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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa Daniela Ruggeri, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del
09/04/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.4669/2024 e n.1616/2023 RG vertenti
TRA
nato il [...] a [...], CF elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per procura a Parte_2
margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAMMAROTO MARIA giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. del 21 luglio Per_1
2015, elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di invalidità civile, art.3, commi 1 e 3 legge 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2024 parte ricorrente esponeva che aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità al 100% misura utile per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e lo status ex art. 3, commi 1 e 3, legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma che, disposta ctu medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari al 82%;
In data 28.08.2024 parte ricorrente aveva mosso dei rilievi critici alla bozza della ctu e in data aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e CP_ condannarsi l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 31.10.2024 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n.1616/2023, veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in esito al deposito telematico di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione di una delle provvidenze invocate e con la diversa decorrenza. Ed invero, il consulente tecnico ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto da infermità, analiticamente descritte nella relazione, e in particolare da: ”Cardiopatia ischemico - ipertensiva (classe funzionale nyha 2°/3°), sindrome algodisfunzionale delle spalle, del rachide e delle ginocchia da omartrosi, protrusione discale c5/c6, spondilodiscoartrosi c6/c7, conflitto discoradicolare di l3 e l4 a sinistra e gonartrosi bilaterale, gozzo tiroideo multinodulare in eutiroidismo, diabete mellito, ipoacusia e mrge con diverticolosi del colon e i. p. b. ” e che tali infermità comportano uno stato invalidante nella misura del 100%, misura utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, a far data dal settembre 2024.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la CP_ pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei.
Il raggiungimento dello stato invalidante in epoca successiva al deposito del ricorso ex art.445 bis,
c.p.c. giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative alla fase sommaria del giudizio.
ll limitato accoglimento delle domande attoree nei termini sopra esposti giustifica la compensazione tra le parti dei due terzi delle spese di lite relative alla presente fase del merito. La CP_ restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore di parte ricorrente ex D.M.n.55/2014).
Di esse va concessa la richiesta di distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario avv. , sussistendo la dichiarazione di rito in ricorso. Parte_2
Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
CP_ 445 bis cpc e con ricorso depositato in data 13/09/2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara che è invalido Parte_1
civile nella misura del 100% misura utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, a far data dal settembre 2024;
- rigetta per il resto;
CP_
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali, che liquida in euro 898,50 per compensi professionali relativi alla presente fase, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, e che distrae ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. , compensando Parte_2
le spese di lite relative alla fase sommaria;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 10/04/2025 Il Gop
Daniela Ruggeri