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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 13/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15184/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile TRA
E , n.q. di genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...]
, cod. fisc. , rapp.ti e difesi dagli avv.ti TORTORA LUCA e Per_1 C.F._1
ADELE SARNELLI presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli
RICORRENTI E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.06.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 5006/2023 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di frequenza). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
In ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti. Tali stati patologici, ad avviso del C.T.U., sono tali da poter reputare il minore come avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ex L. 289/1990 con decorrenza dal 05.01.2022 (data domanda) con revisione nel febbraio 2028. Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Va, pertanto, riconosciuto in capo al minore la sussistenza del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di frequenza con la decorrenza suindicata.
Le spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto) vanno poste a carico dell' in ragione della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo al minore del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di frequenza a decorrere dal 05.01.2022 (data domanda) con revisione nel febbraio 2028; CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) che liquida in complessivi € € 3.864,00 oltre spese forfettarie, IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai legali dei ricorrenti.
Napoli,13/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon