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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2609 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 03/08/1983, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Piazzale Del Fante n. 22, presso lo studio dell'avv. Sardina Ivana che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Ustica (PA) in data 21/05/1974, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Via Cavour n.70, presso lo studio dell'avv. Solli Daniele che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
1. Collocamento e diritto di visita della figlia minore. La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso Persona_1 l'abitazione della madre. La residenza anagrafica della figlia verrà trasferita presso la residenza della madre, Persona_1 in Palermo, Via Re Martino n.
3. In ragione della residenza del SI. in Ustica, il padre potrà vedere e tenere la figlia ogni CP_1 qual volta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, della minore stessa, previo accordo con la madre;
In caso di disaccordo tra i coniugi, la figlia starà con il padre: un weekend al mese dalle 12,00 del sabato alle 21,00 della domenica, prelevandola dal domicilio materno e riaccompagnandola;
In ordine alle festività religiose e civili la figlia le trascorrerà alternativamente con l'altro genitore di anno in anno secondo il criterio di rotazione. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con la figlia minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciarli. Le Parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno della minore in un luogo neutro con spese e carico del padre previamente concordate ed autorizzate, in alternativa le Parti sono concordi nel ritenere che la minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mezza giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che la minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono concordi nel ritenere che la minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole. I coniugi si obbligano a comunicarsi con lettera raccomandata A.R. eventuali cambi di residenza;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, in modo da potere essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località dell'altro coniuge quando ha con sé il minore;
2 Assegno di mantenimento della figlia minore Assegno unico universale
2 Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze della stessa, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per l'accudimento; in particolare il SI. contribuirà al mantenimento della figlia, , Controparte_1 Persona_1 versando l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che verrà corrisposto entro il giorno dieci di ogni mese alla SI.ra . Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù Parte_1 degli indici pubblicati dall'ISTAT; Le spese straordinarie di cui alle definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato il 02.07.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo (cfr. All. 7) saranno sostenute al 100% dal SI. Controparte_1 ma in ogni caso dovranno essere concordate tra i coniugi e accompagnate da fattura nominativa e dettagliata. L'assegno unico universale ed il relativo importo, verrà incassato al 100% dalla SI.ra Pt_1 ;
[...] I coniugi hanno facoltà di chiedere alle competenti autorità il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il passaporto ed i relativi visti per l'estero ed acconsentono che il visto possa essere apposto anche nei documenti del minore;
3. Rapporti economici e mantenimento coniugi.
A. Mutuo appartamento proprietà sig.ra : Parte_1 Al fine di giungere alla composizione della crisi familiare sorta tra i coniugi, e di rendere serena economicamente anche nel futuro la propria famiglia il SI. si impegna, in Controparte_1 aggiunta ed integrazione al contributo al mantenimento della moglie, al pagamento del mutuo stipulato con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, per l'acquisto da parte della SI.ra Pt_1
dell'appartamento sito in Palermo, Via Re Martino n. 3 piano 2, categoria A/3, Fg 56, p.lla
[...] 1360/62, sub , zona censuaria 2, classe 5, vani 5, rendita euro 433,82; Il suddetto mutuo con rata ammontante ad euro 240,00 mensili circa, verrà pagato sino alla totale estinzione dello stesso SI.
(All. 4). Controparte_1 Nel caso in cui la SI.ra dovesse decidere di alienare il suddetto immobile, il Parte_1 succitato mutuo dovrà essere estinto dalla SI.ra con i proventi della vendita. Si Parte_1 precisa, pertanto, che la somma complessiva cui andrà a beneficiare la sig.ra in relazione Pt_1 all'immobile di via Re Martino n. 3 è di € 80.000,00. Il SI. provvederà, altresì, a sostenere interamente il costo del finanziamento acceso con CP_1 la Compass (All. 5) sino all'estinzione dello stesso, sottoscritto al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della SI. summenzionato e pertanto andrà a Parte_1 beneficiare di ulteriori € 15.000,00. Si precisa che le spese relative all'immobile di via Re Martino n. 3 saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
B. Assegno mantenimento SI.ra : Parte_1 Poiché la sig.ra è oggi priva di lavoro e di reddito, il SI. verserà alla Parte_1 CP_1 SI.ra un assegno di mantenimento di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, che verrà Pt_1 corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese alla SI.ra . Detta somma verrà Parte_1 rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT;
C. Beni strumentali azienda agricola della sig.ra : Parte_1 La SI.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, cede la proprietà dei beni Parte_1 strumentali dell'azienda agricola cessata e il logo al SI. , e che detti beni già in suo CP_1 possesso, verranno così acquisiti dallo Stesso contro la corresponsione alla SI.ra Parte_1
3 della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) il cui pagamento avverrà a mezzo versamenti mensili di € 150,00 (centocinquanta/00), che verranno corrisposti entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza 30 gennaio 2026; Per quanto concerne i beni mobili registrati in capo alla SI.ra che verranno ceduti al Pt_1 marito, ovvero: autocarro targato EW726ZT, si precisa che il trasferimento dello stesso avverrà a cura e spese del SI. che dovrà provvedervi e consegnare la documentazione probante CP_1 entro e non oltre il 31.12.2025, precisando che, stante l'esclusivo utilizzo del mezzo già da data antecedente alla sottoscrizione della presente scrittura da parte del SI. , ogni Controparte_1 onere correlato, quali le spese ad esso afferenti già dovute e debende, quali le tasse automobilistiche e sanzioni amministrative, RC auto, eventualmente rimaste impagate anche prima della sottoscrizione del presente atto, sono da imputare al SI. che, pertanto, si obbliga alla CP_1 corresponsione di quanto necessario per le suddette spese nelle more del trasferimento della proprietà del succitato veicolo. Il sig. si impegna al pagamento delle somme maturate in favore di e Agenzia CP_1 CP_2 delle Entrate relative all'azienda agricola già chiusa e cancellata dal registro delle Parte_1 imprese. Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni di carattere personale. I Ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte dell'autorità competente dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio e la presente potrà servire quale nulla - osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o rinnovarli. I Ricorrenti stabiliscono, ove non diversamente disposto, che i superiori accordi entreranno in vigore già dal momento della sottoscrizione del presente atto. Le spese del presente giudizio rimangono interamente compensate fra le parti. I presenti accordi vengono sottoscritti “rebus sic stantibus” ossia facendo riferimento alle circostanze esistenti in questo momento con la conseguenza che potranno essere modificati in caso di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto poste alla base degli stessi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/05/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 16 - P. II- serie A - Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG OS
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2609 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 03/08/1983, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Piazzale Del Fante n. 22, presso lo studio dell'avv. Sardina Ivana che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Ustica (PA) in data 21/05/1974, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Via Cavour n.70, presso lo studio dell'avv. Solli Daniele che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
1. Collocamento e diritto di visita della figlia minore. La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso Persona_1 l'abitazione della madre. La residenza anagrafica della figlia verrà trasferita presso la residenza della madre, Persona_1 in Palermo, Via Re Martino n.
3. In ragione della residenza del SI. in Ustica, il padre potrà vedere e tenere la figlia ogni CP_1 qual volta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, della minore stessa, previo accordo con la madre;
In caso di disaccordo tra i coniugi, la figlia starà con il padre: un weekend al mese dalle 12,00 del sabato alle 21,00 della domenica, prelevandola dal domicilio materno e riaccompagnandola;
In ordine alle festività religiose e civili la figlia le trascorrerà alternativamente con l'altro genitore di anno in anno secondo il criterio di rotazione. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con la figlia minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciarli. Le Parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno della minore in un luogo neutro con spese e carico del padre previamente concordate ed autorizzate, in alternativa le Parti sono concordi nel ritenere che la minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mezza giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che la minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono concordi nel ritenere che la minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole. I coniugi si obbligano a comunicarsi con lettera raccomandata A.R. eventuali cambi di residenza;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, in modo da potere essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località dell'altro coniuge quando ha con sé il minore;
2 Assegno di mantenimento della figlia minore Assegno unico universale
2 Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze della stessa, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per l'accudimento; in particolare il SI. contribuirà al mantenimento della figlia, , Controparte_1 Persona_1 versando l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che verrà corrisposto entro il giorno dieci di ogni mese alla SI.ra . Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù Parte_1 degli indici pubblicati dall'ISTAT; Le spese straordinarie di cui alle definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato il 02.07.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo (cfr. All. 7) saranno sostenute al 100% dal SI. Controparte_1 ma in ogni caso dovranno essere concordate tra i coniugi e accompagnate da fattura nominativa e dettagliata. L'assegno unico universale ed il relativo importo, verrà incassato al 100% dalla SI.ra Pt_1 ;
[...] I coniugi hanno facoltà di chiedere alle competenti autorità il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il passaporto ed i relativi visti per l'estero ed acconsentono che il visto possa essere apposto anche nei documenti del minore;
3. Rapporti economici e mantenimento coniugi.
A. Mutuo appartamento proprietà sig.ra : Parte_1 Al fine di giungere alla composizione della crisi familiare sorta tra i coniugi, e di rendere serena economicamente anche nel futuro la propria famiglia il SI. si impegna, in Controparte_1 aggiunta ed integrazione al contributo al mantenimento della moglie, al pagamento del mutuo stipulato con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, per l'acquisto da parte della SI.ra Pt_1
dell'appartamento sito in Palermo, Via Re Martino n. 3 piano 2, categoria A/3, Fg 56, p.lla
[...] 1360/62, sub , zona censuaria 2, classe 5, vani 5, rendita euro 433,82; Il suddetto mutuo con rata ammontante ad euro 240,00 mensili circa, verrà pagato sino alla totale estinzione dello stesso SI.
(All. 4). Controparte_1 Nel caso in cui la SI.ra dovesse decidere di alienare il suddetto immobile, il Parte_1 succitato mutuo dovrà essere estinto dalla SI.ra con i proventi della vendita. Si Parte_1 precisa, pertanto, che la somma complessiva cui andrà a beneficiare la sig.ra in relazione Pt_1 all'immobile di via Re Martino n. 3 è di € 80.000,00. Il SI. provvederà, altresì, a sostenere interamente il costo del finanziamento acceso con CP_1 la Compass (All. 5) sino all'estinzione dello stesso, sottoscritto al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della SI. summenzionato e pertanto andrà a Parte_1 beneficiare di ulteriori € 15.000,00. Si precisa che le spese relative all'immobile di via Re Martino n. 3 saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
B. Assegno mantenimento SI.ra : Parte_1 Poiché la sig.ra è oggi priva di lavoro e di reddito, il SI. verserà alla Parte_1 CP_1 SI.ra un assegno di mantenimento di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, che verrà Pt_1 corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese alla SI.ra . Detta somma verrà Parte_1 rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT;
C. Beni strumentali azienda agricola della sig.ra : Parte_1 La SI.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, cede la proprietà dei beni Parte_1 strumentali dell'azienda agricola cessata e il logo al SI. , e che detti beni già in suo CP_1 possesso, verranno così acquisiti dallo Stesso contro la corresponsione alla SI.ra Parte_1
3 della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) il cui pagamento avverrà a mezzo versamenti mensili di € 150,00 (centocinquanta/00), che verranno corrisposti entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza 30 gennaio 2026; Per quanto concerne i beni mobili registrati in capo alla SI.ra che verranno ceduti al Pt_1 marito, ovvero: autocarro targato EW726ZT, si precisa che il trasferimento dello stesso avverrà a cura e spese del SI. che dovrà provvedervi e consegnare la documentazione probante CP_1 entro e non oltre il 31.12.2025, precisando che, stante l'esclusivo utilizzo del mezzo già da data antecedente alla sottoscrizione della presente scrittura da parte del SI. , ogni Controparte_1 onere correlato, quali le spese ad esso afferenti già dovute e debende, quali le tasse automobilistiche e sanzioni amministrative, RC auto, eventualmente rimaste impagate anche prima della sottoscrizione del presente atto, sono da imputare al SI. che, pertanto, si obbliga alla CP_1 corresponsione di quanto necessario per le suddette spese nelle more del trasferimento della proprietà del succitato veicolo. Il sig. si impegna al pagamento delle somme maturate in favore di e Agenzia CP_1 CP_2 delle Entrate relative all'azienda agricola già chiusa e cancellata dal registro delle Parte_1 imprese. Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni di carattere personale. I Ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte dell'autorità competente dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio e la presente potrà servire quale nulla - osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o rinnovarli. I Ricorrenti stabiliscono, ove non diversamente disposto, che i superiori accordi entreranno in vigore già dal momento della sottoscrizione del presente atto. Le spese del presente giudizio rimangono interamente compensate fra le parti. I presenti accordi vengono sottoscritti “rebus sic stantibus” ossia facendo riferimento alle circostanze esistenti in questo momento con la conseguenza che potranno essere modificati in caso di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto poste alla base degli stessi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/05/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 16 - P. II- serie A - Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
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