Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 22 marzo 2022
Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/06/2025, n. 11080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11080 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13417 del 2021, proposto da
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 326;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’avviso pubblico per la ricerca di esperti in ambiente da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU, CUP: Codice Template: 2111003 e di tutti gli atti esecutivi e applicativi ad esso presupposti e successivi, non conosciuti né conoscibili dalla parte ricorrente; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.11.2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 284 del 29.11.2021, recante “ riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ”, e relativi allegati; del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14.10.2021, recante “ modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR ”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 10.11.2021; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’avviso pubblico per la ricerca di esperti in ambiente da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU, CUP: Codice Template: 2111003 e di tutti gli atti esecutivi e applicativi ad esso presupposti e successivi, non conosciuti né conoscibili dalla parte ricorrente; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.11.2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 284 del 29.11.2021, recante “ riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ”, e relativi allegati; del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14.10.2021, recante “ modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR ”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 10.11.2021; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
La ricorrente ha esposto che “ con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021, pubblicato in GURI Serie Generale n. 284 del 29 novembre 2021, si è destinato il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economa e delle finanze, al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, … erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell’Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome” ” (cfr. pag. 3); che nell’ambito dei fabbisogni sottesi al reclutamento di professionisti ed esperti corrispondenti ai gruppi di procedure complesse “ il Ministro della Funzione pubblica ha bandito l’Avviso pubblico impugnato in questa sede, per Esperti in Ambiente richiedendo ad essi una esperienza, almeno quinquennale, in: attività di consulenza e di supporto tecnico – specialistico nella gestione delle attività di Valutazioni Ambientali (VIA e Screening) di progetti, piani e programmi (VAS); attività di consulenza e di supporto nella redazione e gestione di piani di carattere ambientale per enti pubblici territoriali (Piano Aria integrato; Piano di Tutela delle acque; Piani di Tutela dall’inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso); attività di consulenza e di supporto specialistico nella gestione di attività di valutazione delle componenti naturali, ambientali, paesaggistiche, culturali, socioeconomiche, demografiche e insediative del capitale territoriale; - attività di consulenza e di supporto specialistico nella gestione di attività di valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale di piani e programmi di competenza di enti pubblici territoriali e di valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività. Ai candidati era poi richiesta la conoscenza di: normativa nazionale e comunitaria per le procedure di VIA, VAS, AIA, AUA; normativa nazionale e comunitaria e Piani Nazionali per la sostenibilità ambientale, energia e clima. L’avviso per il conferimento di incarichi dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per un corrispettivo annuo lordo di euro 108.000,00, era limitato all’ambito territoriale delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia ” (cfr. pagg. 4 – 5); ha soggiunto che “ già in data 15 ottobre 2021 (…), in via preventiva, avendo visionato la bozza di DPCM, il Presidente della Federazione ricorrente aveva inoltrato all’intero Consiglio dei Ministri una comunicazione di “richiesta di inserimento delle professioni di chimico e fisico nel DPCM volto a disciplinare gli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse per il PNRR”, rivendicando espressamente: la competenza dei chimici definita con DPR 328/2001 e con riserva di legge dall’art. 16 del Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842; la competenza dei chimici e dei fisici come definiti dalla nota del Ministero della Salute prot. DG.Prof. 0051838-P-17/10/2019 del 17 ottobre 2019, ivi allegato, le attività svolte in ambito di procedure complessi di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, bonifiche, rinnovabili per chimici e per fisici ” (cfr. pag. 5): rilievi, infine, trasfusi nella successiva nota del 3.12.2021, con cui la Federazione ricorrente ha stigmatizzato il “ mancato inserimento delle due professioni di chimico e di fisico negli avvisi per esperti ambientali, nonostante sia pienamente riconosciuto che le competenze del chimico e del fisico hanno particolare valenza in ambito ambientale e chiedendo dunque la revoca degli avvisi già emessi ai fini della loro rettific a” (cfr. pag. 6).
Riaffermata la propria legittimazione a ricorrente, a fondamento del ricorso è stata dedotta la “ violazione degli artt. da 1 a 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; dell’art. 8 della 11 gennaio 2018, n. 3; del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; degli artt. 36 e ss. del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; della comunicazione del Ministero della salute prot. 51838-p-17 del 17 ottobre 2019; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contrarietà tra atti, arbitrarietà e sviamento ”.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento per la funzione pubblica (7.1.2022).
Con ordinanza collegiale n. 446 del 16 gennaio 2022 si è disposto di “ acquisire dal Dipartimento della funzione pubblica una dettagliata relazione, corredata della pertinente documentazione, dalla quale sia possibile evincere l’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione al fine di emanare l’avviso contestato, nonché l’ulteriore avviso riservato ai soli chimici e fisici menzionato dai ricorrenti ”.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1937 del 22 marzo 2022, con la seguente motivazione: “ ritenuto che il ricorso non presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, in quanto la procedura selettiva contestata, riferita al reclutamento di “esperti in ambiente”, non richiedeva l’iscrizione in specifici albi e, d’altro canto, i profili professionali individuati dall’Amministrazione appaiono riferiti ai fabbisogni rilevati, senza che da ciò possa desumersi il disconoscimento dell’esistenza di altre professionalità astrattamente dotate di competenze spendibili in materia ambientale ”.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 16 maggio 2025, la Federazione ricorrente ha, però, depositato una memoria (14.5.2025) nella quale ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto considerato, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO