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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Prima Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice designato dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. 35368/2023 R.G.
TRA
1. Controparte_1 C.F._1
2. Controparte_2 C.F._2
3. IA IT Email_1 C.F._3
4. Controparte_3 C.F._4
5. Controparte_4 C.F._5
6. Controparte_5 C.F._6
7. Email_2 C.F._7
8. Parte_1 C.F._8
9. Controparte_6 C.F._9
10. Email_3 C.F._10
11. CR DE C.F._11
12. CP_7 C.F._12
13. DI Controparte_8 C.F._13
14. Controparte_9 C.F._14
15. Controparte_10 C.F._15
16. CP_11 C.F._16
17. Controparte_12 C.F._17
18. CP_13 C.F._18
19. FI EN C.F._19
20. CP_14 C.F._20
21. Controparte_15 C.F._21
22. Controparte_16 C.F._22 23. CP_17 C.F._23
24. Controparte_18 C.F._24
25. Controparte_19 C.F._25
26. Controparte_20 C.F._26
27. AR IM C.F._27
28. Controparte_21 C.F._28
29. Controparte_22 C.F._29
30. Controparte_23 C.F._30
31. Controparte_24 C.F._31
32. CP_25 C.F._32
33. CP_26 C.F._33
34. Controparte_27 C.F._34
35. Controparte_28 C.F._35
36. Controparte_29 C.F._36
37. Controparte_30 C.F._37
38. SC VI C.F._38
39. Email_4 C.F._39
40. Controparte_31 C.F._40
41. Email_5 C.F._41
42. Controparte_32 C.F._42
43. CP_33 C.F._43
44. Controparte_34 C.F._44
45. CP_35 C.F._45
46. Controparte_36 C.F._46
47. CP_37 C.F._47
48. CP_38 C.F._48
49. PARLATO CONSUELO C.F._49
50. ER RO C.F._50
51. Controparte_39 C.F._51
52. Controparte_40 C.F._52
53. IU EL C.F._53
54. PRIMAVERA CP_41 C.F._54
55. CP_42 C.F._55
56. Controparte_43 C.F._56 57. Controparte_44 C.F._57
58. IA LA CP_45 C.F._58
59. Parte_2 C.F._59
60. AT LI C.F._60 CP_4
61. ZI C.F._61
62. IL IC C.F._62
63. Parte_3 C.F._63 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica;
RICORRENTI
E
(C.F – Controparte_47 P.IVA_1 Controparte_48
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c. gli istanti in epigrafe, nella qualità di personale Docente della scuola, chiedevano la valutazione per intero del punteggio per il servizio militare e civile assimilato non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge, nelle graduatorie ove risultavano aver richiesto l'inclusione, con obbligo a carico del di Controparte_47 provvedere al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
conseguentemente accertare e dichiarare il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti “definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del
[...]
e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla Controparte_47 determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del Personale Docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
con vittoria di spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il e l Controparte_47 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, restavano CP_48 contumaci malgrado la rituale vocatio in ius. Acquisiti i documenti allegati, il Giudice, stante la natura documentale della controversia, letti gli atti, udita la discussione, decideva la causa come da separato dispositivo.
«««»»»
La domanda giudiziale si palesa fondata e come tale meritevole di accoglimento per tutte le ragioni di seguito indicate.
In relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione, la Suprema Corte si è trovata ad affrontare l'esegesi dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Secondo il , l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo CP_47
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR n.
417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.lgs. n. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Tale interpretazione non è corretta.
L'articolo 84 del DPR n. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all' articolo 3 del DL n. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.
La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.lgs. n. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante». Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 n. 237— nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.lgs n. 66/2010.
In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.lgs del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.lgs n. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno). 14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte di Appello cit., che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese processuali, compensate per ½ inter-partes, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, vanno poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo liquidata alla stregua del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti ed Istituti Controparte_47
Scolastici territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna il al Controparte_49 pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e refusione del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Prima Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice designato dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. 35368/2023 R.G.
TRA
1. Controparte_1 C.F._1
2. Controparte_2 C.F._2
3. IA IT Email_1 C.F._3
4. Controparte_3 C.F._4
5. Controparte_4 C.F._5
6. Controparte_5 C.F._6
7. Email_2 C.F._7
8. Parte_1 C.F._8
9. Controparte_6 C.F._9
10. Email_3 C.F._10
11. CR DE C.F._11
12. CP_7 C.F._12
13. DI Controparte_8 C.F._13
14. Controparte_9 C.F._14
15. Controparte_10 C.F._15
16. CP_11 C.F._16
17. Controparte_12 C.F._17
18. CP_13 C.F._18
19. FI EN C.F._19
20. CP_14 C.F._20
21. Controparte_15 C.F._21
22. Controparte_16 C.F._22 23. CP_17 C.F._23
24. Controparte_18 C.F._24
25. Controparte_19 C.F._25
26. Controparte_20 C.F._26
27. AR IM C.F._27
28. Controparte_21 C.F._28
29. Controparte_22 C.F._29
30. Controparte_23 C.F._30
31. Controparte_24 C.F._31
32. CP_25 C.F._32
33. CP_26 C.F._33
34. Controparte_27 C.F._34
35. Controparte_28 C.F._35
36. Controparte_29 C.F._36
37. Controparte_30 C.F._37
38. SC VI C.F._38
39. Email_4 C.F._39
40. Controparte_31 C.F._40
41. Email_5 C.F._41
42. Controparte_32 C.F._42
43. CP_33 C.F._43
44. Controparte_34 C.F._44
45. CP_35 C.F._45
46. Controparte_36 C.F._46
47. CP_37 C.F._47
48. CP_38 C.F._48
49. PARLATO CONSUELO C.F._49
50. ER RO C.F._50
51. Controparte_39 C.F._51
52. Controparte_40 C.F._52
53. IU EL C.F._53
54. PRIMAVERA CP_41 C.F._54
55. CP_42 C.F._55
56. Controparte_43 C.F._56 57. Controparte_44 C.F._57
58. IA LA CP_45 C.F._58
59. Parte_2 C.F._59
60. AT LI C.F._60 CP_4
61. ZI C.F._61
62. IL IC C.F._62
63. Parte_3 C.F._63 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica;
RICORRENTI
E
(C.F – Controparte_47 P.IVA_1 Controparte_48
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c. gli istanti in epigrafe, nella qualità di personale Docente della scuola, chiedevano la valutazione per intero del punteggio per il servizio militare e civile assimilato non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge, nelle graduatorie ove risultavano aver richiesto l'inclusione, con obbligo a carico del di Controparte_47 provvedere al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
conseguentemente accertare e dichiarare il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti “definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del
[...]
e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla Controparte_47 determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del Personale Docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
con vittoria di spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il e l Controparte_47 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, restavano CP_48 contumaci malgrado la rituale vocatio in ius. Acquisiti i documenti allegati, il Giudice, stante la natura documentale della controversia, letti gli atti, udita la discussione, decideva la causa come da separato dispositivo.
«««»»»
La domanda giudiziale si palesa fondata e come tale meritevole di accoglimento per tutte le ragioni di seguito indicate.
In relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione, la Suprema Corte si è trovata ad affrontare l'esegesi dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Secondo il , l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo CP_47
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR n.
417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.lgs. n. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Tale interpretazione non è corretta.
L'articolo 84 del DPR n. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all' articolo 3 del DL n. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.
La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.lgs. n. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante». Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 n. 237— nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.lgs n. 66/2010.
In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.lgs del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.lgs n. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno). 14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte di Appello cit., che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese processuali, compensate per ½ inter-partes, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, vanno poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo liquidata alla stregua del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti ed Istituti Controparte_47
Scolastici territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna il al Controparte_49 pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e refusione del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile