comparsa depositata il 18.11.24 si è costituita in giudizio la e ha Controparte_3 pagina 3 di 15 chiesto: 1) in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell'azione diretta esercitata nei suoi confronti dalla ricorrente;
2) nel merito, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente;
3) nel merito, in via subordinata, il contenimento della propria condanna entro i limiti di massimale, scoperto e franchigia previsti dalla polizza.
In particolare, l'impresa di assicurazione ha dedotto, fra l'altro, che: -) l'azione diretta prevista dall'art. 12 Legge 24/2017 è possibile solo a partire dall'entrata in vigore del DM 15 dicembre 2023, n.
232; -) ma, l'art. 18 di tale Decreto condiziona l'operatività dell'azione diretta all'adeguamento delle polizze assicurative, da attuarsi nel termine di 24 mesi a decorrere dal 16.3.24; -) in ogni caso l'impresa di assicurazione non poteva essere evocata dalla ricorrente nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., introdotto con ricorso notificato il 26.7.2023, e ciò giustifica la sua scelta di non costituirsi in detto procedimento;
-) in ogni caso, la CTU è parzialmente nulla, nella parte in cui non ha considerato alcune circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento; -) la ricorrente non ha fornito la prova del danno morale sofferto, delle spese mediche sostenute e delle spese di lite relative alla fase di ATP;
-) la domanda di manleva con riferimento alle spese per l'assistenza legale non può essere accolta, in quanto la copertura assicurativa è esclusa per i legali non designati dalla stessa compagnia assicurativa.
All'udienza del 5.12.24 la ricorrente ha evidenziato che la sussistenza di un rapporto contrattuale anche con la si desume dalla provenienza della Controparte_2
documentazione sanitaria allegata e ha contestato la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso professionale, a fronte dell'inadempimento dedotto a fondamento della domanda di condanna al risarcimento dei danni.
2. LA TITOLARITA' PASSIVA DEL CREDITO RISARCITORIO NSTAURAZIONE DEL CP_4
CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE
Ai fini della decisione occorre esaminare in primo luogo le eccezioni, formulate dalla
[...]
e dalla compagnia assicuratrice, in merito alla soggezione all'azione, Controparte_2
anche con riferimento al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
L'eccezione formulata dalla è infondata, poiché, come Controparte_2
dedotto dalla ricorrente, il preventivo relativo all'esecuzione dell'intervento e le comunicazioni successive (v. allegati nn. 1,2,4 e 6) sono chiaramente riferibili a tale parte e provano in modo pieno l'imputabilità ad essa del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il centro gestito dalla società fosse privo delle autorizzazioni amministrative al momento dell'esecuzione dell'intervento, poiché la regolarità amministrativa del centro non incide sulla validità del contratto comunque stipulato dalla società. pagina 4 di 15 Anche l'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice deve ritenersi infondata sia sotto il profilo della sua evocazione nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sia sotto il profilo della sua evocazione diretta nel giudizio di merito.
In particolare, sotto il primo profilo va osservato che, a fronte di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, si condivide l'orientamento (invero minoritario), secondo cui, anche prima dell'operatività dell'azione diretta prevista dall'art. 12 delle Legge n. 24/17, fosse possibile l'instaurazione diretta del contraddittorio da parte del ricorrente nei confronti della compagnia di assicurazione, poiché l'art. 8, comma 4, della Legge n. 24/17 ha sempre previsto, sin dalla sua entrata in vigore, una forma di litisconsorzio processuale necessario nei confronti di “tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'art. 10”, senza alcuna forma di condizionamento all'operatività prevista dal citato art. 12, e ciò nell'ottica di massimizzare la funzionalità conciliativa della condizione di procedibilità. D'altra parte, a fronte della formulazione della norma, e tenuto conto della sua finalità, nel caso di omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della impresa di assicurazione da parte del ricorrente o del resistente, il giudice avrebbe comunque dovuto ordinarne l'evocazione in giudizio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Sotto il secondo profilo, invece, va osservato che si condivide l'opzione interpretativa, secondo cui il meccanismo dell'azione diretta previsto dall'art. 12 è divenuto operativo al momento dell'entrata in vigore del DM 232/23, ovvero il 16.3.24. Ed infatti, l'art. 12, comma 6, della Legge n. 24/17 si limita a ricollegare l'operatività dell'azione diretta all'entrata in vigore del DM previsto dall'art. 10, comma 6, e il DM n. 232/23, emanato in attuazione di quest'ultima diposizione, non contiene alcuna disposizione transitoria con riguardo alla sua entrata in vigore, ma si limita (nell'art. 18) a prevedere uno spazio temporale di 24 mesi per l'adeguamento delle condizioni di polizza da parte delle imprese di assicurazione. In altri termini, la formulazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 6, e 12, comma 6, esclude che l'operatività dell'azione diretta presupponga la stipulazione di polizze rispondenti ai requisiti declinati dal DM e quindi prescinde dall'adeguamento delle polizze stipulate prima del 16.3.24 ai nuovi requisiti. Tuttavia, proprio perché è stato previsto un termine per l'adeguamento delle polizze, fino a che esso non sarà scaduto, l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione deve ritenersi soggetta alla disciplina prevista dalla polizza in essere, anche se difforme da quella prescritta dal DM. Così, ad esempio, qualora (come nella fattispecie dedotta in giudizio) nella polizza sia contenuta una clausola di esclusione della copertura per la quota imputabile al coobbligato in solido, essa rimane opponibile anche al danneggiato, nonostante la previsione contenuta nell'art. 3, comma 6, del DM n. 232/23, fino a che non sia decorso il suddetto pagina 5 di 15 termine. Questa opzione interpretativa (basata sulla distinzione tra operatività immediata dell'azione diretta e operatività differita della sua conformazione nel contenuto ai requisiti delle polizze prescritti dal DM), non solo risponde ai criteri letterali e logico-sistematici su evidenziati, ma evita anche che l'operatività immediata dell'azione diretta implichi una variazione del rischio assicurato per le polizze stipulate prima del 16 marzo 2024.
Ciò posto, per concludere il giudizio sull'ammissibilità dell'azione diretta della ricorrente, è sufficiente considerare che la domanda della ricorrente è stata proposta il 19.7.24, con il deposito del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., e quindi dopo l'entrata in vigore del suddetto DM. D'altra parte, la retroazione degli effetti della domanda alla proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., come prevista dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 24/17, è esclusa, poiché il procedimento di istruzione preventiva non si è concluso nel termine di sei mesi e l'azione di merito non è stata introdotta nei novanta giorni successivi alla scadenza di tale termine.
3. LA RESPONSABILITA' DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA E DELLA
STRUTTURA
L'azione della ricorrente, sulla base delle premesse svolte nel paragrafo precedente, deve ritenersi fondata sul rapporto contrattuale nei confronti della struttura sanitaria (ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 24/17) e sul divieto generale di neminem laedere nei confronti del medico di cui la struttura si è avvalsa (ai sensi dell'art. 7, comma 3, Legge 24/2017).
Ai fini dell'accertamento della loro responsabilità acquista valore preminente la CTU collegiale espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che ha preceduto l'introduzione della causa di merito.
Tale consulenza, affidata alla dott.ssa e al dott. , ha Persona_4 Persona_5
accertato, nel contraddittorio di tutte le pari della causa di merito (le quali, peraltro, non si sono costituite nel procedimento di istruzione preventiva), che;
-) il piano terapeutico scelto dal medico ed oggetto del preventivo della struttura era adeguato alle condizioni della paziente, tenuto conto del suo desiderio di riabilitare l'arcata inferiore, senza ricorrere ad una protesi rimovibile;
-) tuttavia, il medico ha adottato un approccio diagnostico carente nella fase precedente all'intervento; -) in particolare, in questa fase, la paziente non era stata adeguatamente valutata con un esame radiografico tridimensionale di secondo livello, la cui esecuzione avrebbe permesso di programmare al meglio l'intervento chirurgico e ridurre i rischi di possibili lesioni iatrogene;
-) più precisamente, un'attenta valutazione degli spessori ossei in relazione con le strutture anatomiche presenti nella zona dell'intervento (forame mentoniero e canale alveolare) avrebbe certamente messo l'operatore nella possibilità di calibrare la lunghezza degli impianti e la direzione di inserimento degli stessi, evitando (o quantomeno limitando) pagina 6 di 15 la lesione della struttura nervosa in questione;
-) la lesione del nervo alveolare inferiore di sinistra risulta sia dalla sintomatologia clinica lamentata dalla paziente (dolore intraoperatorio che non si era risolto nei giorni seguenti all'intervento e disestesia all'emimandibola di sinistra) sia a livello strumentale;
-) la lesione di questo nervo è di frequente riscontro in ambito implantologico, quando il canale sia compresso o danneggiato dal posizionamento di impianti troppo lunghi in relazione allo spessore osseo;
-) nel caso di specie, la lesione del nervo alveolare è l'effetto della violazione del canale omonimo nel quale il nervo scorre, ad opera dell'impianto endo-osseo inserito in posizione 35; -
) quanto alla fase successiva all'intervento, il medico ha errato nel non convocare immediatamente la paziente presso il proprio studio, al fine di approfondire le cause della persistente sintomatologia dolorosa e valutare l'opportunità di un'immediata rimozione totale o parziale dell'impianto; -) in sintesi, risulta è configurabile una duplice condotta colposa nella valutazione preoperatoria, con le opportune indagini diagnostiche radiologiche, e nella necessaria rivalutazione critica della paziente, con l'adozione di misure per ridurre la compressione meccanica sulla struttura nervosa;
-) il caso non richiedeva la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, trattandosi di temi di assoluto dominio per un odontoiatra implantologo;
-) la paziente, in conseguenza delle condotte colpose accertate, ha riportato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 4-5%, oltre che un danno biologico da invalidità temporanea al 75% di 10 giorni, al 50% di 10 giorni, al 25% di 20 giorni;
-) le spese mediche relative all'applicazione dell'impianto (ulteriori rispetto a quelle che la paziente avrebbe comunque sostenuto nel caso di corretta esecuzione dell'intervento) sono quantificabili in € 2.600; -) le altre spese mediche allegate dalla ricorrente (quantificabili in € 271,90 per accertamenti radiologici e strumentali e farmaci, € 1180 per visita specialistica ed estrazione impianto con il Dott. € 60 Per_6 per colloquio con la psicoterapeuta Dott.ssa , € 135 per visita specialistica neurologica con il Per_7
Dott. € 1220 per la perizia medico-legale redatta dal Dott. ) sono congrue. Per_8 Per_3
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU sono immuni da censure di carattere logico o tecnico e quindi, tenuto conto anche delle motivate repliche alle osservazioni de consulente di parte ricorrente, possono essere posti a base della decisione.
In particolare, ribadita la piena opponibilità della relazione peritale a tutte le parti resistenti
(anche alla compagnia di assicurazione, per le considerazioni svolte nel paragrafo precedente) a fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza, va evidenziata la resistenza della relazione stessa anche alle osservazioni critiche formulate nella causa di merito, posto che: -) l'omissione del necessario accertamento diagnostico tridimensionale non è messa in discussione dalla conoscenza della paziente e dall'effettuazione di esami radiologici non pagina 7 di 15 tridimensionali;
-) la prescrizione di esami e terapie dopo l'esecuzione dell'intervento non esclude la rilevanza della necessaria rivalutazione delle condizioni della paziente.
Sulla base degli accertamenti dei CCTTUU deve essere affermata la responsabilità del medico, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per i danni- evento su indicati.
In particolare, la sua condotta omissiva, riguardando aspetti che dovrebbero essere di assoluto dominio per un odontoiatra implantologo, deve essere ricondotta alla fattispecie della colpa grave.
Inoltre, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra questa condotta colposa e i danni stessi, poiché: -) la lesione del nervo alveolare e la violazione del canale omonimo in seguito all'installazione dell'impianto endo-osseo inserito in posizione 35 sarebbe stata evitabile mediante accertamenti radiologici di secondo livello prima dell'intervento chirurgico, in grado di guidare più correttamente l'esecuzione stessa;
-) inoltre, le lesioni subite avrebbero potuto comportare conseguenze minori, se fosse stata eseguita una rivalutazione adeguata della paziente dopo l'esecuzione dell'intervento.
Conseguentemente, deve essere affermata la speculare responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., anche della struttura sanitaria che ha stipulato il contratto di assistenza sanitaria con la ricorrente e che si è avvalsa, per la sua esecuzione, di quel medico.
4. L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Tenuto conto delle conclusioni della CTU sopra richiamate, il danno biologico subito dalla ricorrente, in conseguenza delle condotte su indicate, deve essere quantificato nel 4,5 % a titolo di danno permanente e in 40 giorni (di cui 10 al 75%, 10 al 50%, 20 al 25%) a titolo di invalidità temporanea.
Questo danno non patrimoniale deve essere liquidato sulla base della tabella normativa relativa alle c.d. “micropermanenti”, in forza del combinato disposto degli artt. 7 della Legge n. 24/17 e dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 209/05. In questa prospettiva, deve essere considerato che la lesione subita dalla ricorrente ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, tenuto conto della natura della stessa, della protrazione dello stato di dolore nel tempo, della sua idoneità a pregiudicare il riposo notturno, dell'avanzata età della ricorrente e del suo ricorso ad una seduto piscoterapica (documentato da una delle spese ritenute congrue da CCTTUU). Ciò giustifica l'aumento della liquidazione della misura del 20 %, come previsto dall'art. 139, comma 3 (sulla legittimità di tale limitazione, pur con il riconoscimento dell'autonomia di questo danno da sofferenza interiore, v. Corte
Cost. sentenza n. 235/2014; CGUE sentenza n. 371-12 del 23.1.2014).
Conseguentemente, applicando le tabelle normative in vigore al momento del fatto (2022), il pagina 8 di 15 danno non patrimoniale subito dalla parte nel medesimo momento deve essere liquidato nella somma complessiva di € 5.347,33.
Il danno patrimoniale deve invece essere quantificato innanzi tutto nelle spese effettivamente sostenute dalla parte e riscontrate dai CCTTU: € 271,90 per accertamenti radiologici e strumentali e farmaci, € 1180 per visita specialistica ed estrazione impianto con il Dott. € 60 per colloquio Per_6 con la psicoterapeuta Dott.ssa , € 135 per visita specialistica neurologica con il Dott. (per Per_7 Per_8
un importo complessivo di € 1646,9, determinato all'attualità del fatto).
A questa somma occorre aggiungere la spesa necessaria per la nuova protesizzazione giudicata necessaria dai CTTUU, pari ad € 2.600, al netto dei costi che la parte avrebbe comunque sostenuto a fronte della patologia pregressa. Questo danno patrimoniale, in particolare, deve considerarsi futuro, poiché la relativa spesa non risulta ancora sostenuta dalla parte.
Non rientrano invece tra i danni patrimoniali le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo (spese legali, somme versate al CTU e al CTP), poiché rientrano nella regolazione delle spese di lite.
I danni così liquidati, corrispondenti a debiti di valore, devono essere attualizzati con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e gli interessi.
Più precisamente, con riferimento ai danni liquidati all'attualità del sinistro (€ 5.347,33 per danno non patrimoniale, € 1.646,9 per danno patrimoniale), gli interessi (nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., non essendo applicabile il comma 4 del medesimo articolo, come si desume dalla motivazione di Cass. SU 12499/29) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli Indici Istat dal momento del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Si ha così un importo complessivo di € 8347,86, cui deve essere sommata la spesa futura di €
2600, per un totale di € 10.947,86.
5. LE STATUIZIONI SULLA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA E DEL
MEDICO E SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
In forza di tali accertamenti, la domanda della ricorrente deve essere accolta nei confronti della struttura sanitaria e del medico limitatamente all'importo su indicato.
In forza dei medesimi accertamenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di parte resistente, finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento del corrispettivo per la prestazione sanitaria, per il fatto impeditivo rappresentato dall'inesatto adempimento del contratto di assistenza pagina 9 di 15 sanitaria, fatto valere dalla ricorrente anche in via di eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c.
6. LA STATUIZIONE SULLA DOMANDA DIRETTA DELLA RICORRENTE NEI CONFRONTI
DELL'ASSICURATORE
Per ciò che concerne, poi, l'assicuratore, va esaminata in primo luogo la domanda rivolta dalla ricorrente nei suoi confronti in virtù dell'esercizio dell'azione diretta.
Al riguardo va premesso che, in base alle considerazioni esposte nel paragrafo n. 2 della motivazione, devono ritenersi opponibili al danneggiato le clausole del contratto di assicurazione stipulato dall'assicurato.
Tra queste, in particolare, assumono rilievo la clausola di previsione della franchigia del 10/20
% (che l'art. 8 del DM n. 232/23 anche per il futuro prevede siano opponibili al danneggiato, peraltro con una scelta normativa difforme da quella contenuta nell'art. 3 comma 2 del DM 22 settembre 2016, relativo all'assicurazione della prestazione dell'avvocato) e la clausola di esclusione della copertura per la quota imputabile al coobbligato in solido (che, in forza dell'art. 3 del DM 232/23, dovranno ritenersi invalide, una volta scaduta la moratoria di 24 mesi prevista dall'art. 18 dello stesso DM).
Entrambe le previsioni contrattuali, tuttavia, non risultano specificamente approvate per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. Diviene allora determinante stabilire se si tratti di clausole delimitative della responsabilità dell'assicuratore (che sarebbero soggette alla disciplina degli artt. 33 Cod. Cons. e 1341
c.c.) e clausole delimitative dell'oggetto del contratto (non soggette alla predetta disciplina).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (v., da ultimo, Cass. n. 8824/24, che ha messo in evidenzia “l'ulteriore precisazione che le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma primo, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve:
pagina 10 di 15 art. 1229 c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore
(obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.)”).
Pur riconoscendosi l'esistenza di un quadro giurisprudenziale non sempre univoco sull'applicazione di questo criterio distintivo, se si parte dal presupposto che la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è quella di liberare l'assicurato dall'intera obbligazione risarcitoria (v., da ultimo, Cass. n. 17656/23), si deve pervenire alla conclusione che le due clausole in esame siano delimitative dell'oggetto del contratto e non richiedano quindi la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (per una conferma di tale conclusione, con specifico riferimento alle clausole di franchigia, v. Cass. n. 33402/24 e Cass. n. 25743/23). E' pur vero che l'art. 8 del DM n.
232/23 (non applicabile nel caso di specie per le ragioni su esposte), nel prevedere l'opponibilità al danneggiato della clausola di franchigia, richiede espressamente l'approvazione per iscritto, ma si tratta di una scelta normativa di grado secondario e limitata al settore dell'assicurazione della prestazione sanitaria (tanto che, ad esempio, un'analoga previsione non è contenuta nel DM 22 settembre 2016, relativo alla prestazione dell'avvocato), con la conseguenza che, a prescindere da ogni considerazione sulla sua validità, non può orientare l'interpretazione del contenuto delle clausole con riferimento ai contratti di assicurazione diversi da quelli considerato dello stesso articolo.
Nel caso di specie, quindi, le clausole in esame, contenute nella polizza n. 000667.32.300020 stipulata dal dott. e dall'impresa di assicurazione, devono ritenersi valide ed opponibili anche CP_1
al danneggiato.
Ne consegue che occorre accertare il riparto interno della responsabilità tra il medico e la struttura, al fine di delimitare l'estensione della condanna dell'assicuratore alla quota riferibile all'assicurato.
Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato negli ultimi anni (dopo la sentenza n.
28987/19) il principio secondo cui “nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017 nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Il principio, affermato in tema di rivalsa, è stato espressamente limitato al quadro normativo antecedente la Legge n. 24/17. Tale Legge, tuttavia, non ha introdotto disposizioni tali da metterne in pagina 11 di 15 discussione la persistente attualità. Ed infatti, se è vero che l'art. 9 ha limitato la possibilità di rivalsa della struttura alle ipotesi di dolo e colpa grave e ha introdotto dei limiti quantitativi alla stessa, è altrettanto vero che, proprio con riferimento alle ipotesi di dolo e colpa grave, non ha previsto deroghe al criterio presuntivo di ripartizione paritaria previsto dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, cc.
D'altra parte, la deroga è stata espressamente introdotta solo per l'ipotesi della colpa lieve (per la quale l'esclusione dalla rivalsa della struttura implica una selezione dell'imputabilità a quest'ultima dell'intero danno), mentre la previsione di limiti quantitativi opera a valle dell'accertamento della quota di responsabilità (e danno) riferibile al medico.
Pertanto, considerato che nel caso di specie (per le motivazioni esposte nel paragrafo n. 2) la condotta del medico è riconducibile alla fattispecie della colpa grave e che non risulta un'eccezionale devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute della ricorrente, la responsabilità per i danni su accertati deve essere ripartita in pari misura tra le parti resistenti, con la conseguenza che,
a fronte della delimitazione del rischio alla quota riferibile all'assicurato, il credito risarcitorio riferibile anche all'assicuratore, in solido con l'assicurato, è pari ad € 5.473,93.
Questo importo, tuttavia, deve essere ulteriormente ridotto per l'operatività della franchigia prevista dal contratto di assicurazione.
Più precisamente, considerato che il contratto prevede, in caso di danni neurologici conseguenti a prestazioni implantologiche non preveduti da adeguati accertamenti radiologici, una franchigia del 20
% con un minimo di € 2.500, il credito si riduce ad € 2.973,93.
Ne consegue che l'assicuratore deve essere condannato, in solido l'assicurato, al pagamento della minor somma su indicata, quale quota del credito oggetto della condanna nei confronti della struttura e del medico.
7. LA STATUIZIONE SULLA DOMANDA DI CP_5
Sempre con riferimento all'impresa di assicurazione, in secondo luogo, deve essere esaminata la domanda di manleva proposta dall'assicurato.
Questa domanda, essendo condizionata all'eventuale escussione dell'assicurato in forza della statuizione di condanna in solido, deve essere accolta con formula semplicemente dichiarativa.
In particolare, in base alle considerazioni svolte con riferimento alla domanda diretta della danneggiata, deve essere riconosciuto e dichiarato il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne limitatamente all'importo € 2.973,93 poiché, a maggior ragione nei rapporti tra assicurato e assicuratore, operano le due clausole esaminate nel paragrafo precedente. pagina 12 di 15 Con riferimento alla condanna relativa alle spese di lite (di cui al paragrafo successivo), invece, il diritto alla manleva deve essere riconosciuto limitatamente alla quota riferibile al medico nei rapporti con la struttura, senza ulteriori riduzioni a titolo di franchigia, poiché essa opera solo per il credito risarcitorio. Più precisamente, considerato che viene riconosciuta una quota di solidarietà di tutte le parti resistenti (con ripartizione interna in pari misura) e sul residuo la sola solidarietà tra medico e struttura (sempre con ripartizione interna in pari misura), il diritto di manleva deve essere riconosciuto limitatamente ad 1/3 della prima quota e alla metà della seconda.
8. LE SPESE DI LITE E LA PENA PECUNIARIA PREVISTA DELL'ART. 8 COMMA 4 LEGGE N.
24/2017
Le spese di lite, incluse quelle relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico delle parti resistenti, nella misura liquidata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM n. 55/14.
In applicazione del medesimo principio le parti resistenti devono essere condannate a rimborsare alla ricorrente la somma versata al CTU in esecuzione del decreto giudiziale di liquidazione
(pari ad € 3.182,42) e le spese sostenute per l'assistenza del consulente di parte prima dell'instaurazione del procedimento e durante le operazioni peritali del CTU, pari ad € 3050, come documentato dalla parte (somma, che deve ritenersi congrua, tanto più alla luce del compenso riconosciuto ai CCTTUU).
Queste condanne al rimborso devono essere emesse nei confronti di tutte le parti in solido, ma l'importo della condanna nei confronti dell'impresa di assicurazione deve essere limitata alla quota di un terzo, tenuto conto del valore ridotto della soccombenza rispetto alle parti resistenti (con conseguente compensazione dei restanti due terzi).
La ricorrente ha chiesto anche la condanna dei resistenti al pagamento di una pena pecuniaria, in applicazione dell'art. 8 comma 4 Legge 24/2017 per non aver partecipato al procedimento ex art. 696- bis c.p.c.
Invero, la disposizione prevede una misura sanzionatoria corrispondente a quella prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e quindi una sorta di responsabilità processuale aggravata tipizzata dal legislatore. In questa prospettiva possono porsi in relazione ad essa dubbi di costituzionalità (in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost) nella misura in cui svincola del tutto la sanzione dalla soccombenza.
Questi dubbi, però, nel caso di specie non sono rilevanti, poiché la sanzione è richiesta nei confronti di parti rivelatesi soccombenti. Ulteriori dubbi di costituzionalità possono porsi in relazione alla mancata pagina 13 di 15 previsione di un minimo e un massimo della sanzione, ma, una volta ricondotta alla fattispecie della responsabilità processuale aggravata, possono essere fugati con le stesse motivazioni con cui sono stati fugati con riferimento all'art. 96, comma 3, c.p.c. (v. sul punto, Corte Cost. n. 139/2019).
La misura della sanzione può quindi essere determinata prendendo a riferimento il valore delle spese di lite e, nel caso di specie, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, nella misura di €
2.000 per la struttura e il medico e in € 1.000 per l'impresa di assicurazione.
In particolare, il minor importo della condanna nei confronti di quest'ultima si giustifica in ragione del minor valore della sua soccombenza e dei contrasti nella giurisprudenza di merito circa l'ammissibilità dell'istaurazione del contraddittorio nei suoi confronti prima dell'operatività del meccanismo dell'azione diretta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda della ricorrente e quindi condanna: a) e la Controparte_1 [...]
in solido, a pagare in favore di la somma di € Controparte_2 Parte_1
10.947,86, oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) la in solido con al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore di della medesima somma, ma limitatamente all'importo di € 2.973,93; c) Parte_1
e la in solido, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese di lite che liquida, per la fase ex art. 696-bis c.p.c., in € 140,50 per spese e € 2337 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa e, per la causa di merito, in € 250 per spese e € 5.077 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa;
d) e la in solido, Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a la somma di € 3.182,42, per spese di CTU e la somma di € 3.050 Parte_1
per spese di CTP;
e) la in solido con e la Controparte_3 Controparte_1 [...]
al pagamento delle medesime somme indicate nelle statuizioni Controparte_2
subb c) e d), ma limitatamente alla quota di 1/3;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti della ricorrente;
Controparte_1
3) accoglie la domanda di manleva formulata da e, quindi, dichiara l'obbligo della Controparte_1
di rimborsare a le somme che dovesse versare in Controparte_3 Controparte_1
esecuzione della statuizione sub 1.a) limitatamente alla somma di 2.973,93 e le somme che dovesse versare in esecuzione delle statuizioni subb 1.c) e 1.d) limitatamente alla quota di 4/9 dell'importo complessivo delle condanne;
pagina 14 di 15 4) accoglie la domanda ex art. 8, comma 4, Legge n. 24/17 e quindi condanna: a) e Controparte_1 il a pagare in favore di la somma di € 2.000 Controparte_2 Parte_1 ciascuno;
b) la a pagare in favore di la somma di € 1.000. Controparte_3 Parte_1
Verona 3.5.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 15 di 15