Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2024, n. 33402
CASS
Sentenza 19 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 22 ottobre 2024, con numero di registro generale 3764/2023. Le parti in causa erano un'assicurazione e una società di riparazioni, con quest'ultima che contestava la legittimità di una clausola contrattuale che prevedeva uno scoperto sull'indennizzo in caso di riparazioni effettuate da officine non convenzionate. La società di riparazioni sosteneva che tale clausola fosse nulla, in quanto creava uno squilibrio significativo tra le parti e limitava la libertà contrattuale dell'assicurato, violando le disposizioni del Codice del Consumo.

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la nullità della clausola fosse stata correttamente motivata dal Tribunale di primo grado. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la clausola in questione non fosse di per sé restrittiva della libertà negoziale né produttiva di un significativo squilibrio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di NO per un nuovo esame, stabilendo che la differenziazione dell'indennizzo in base alla scelta dell'assicurato non costituisce una violazione delle norme di tutela del consumatore. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle clausole contrattuali e sul principio di libertà contrattuale, evidenziando la necessità di un bilanciamento tra le esigenze delle parti.

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Massime1

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale che prevede una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ai fini degli artt. 1341 c.c. e 33, lett. t), del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di un patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, analogamente allo scoperto e alla franchigia, delimita l'oggetto del contratto.

Commentario1

  • 1Sulla (non) vessatorietà della clausola, acclusa ad un contratto di assicurazione contro i danni, che preveda una scopertura in caso di riparazione non…Accesso limitato
    Emiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2024, n. 33402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33402
Data del deposito : 19 dicembre 2024

Testo completo