Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11633/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 11633/2021
” (C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Carmine Mariano e Paola Cosmai giusta mandato in atto
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ruggiero Iovino
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2885/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 8 aprile 2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 5 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2885/2021 emesso in data 8.4.2021, questo Tribunale ingiungeva ad
” (breviter: Parte_3 Parte_2
CP
il pagamento, in favore di (di seguito: ), in CP_3 Controparte_1
40.931,13 a titolo di corrispettivo per tre fatture, tutte emesse dalla cedente, e precisamente: n.
325/B del 31.03.2019 dell'importo di € 3.815,48, n. 326/B del 31.03.2019 dell'importo di € 66,72 e n. 442/B del 30.04.2019 dell'importo di € 37.048,93.
Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunto eccependo di aver già pagato alla cedente quanto dovuto in base alle fatture in oggetto, trattandosi di somma eccendente l'importo massimo cedibile di € 1.300.000,00 previsto dall'art. 2 dell'atto integrativo del contratto di CP cessione sottoscritto da e in data 26 marzo 2013 e notificato ad esso debitore ceduto Parte_1
ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè fondata su un'erronea interpretazione del contratto di cessione. Deduceva, in particolare, che il limite di € 1.300.000,00 fosse riferibile ai soli crediti già esistenti al momento della stipula dell'atto integrativo di cessione e non anche a quelli successivi quali, appunto, quelli portati dalle fatture emesse nel 2019 e poste a fondamento del ricorso monitorio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza del 5 novembre 2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, il giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni, ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 7 novembre.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondate le eccezioni di adempimento e di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta, così come sollevate dall'opponente.
Esse poggiano le loro basi sui medesimi fatti e, per questo, possono essere trattate congiuntamente.
In diritto, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto
(cfr. ex multis, Cass. 2421/2006).
Costituisce principio generale, poi, quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Di contro, quando il debitore eccepisce l'intervenuto pagamento di tutto o parte del credito o l'inesatta quantificazione dello stesso ad opera del creditore, necessariamente assume l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute.
Con specifico riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, poi, deve rammentarsi che essa è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte
(cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito.
Ciò posto e passando al caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre che provato per tabulas, che, con contratto del 07.04.2005 e successive proroghe, l'odierno opponente abbia affidato alla società il servizio di lavanolo, per l'importo contrattuale Controparte_4
originario complessivo di euro 460.713,95, oltre iva come per legge ed oneri di sicurezza.
Parimenti incontestato è che, giusta atto notarile del 14.03.2012, registrato il 16.03.2012, CP l'appaltante abbia ceduto a tutti i crediti da essa vantati nei confronti dell'odierno opponente in virtù del menzionato contratto di appalto.
Detto contratto di cessione, notificato al debitore ceduto in data 20 marzo 2012, è stato successivamente integrato con atto notarile datato 26 marzo 2013, registrato in pari data e anch'esso notificato a il successivo 29 marzo. Parte_1 Questione controversa tra le parti è, invece, quali sia l'esatto contenuto del contratto di cessione CP intervenuto tra e e, in particolare, se i crediti di cui alle Controparte_4
fatture n. 325/B del 31.03.2019, n. 326/B del 31.03.2019 e n. 442/B del 30.04.2019 dell'importo di
€ 37.048,93 siano stati anch'essi ceduti all'opposta.
Ciò in quanto, con motivo sostanzialmente unico di opposizione, ha eccepito di aver già Parte_1
adempiuto alla originaria creditrice in quanto quest'ultima, in virtù del disposto della clausola contenuta nell'art. 2 del contratto di cessione che le era stato notificato, sarebbe titolare dei crediti discendenti dal contratto di appalto del 7 aprile 2005 e sorti in epoca successiva all'atto integrativo della cessione del 26 marzo 2013 eccedenti l'importo di € 1.300.000,00.
La tesi è fondata.
La soluzione implica, necessariamente, la corretta interpretazione della volontà contrattuale delle parti.
Occorre preliminarmente rilevare che, sia nel contratto di cessione dei crediti datato 14 marzo
2012 che nel successivo atto integrativo, è indicato in premessa (la quale, per espressa previsione dei contraenti “è parte integrante e essenziale” del contratto “e ne costituisce il primo patto”) che
“la si è aggiudicata … la gara per le prestazioni del servizio Controparte_4
triennale di lavanolo per la Parte_4
… che pertanto, a seguito della detta aggiudicazione in data 16 settembre 2005 è stato
[...]
sottoscritto un contratto … successivamente più volte prorogato”.
Segue, poi, l'elenco dei singoli crediti da cedersi con la precisazione, in entrambi i documenti contrattuali, che è “dalle prestazioni relative a detto contratto, e alle successive proroghe” che
“derivano i crediti in seguito puntualmente descritti”.
In particolare, ai fini che qui rilevano, nell'atto integrativo del 26 marzo 2013, subito dopo l'elencazione dei crediti, le parti hanno convenuto la cessione, altresì, di “tutti i crediti che la stessa società vanterà nei confronti della Controparte_4 [...]
per le prestazioni derivanti dal contratto di cui Parte_4
alla superiore premessa”, ossia da quello stipulato in data 16 settembre 2005 e dalle successive proroghe di esso, “e fino a un importo massimo di € 1.300.000,00”.
Orbene, opina il Tribunale che la lettera della clausola pattizia non lasci adito a dubbio alcuno in ordine al fatto che la volontà dei contraenti fosse quello di limitare la validità e l'efficacia della cessione a un importo massimo, fissato per l'appunto in € 1.300.000,00.
A tal fine, del tutto neutro appare il richiamo alla disciplina legale, contenuto nel successivo art. 8 (“la cessione viene effettuata ai sensi degli artt. 1260 e ss. e del cod. civ. e, più in generale, ai sensi della legge 52/91”) e invocato dall'opposta per dimostrare di essere titolare dei crediti per cui è causa.
Con la menzionata clausola, infatti, le parti non hanno evidentemente inteso altro che ribadire che l'operazione da loro posta in essere, costituente una cessione di crediti, anche futuri, fosse soggetta alla specifica normativa in materia.
Ne consegue, che correttamente l'odierno opponente ha pagato alla società cedente i corrispettivi per le prestazioni eccedenti il limite di € 1.300.000,00, così come dimostrato dai mandati di pagamento in atti (docc.
8-9 in produzione di parte opponente).
Il pagamento, peraltro anticipato da una comunicazione effettuata alla originaria creditrice a mezzo mail del 23.5.2019 (cfr. doc. 10 in produzione di parte opponente), deve considerarsi senz'altro liberatorio perché conforme alla regolamentazione convenzionale voluta da cedente e cessionaria di cui il debitore era certamente edotto dal momento che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., gli era stato notificato sia l'atto di cessione che la successiva integrazione.
Appena aggiungendo che il caso dell'adempimento non dovuto in mano della cedente è stato CP specificamente contemplato e disciplinato da e laddove, Controparte_4
all'art. 11 dei due contratti, è stato convenuto che “laddove l'amministrazione sanitaria, debitore ceduto, dovesse per qualsiasi motivo adempiere l'obbligazione direttamente in favore della cedente, quest'ultima sarà obbligata a restituire alla cessionaria le somme eventualmente e rispettivamente riscosse entro 7 giorni dall'accredito”.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 2885/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 8 aprile 2021.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione dell'esito dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 11633/2021, così provvede:
A. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2885/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 8 aprile 2021;
B. condanna l'opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.109,00 (di cui € 3.809,00 per compensi ed € 300,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi