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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1661/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti IS NT ed LI ET
contro
:
Controparte_1
Avv. Matteo De Martini
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (d'ora in poi, anche Controparte_1
) convenne avanti al Tribunale di Bologna la Controparte_1 Pt_1 Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle proprie coltivazioni di farro, grano, patate e legumi – quantificati in complessivi € 14.128 – causati da calpestio e raspamento di diverse specie di fauna selvatica, per lo più ungulati.
L affermò di agire nella qualità “sia di proprietaria che di affittuaria dei poderi siti Controparte_1 nel Comune di Castel di Casio (BO), identificati al foglio cat. n. 1, mappali n. 54 e 76, al foglio cat. n.
6, mappali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 47, 48, 49, 51, 52 e 68, nonché siti nel Comune di Gaggio Montano (BO), identificati al foglio cat. n. 6, mappali n. 209-225-238-429-515,
pagina 1 di 11 adibiti alla coltivazione di farro (bio), grano tenero (bio), grano duro (bio – grani antichi), patate e legumi (bio), ricompresi in zona A.T.C. BO 3” ed espose che:
- a seguito di un sopralluogo di verifica dei poderi, effettuato in data 1.4.2019, appurava ingenti danneggiamenti su buona parte dei terreni suindicati, causati come sopra;
- detti terreni erano privi di misure protettive, in quanto la richiesta di prevenzione inoltrata agli enti preposti non aveva avuto esito;
- in data 8.4.2019 inoltrava richiesta di risarcimento danni alla convenuta inviata per Pt_1 conoscenza anche ad “Ambito Territoriale di Caccia BO3” (di seguito anche “A.T.C.”), richiesta successivamente reiterata;
- la rigettava la richiesta imputando la responsabilità dei danni all'A.T.C. e pertanto non Pt_1 svolgeva attività istruttoria, né inviava offerte risarcitorie ed anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita restava senza esito;
- il perito agrario eseguiti diversi sopralluoghi, quantificava il danno subìto nel Persona_1 corso dell'intera annata agraria 2017/2018 in € 12.700.
In punto a legittimazione passiva, l'attrice precisò che all'indomani delle sentenze gemelle del febbraio
2016 della Suprema Corte – che, per la Regione avevano individuato nella Parte_1
Provincia/Città Metropolitana l'unico soggetto legittimato passivamente per le azioni di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica – la convenuta con L.R. n. 1 del 26.2.2016 aveva Pt_1 avocato a sé tutte le competenze precedentemente previste dalla L.R. n. 8/94 in capo alla
[...]
ed era quindi l'unico soggetto legittimato passivamente nei confronti delle Controparte_2 richieste risarcitorie aventi ad oggetto il danneggiamento di coltivazioni ad opera di fauna selvatica.
Pertanto, la era tenuta al risarcimento sia per responsabilità oggettiva sia ex art.2043 c.c. per la Pt_1 condotta omissiva consistita nel non aver posto in essere misure idonee a prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi, non avere periziato i danni nei termini previsti dalla L.R. 8/1994, non avere formulato offerte risarcitorie e per non avere aderito alla richiesta di negoziazione assistita.
La non aveva nemmeno assicurato idonei interventi di prevenzione, né di propria iniziativa, né Pt_1
a richiesta di parte attrice e tale condotta aveva contribuito prima all'aumento del rischio e poi alla verificazione del danno e al suo aggravamento.
L'onere di prevenzione imposto per legge all'ente pubblico non poteva ritenersi assolto con l'istituzione di un fondo minimale, comunque foriero di disparità di trattamento tra le poche aziende premiate e le tante escluse dalla graduatoria.
Si costituì la contestando le domande di cui chiese il rigetto. Parte_1
Nello specifico, in via preliminare, eccepì: pagina 2 di 11 - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alle pretese e alle domande avanzate in giudizio, non avendo la stessa minimamente dimostrato di essere proprietaria o affittuaria dei terreni elencati in atto di citazione;
- la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né legittimata ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennizzo o contributo pubblico previsto ex lege in caso di danni alle colture agricole, compito spettante all'Ambito Territoriale di Caccia
BO 3 nel cui ambito territoriale ricadevano tutti i terreni elencati dall'attrice; alla Pt_1 infatti, spettava unicamente la programmazione generale e il coordinamento della pianificazione faunistico venatoria, senza alcuna funzione gestionale, quest'ultima spettante, ai sensi di legge, alle Province e, per quanto concerne gli aspetti operativi, agli Ambiti Territoriali di Caccia;
né la normativa prevedeva interventi sostitutivi da parte della nella fase di attuazione della Pt_1 pianificazione, avendo la stessa già eseguito quanto di sua spettanza con l'approvazione della
Carta delle Vocazioni faunistiche, del Piano Faunistico Venatorio Regionale, del Calendario
Venatorio e dei Piani di prelievo degli ungulati.
In merito all'an debeatur, contestò la ricostruzione dei fatti descritta dall'attrice, in quanto non provata, non avendo la medesima fornito alcun elemento utile per affermare la sussistenza di una responsabilità colposa in capo alla nonostante la necessità evidenziata dagli orientamenti giurisprudenziali Pt_1 della Cassazione, in tema di responsabilità aquiliana, della prova certa da parte dell'attrice dell'esistenza di una condotta colposa in capo alla parte convenuta, afferente sia all'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento, sia alla mancata adozione da parte dell'agente della condotta richiesta dalla norma.
Spettava poi ai coltivatori adottare diligentemente le misure necessarie per evitare il danneggiamento di piante e colture sussistendo pertanto, in caso di accoglimento, la colpa dell' ex art. Controparte_1
1227 comma secondo c.c.
Contestò altresì la quantificazione del danno, in quanto sovrastimata e non provata, non potendo la perizia di parte costituire prova, comunque non opponibile alla in assenza di un accertamento Pt_1 tecnico preventivo nell'immediatezza dei fatti, con conseguente impossibilità attuale di accertare l'effettivo danno subìto.
Il Tribunale non autorizzò la chiamata in causa di A.T.C. BO 3, richiesta dalla Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa fu istruita mediante prova per testi ed una
CTU estimativa dei danni subiti dall'attrice.
Con il deposito della prima memoria istruttoria, l'attrice, a parziale integrazione dei termini della domanda, chiese “in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della pagina 3 di 11 domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale sopra formulata, riconoscere a parte attrice la tutela indennitaria prevista dalla L. n. 157/1992 e dalla L. Reg. E.R. n. 8/1994, seguendo
l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite 22348/2014 ed ulteriormente confermato da Cass. 2374/2016 e 2375/2016, che riconosce un diritto compensativo all'indennizzo sulla base della mera disponibilità patrimoniale del Fondo regionale, al di là di una valutazione sulla condotta dell'ente”.
Con sentenza n. 585/2023, il Tribunale di Bologna, rigettate le eccezioni preliminari e la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., accolse la domanda di pagamento dell'indennizzo di cui agli artt. 17 e 18
L.R. n. 8/1994 e art. 26 L. n. 157/1992 e regolò le spese secondo soccombenza.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, il giudice ritenne adeguata la prova fornita da parte attrice mediante la produzione del piano colturale dalla stessa presentato al “Centro Assistenza Agricola” (in sigla, C.A.A.).
Il Tribunale riconobbe, in lume delle modifiche apportate dalla L.R. n. 1/2016, la quale unico Pt_1 soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte da terzi per le riparazioni di danni provocati a terreni e coltivazioni da fauna selvatica.
In ordine alla domanda risarcitoria, il giudice aderì all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di danni procurati alla produzione agricola e agli allevamenti da parte della fauna selvatica, debba farsi applicazione dell'art. 2043 c.c., ricadendo in capo al danneggiato provare la condotta colposa dell'ente pubblico, causalmente efficiente rispetto al danno.
Così qualificata la domanda, il Tribunale escluse nella fattispecie la responsabilità aquiliana della non essendo dimostrata la concreta condotta omissiva dell'ente ed il nesso di causalità, Pt_1 mentre riconobbe i presupposti per il diritto all'indennizzo di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 8/1994
e art. 26 co. 1 della L. n. 157/1992 al cui pagamento condannò la convenuta Pt_1
La ha proposto appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita l' contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 25.7.2025.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “Violazione ed errata applicazione degli articoli 100 c.p.c., 2697 c.c. e 1227, secondo comma, c.c.”
pagina 4 di 11 Il Tribunale ha correttamente affermato che parte attrice non è stata in grado di dimostrare in cosa consistesse la concreta condotta omissiva della e il nesso di causalità fra la condotta e l'evento Pt_1 dannoso, ma, ancora prima, avrebbe dovuto dichiarare l'assoluta carenza di prova di quanto apoditticamente asserito dall'attrice negli atti processuali, sebbene sulla stessa incombesse esclusivamente l'onere di dimostrare: di essere effettiva proprietaria o detentore qualificato della cosa danneggiata, che il danno era stato causato effettivamente da animali selvatici ed il nesso causale.
Il Giudice di prime cure, invece, ha erroneamente ritenuto che l'attrice avesse provato la titolarità dei terreni avendo prodotto “… il piano colturale dell' . Si tratta di un documento, come confermato CP_1 dal teste (dipendente della “contenente le colture che sono coltivate nelle Tes_1 Pt_1 particelle che sono detenute dal produttore. Le superfici che sono indicate in detto documento sono estratte dalla anagrafe delle aziende agricole. L'anagrafe è gestita dai CAA nel senso che il produttore presenta al CAA la documentazione legata al possesso o ai contratti di affitto su questi terreni”.
L'eccezione risulta quindi infondata avendo parte attrice provato la titolarità dei terreni”.
In realtà, il primo Giudice non ha tenuto in considerazione quanto ulteriormente precisato dal suddetto teste e cioè che “il piano colturale è una dichiarazione che viene presentata dal Tes_1 produttore tramite il CAA – Centro Assistenza agricola, che ha un rapporto con il produttore che lo delega a presentare il documento all'amministrazione” ed è di palmare evidenza che una mera dichiarazione dell'attrice non può certamente provare la sua stessa legittimazione/titolarità attiva. E i
Centri Assistenza Agricola sono soggetti privati che svolgono mere attività di assistenza agli agricoltori, senza qualsivoglia potere certificativo.
L'appellata risulta, pertanto, carente di legittimazione/titolarità attiva che, per pacifica giurisprudenza,
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla ed è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Pertanto, “… posto che nel giudizio di prime cure l'attrice non ha dimostrato di essere proprietaria/affittuaria dei “poderi” elencati in atto di citazione, né che quei terreni fossero effettivamente coltivati con le colture indicate”, l'appellante chiede che la pronuncia impugnata sia riformata nella parte in cui non ha accertato e/o dichiarato la carenza di legittimazione/titolarità attiva dell' attrice. Controparte_1
Ancora, quanto alla prova che il danno sia stato effettivamente causato da animali selvatici e che vi sia nesso causale, l'attrice non ha dimostrato la dinamica dell'evento dannoso, né che i danneggiamenti sui terreni agricoli siano stati effettivamente cagionati da calpestio e raspamento di diverse specie di fauna selvatica, per lo più ungulati, né che gli animali, non meglio individuati né identificati, appartengano alla fauna indicata nella L. n. 157/1992 e nella L.R. n. 8/1994. pagina 5 di 11 Non risultano sufficienti allo scopo né le prove testimoniali assunte, né la perizia di parte, peraltro redatta non nell'immediatezza dei fatti, così come nessun valore può essere attribuito alle fotografie prodotte dall'attrice in primo grado, in quanto relative solo a ristrette porzioni di terreno.
Né può sopperire alla carenza di prova l'espletata CTU, meramente esplorativa e redatta ben oltre tre anni dai dedotti danneggiamenti, che si basa solo sul contenuto della perizia di parte attrice.
La quantificazione dei danni, peraltro, è sovrastimata in quanto il CTU, di propria iniziativa, ha quantificato i presunti danni sul totale della superficie agricola utile dell'azienda, esorbitando dalla stessa domanda e considerando superfici ben superiori rispetto a quelle risultanti dalle fotografie.
La CTU è comunque viziata da inammissibilità e/o nullità assoluta per violazione delle norme che stabiliscono le preclusioni istruttorie, in quanto le numerose fotografie allegate alla consulenza non sono né quelle in formato “pdf” provenienti dal CTP di parte attrice, né quelle in formato “jpg” prodotte dall' con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. Controparte_1
Dunque, è stata utilizzata dal CTU documentazione non presente in atti e la Regione non ha mai autorizzato la tardiva produzione, oltre i termini preclusivi processuali, di ulteriori fotografie e/o documenti non tempestivamente prodotti da controparte, né ciò è stato debitamente richiesto e autorizzato dal giudice, previo contraddittorio tra le parti.
In ogni caso, la ha, in modo corretto ed esaustivo, eseguito quanto di propria competenza in Pt_1 materia di gestione e controllo della fauna selvatica, che non risulta oggetto di contestazione, e pertanto l'accadimento di cui si discute deve comunque considerarsi rientrante nell'alveo del caso fortuito, restando esclusa la responsabilità dell'ente regionale.
Inoltre, l'attrice non ha né allegato né provato le misure concretamente adottate per prevenire o evitare i danni ai poderi e, pertanto, non può comunque vantare alcun diritto risarcitorio essendo totalmente responsabile ex art. 1227, secondo comma, c.c. dei danni lamentati.
2) “Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n.
8/1994 e ss.mm.ii. Difetto di titolarità/legittimazione passiva della Regione . Parte_1
Titolarità/legittimazione passiva di 3.” CP_3
Il giudice avrebbe dovuto accertare la carenza di legittimazione passiva dell'ente regionale in relazione alla domanda di tutela indennitaria proposta dall' , in quanto relativa a danni cagionati Controparte_1 da specie di fauna selvatica comunque cacciabili, in aree non soggette a protezione.
I cervi ed i cinghiali e comunque gli altri ungulati presenti nei territori dell'A.T.C. BO 3 sono liberamente cacciabili, non sono protetti ed il loro prelievo – e, conseguentemente, ogni eventuale profilo di responsabilità quanto a danneggiamenti posti in essere dagli stessi – non dev'essere imputato alla ma esclusivamente all'A.T.C. BO 3. Pt_1
pagina 6 di 11 Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994, nonché conformemente alla normativa in materia, anche comunitaria, la Regione è competente solo riguardo agli oneri relativi ai contributi per i danni verificatisi in determinate zone non cacciabili, ovvero dei danni cagionati da animali protetti anche in zone cacciabili e non invece dei danni causati da ungulati o comunque animali non protetti in area cacciabile di competenza degli AA.TT.CC.
I poderi elencati in atto di citazione, per stessa dichiarazione dell'attrice in primo grado, sono tutti ricompresi in zone cacciabili di competenza dell'A.T.C. BO 3 e i pretesi danni sarebbero stati causati da calpestio e raspamento di diverse specie di fauna selvatica, per lo più ungulati, quindi da specie non protette;
pertanto, il giudice doveva porre l'indennizzo a carico dell'Ambito Territoriale di Caccia competente oppure dell' nel cui perimetro si sono verificati i danni alle Controparte_4 colture agricole, in quanto provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia.
D'altra parte, gli stessi atti interni dell' 3 ne confermano l'esclusiva legittimazione passiva CP_3 in materia di indennizzi per danni alle colture agricole in zone cacciabili.
Il giudice di prime cure motiva la legittimazione passiva della Parte_1 esclusivamente sulla base di un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (pronunce nn.
2374/2016 e 2375/2016) che è da ritenersi ormai pacificamente superato.
Peraltro, quanto alla domanda di manleva/regresso e/o di ripartizione pro quota dei danni eventualmente riconosciuti all' proposta in via subordinata nei confronti dell'A.T.C. Controparte_1
BO 3, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la può rivalersi, Pt_1 anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
3) “Violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione. Violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”. Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii.”
Ferma la carenza di legittimazione/titolarità passiva della relativamente alla domanda di tutela Pt_1 indennitaria formulata e acclarato che non è previsto normativamente un fondo della Regione Pt_2 destinato a erogare indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili di
[...] fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia, il fondo regionale nel caso di specie non potrebbe comunque erogare alcuna somma senza incorrere nella violazione della normativa comunitaria, visto pagina 7 di 11 che gli ungulati asseritamente responsabili del danno non rientrano tra le specie protette di fauna selvatica.
A differenza degli indennizzi erogati da enti privati, quali sono gli con proprie risorse, gli CP_5 indennizzi di competenza della Pubblica Amministrazione sono soggetti alla rigorosa disciplina degli
Aiuti di Stato, come confermato anche dalla Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e
Sviluppo Rurale con propria nota del 9 novembre 2017.
Non risultando allegato né provato che gli animali autori del danno rientrino tra le specie protette, sarebbe assolutamente illegittima l'erogazione di indennizzi in violazione della normativa comunitaria e nazionale, tanto da integrare certamente danno erariale, oltre a far scattare la cosiddetta clausola comunitaria Deggendorf, che vieta l'erogazione di qualsivoglia forma di aiuto a imprese che devono restituire precedenti aiuti illegali e incompatibili con le norme del Trattato UE.
***
Il primo motivo, che ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, previa riqualificazione della stessa, è fondato.
La legittimazione attiva è la titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
L nel proprio atto introduttivo allega di agire “sia nella qualità di Controparte_1 proprietaria che di affittuaria” dei terreni dalla medesima elencati per il risarcimento dei danni a tali terreni provocati dalla fauna.
La odierna appellante, fin dalla comparsa di risposta in primo grado ha Parte_1 sollevato specifica eccezione sul punto, reiterata nelle successive difese, sul rilievo che l' CP_1
“non ha minimamente dimostrato di essere proprietaria o affittuaria dei terreni elencati in
[...] atto di citazione”.
Orbene, in disparte il fatto che allegando di agire “sia nella qualità di proprietaria che di affittuaria”, senza alcun'altra specificazione in relazione a ciascuno dei mappali catastali, la domanda proposta dall' è affetta da significativa indeterminatezza – difettando la descrizione precisa Controparte_1 delle particelle di cui si afferma proprietaria e di quelle di cui si afferma affittuaria – in ogni caso, sussiste la legittimazione attiva dell' in quanto la stessa chiede di condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dai terreni di cui prospetta di essere, in parte, proprietaria e, Pt_1 per la restante parte, affittuaria. Dunque, agisce a tutela di un diritto di cui si afferma titolare.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso sollevata dalla quindi, non Pt_1 attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia.
Così riqualificata l'eccezione sollevata dall'ente, occorre delibare nel merito la relativa questione. pagina 8 di 11 A fronte della precisa contestazione circa l'assoluto difetto di prova della qualità di proprietaria e di quella di affittuaria, l'attrice non ha fornito adeguata prova del proprio titolo risultando la documentazione agli atti prodotta, insufficiente ed inidonea allo scopo.
Infatti, a comprovare le prospettate qualità di proprietaria e di affittuaria, l' ha Controparte_1 unicamente depositato il “Piano colturale unico – Reg. Dm 162 del 12/01” che essa stessa compilò nel
2019 per presentarlo ad AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni per l' tramite Parte_1 il Centro Assistenza (CAA). Si tratta quindi di una dichiarazione proveniente dallo stesso CP_1 soggetto interessato a farla valere circa la titolarità in capo a sé del diritto di proprietà o la propria qualità di affittuario di terreni e, pertanto, ancorché presentata ad un ufficio pubblico per il tramite di un soggetto privato a ciò delegato, non ha alcun valore probatorio in giudizio.
Infatti, i CAA, istituiti con il D.Lgs. n. 165 del 1999 per agevolare i rapporti tra gli agricoltori e gli enti pubblici ed attualmente regolati dall'art. 6 D.Lgs. del 21.5.2018 n. 74, sono soggetti di diritto privato con potere certificativo limitato alle attività previste dall'articolo stesso, come risulta chiaramente dai commi 2-3 e, in specie, dal comma 4 della norma:
“2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.
3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali …
4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo”.
La norma che riconosce siffatto potere certificativo ai CAA, del tutto circoscritto ed eccezionale, non può certamente estendersi ad ambiti diversi dalla attività previste dall'art. 6 in esame e AGREA, agenzia della esegue controlli – successivi alla presentazione del Piano colturale unico redatto Pt_1 dall'interessato – anche sull'uso del suolo con lo strumento denominato GIS (Sistema Informativo
Geografico), ma non sui titoli di proprietà o di affitto. pagina 9 di 11 Tanto emerge dall'escussione del teste direttore di AGREA, agenzia della Regione Tes_1
– le cui dichiarazioni il primo giudice non ha esaminato compiutamente e Parte_1 correttamente – avendo egli riferito che “il piano colturale è una dichiarazione che viene presentata dal produttore tramite il CAA - Centro Assistenza agricola, che ha un rapporto con il produttore che lo delega a presentare il documento all'amministrazione. Il contenuto di questo documento riguarda le colture che sono coltivate nelle particelle che sono detenute dal produttore … Le superfici che sono indicate in detto documento sono tratte dalla anagrafe delle aziende agricole. L'anagrafe è gestita dai
CAA nel senso che il produttore presenta al CAA la documentazione legata al possesso o ai contratti di affitto su questi terreni. I CAA hanno la responsabilità di detenere gli elementi che giustificano questa detenzione e li trasferisce in una banca dati che è quella alla quale il nostro sistema informativo di
AGREA prende tutte le informazioni e su questo documento il produttore va ad aggiungere gli usi colturali.
A.D.R: i dati che vengono dichiarati in questo documento vengono utilizzati per le diverse linee di aiuto. Le domande vengono sottoposte a dei controlli anche sull'uso del suolo, su uno strumento chiamato GIS Sistema informativo geografico che rappresenta quello che a noi risulta dell'azienda.
Noi esercitiamo una azione di controllo. Sei i dati non collimano applichiamo delle decurtazioni”.
Da ultimo, a conferma della confusa allegazione dell' genericamente definitasi sia Controparte_1 proprietaria che affittuaria, senza ulteriori precisazioni, e della carenza di prova, si osserva che nella relazione del per. agr. depositata in allegato alla citazione di primo grado, si legge: Persona_1
“Tutti i terreni sono in affitto” senza altra indicazione. Orbene, tale laconica indicazione del consulente di parte o contraddice l'assunto della stessa che si è indicata anche come proprietaria Controparte_1
(sebbene non precisi di quali terreni) oppure sta a significare che l'attrice ha affittato a terzi tutti i terreni e quindi non ha subito alcun danno.
In conclusione, a fronte della precisa e mai abbandonata contestazione, gravava sull'attrice l'onere di provare preciso titolo di proprietà o di affitto e la stessa non lo ha assolto.
In difetto, i danni alle coltivazioni – anche ritenendoli causati da fauna selvatica – su terreni di cui l'attrice non ha provato di essere proprietaria o affittuaria non costituisce un danno risarcibile.
Pertanto, il motivo è fondato e tanto assorbe l'esame delle restanti doglianze.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta e tenendo conto, per entrambi i gradi, della limitata attività istruttoria nonché dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando in totale accoglimento dell'appello proposto da riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 585/2023, Parte_1 rigetta la domanda di indennizzo proposta dall' e la condanna a Controparte_1 restituire alla tutte le somme dalla stessa versate in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 4.835 e per il presente grado di giudizio in € 5.000 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 16.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1661/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti IS NT ed LI ET
contro
:
Controparte_1
Avv. Matteo De Martini
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (d'ora in poi, anche Controparte_1
) convenne avanti al Tribunale di Bologna la Controparte_1 Pt_1 Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle proprie coltivazioni di farro, grano, patate e legumi – quantificati in complessivi € 14.128 – causati da calpestio e raspamento di diverse specie di fauna selvatica, per lo più ungulati.
L affermò di agire nella qualità “sia di proprietaria che di affittuaria dei poderi siti Controparte_1 nel Comune di Castel di Casio (BO), identificati al foglio cat. n. 1, mappali n. 54 e 76, al foglio cat. n.
6, mappali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 47, 48, 49, 51, 52 e 68, nonché siti nel Comune di Gaggio Montano (BO), identificati al foglio cat. n. 6, mappali n. 209-225-238-429-515,
pagina 1 di 11 adibiti alla coltivazione di farro (bio), grano tenero (bio), grano duro (bio – grani antichi), patate e legumi (bio), ricompresi in zona A.T.C. BO 3” ed espose che:
- a seguito di un sopralluogo di verifica dei poderi, effettuato in data 1.4.2019, appurava ingenti danneggiamenti su buona parte dei terreni suindicati, causati come sopra;
- detti terreni erano privi di misure protettive, in quanto la richiesta di prevenzione inoltrata agli enti preposti non aveva avuto esito;
- in data 8.4.2019 inoltrava richiesta di risarcimento danni alla convenuta inviata per Pt_1 conoscenza anche ad “Ambito Territoriale di Caccia BO3” (di seguito anche “A.T.C.”), richiesta successivamente reiterata;
- la rigettava la richiesta imputando la responsabilità dei danni all'A.T.C. e pertanto non Pt_1 svolgeva attività istruttoria, né inviava offerte risarcitorie ed anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita restava senza esito;
- il perito agrario eseguiti diversi sopralluoghi, quantificava il danno subìto nel Persona_1 corso dell'intera annata agraria 2017/2018 in € 12.700.
In punto a legittimazione passiva, l'attrice precisò che all'indomani delle sentenze gemelle del febbraio
2016 della Suprema Corte – che, per la Regione avevano individuato nella Parte_1
Provincia/Città Metropolitana l'unico soggetto legittimato passivamente per le azioni di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica – la convenuta con L.R. n. 1 del 26.2.2016 aveva Pt_1 avocato a sé tutte le competenze precedentemente previste dalla L.R. n. 8/94 in capo alla
[...]
ed era quindi l'unico soggetto legittimato passivamente nei confronti delle Controparte_2 richieste risarcitorie aventi ad oggetto il danneggiamento di coltivazioni ad opera di fauna selvatica.
Pertanto, la era tenuta al risarcimento sia per responsabilità oggettiva sia ex art.2043 c.c. per la Pt_1 condotta omissiva consistita nel non aver posto in essere misure idonee a prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi, non avere periziato i danni nei termini previsti dalla L.R. 8/1994, non avere formulato offerte risarcitorie e per non avere aderito alla richiesta di negoziazione assistita.
La non aveva nemmeno assicurato idonei interventi di prevenzione, né di propria iniziativa, né Pt_1
a richiesta di parte attrice e tale condotta aveva contribuito prima all'aumento del rischio e poi alla verificazione del danno e al suo aggravamento.
L'onere di prevenzione imposto per legge all'ente pubblico non poteva ritenersi assolto con l'istituzione di un fondo minimale, comunque foriero di disparità di trattamento tra le poche aziende premiate e le tante escluse dalla graduatoria.
Si costituì la contestando le domande di cui chiese il rigetto. Parte_1
Nello specifico, in via preliminare, eccepì: pagina 2 di 11 - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alle pretese e alle domande avanzate in giudizio, non avendo la stessa minimamente dimostrato di essere proprietaria o affittuaria dei terreni elencati in atto di citazione;
- la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né legittimata ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennizzo o contributo pubblico previsto ex lege in caso di danni alle colture agricole, compito spettante all'Ambito Territoriale di Caccia
BO 3 nel cui ambito territoriale ricadevano tutti i terreni elencati dall'attrice; alla Pt_1 infatti, spettava unicamente la programmazione generale e il coordinamento della pianificazione faunistico venatoria, senza alcuna funzione gestionale, quest'ultima spettante, ai sensi di legge, alle Province e, per quanto concerne gli aspetti operativi, agli Ambiti Territoriali di Caccia;
né la normativa prevedeva interventi sostitutivi da parte della nella fase di attuazione della Pt_1 pianificazione, avendo la stessa già eseguito quanto di sua spettanza con l'approvazione della
Carta delle Vocazioni faunistiche, del Piano Faunistico Venatorio Regionale, del Calendario
Venatorio e dei Piani di prelievo degli ungulati.
In merito all'an debeatur, contestò la ricostruzione dei fatti descritta dall'attrice, in quanto non provata, non avendo la medesima fornito alcun elemento utile per affermare la sussistenza di una responsabilità colposa in capo alla nonostante la necessità evidenziata dagli orientamenti giurisprudenziali Pt_1 della Cassazione, in tema di responsabilità aquiliana, della prova certa da parte dell'attrice dell'esistenza di una condotta colposa in capo alla parte convenuta, afferente sia all'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento, sia alla mancata adozione da parte dell'agente della condotta richiesta dalla norma.
Spettava poi ai coltivatori adottare diligentemente le misure necessarie per evitare il danneggiamento di piante e colture sussistendo pertanto, in caso di accoglimento, la colpa dell' ex art. Controparte_1
1227 comma secondo c.c.
Contestò altresì la quantificazione del danno, in quanto sovrastimata e non provata, non potendo la perizia di parte costituire prova, comunque non opponibile alla in assenza di un accertamento Pt_1 tecnico preventivo nell'immediatezza dei fatti, con conseguente impossibilità attuale di accertare l'effettivo danno subìto.
Il Tribunale non autorizzò la chiamata in causa di A.T.C. BO 3, richiesta dalla Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa fu istruita mediante prova per testi ed una
CTU estimativa dei danni subiti dall'attrice.
Con il deposito della prima memoria istruttoria, l'attrice, a parziale integrazione dei termini della domanda, chiese “in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della pagina 3 di 11 domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale sopra formulata, riconoscere a parte attrice la tutela indennitaria prevista dalla L. n. 157/1992 e dalla L. Reg. E.R. n. 8/1994, seguendo
l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite 22348/2014 ed ulteriormente confermato da Cass. 2374/2016 e 2375/2016, che riconosce un diritto compensativo all'indennizzo sulla base della mera disponibilità patrimoniale del Fondo regionale, al di là di una valutazione sulla condotta dell'ente”.
Con sentenza n. 585/2023, il Tribunale di Bologna, rigettate le eccezioni preliminari e la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., accolse la domanda di pagamento dell'indennizzo di cui agli artt. 17 e 18
L.R. n. 8/1994 e art. 26 L. n. 157/1992 e regolò le spese secondo soccombenza.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, il giudice ritenne adeguata la prova fornita da parte attrice mediante la produzione del piano colturale dalla stessa presentato al “Centro Assistenza Agricola” (in sigla, C.A.A.).
Il Tribunale riconobbe, in lume delle modifiche apportate dalla L.R. n. 1/2016, la quale unico Pt_1 soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte da terzi per le riparazioni di danni provocati a terreni e coltivazioni da fauna selvatica.
In ordine alla domanda risarcitoria, il giudice aderì all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di danni procurati alla produzione agricola e agli allevamenti da parte della fauna selvatica, debba farsi applicazione dell'art. 2043 c.c., ricadendo in capo al danneggiato provare la condotta colposa dell'ente pubblico, causalmente efficiente rispetto al danno.
Così qualificata la domanda, il Tribunale escluse nella fattispecie la responsabilità aquiliana della non essendo dimostrata la concreta condotta omissiva dell'ente ed il nesso di causalità, Pt_1 mentre riconobbe i presupposti per il diritto all'indennizzo di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 8/1994
e art. 26 co. 1 della L. n. 157/1992 al cui pagamento condannò la convenuta Pt_1
La ha proposto appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita l' contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 25.7.2025.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “Violazione ed errata applicazione degli articoli 100 c.p.c., 2697 c.c. e 1227, secondo comma, c.c.”
pagina 4 di 11 Il Tribunale ha correttamente affermato che parte attrice non è stata in grado di dimostrare in cosa consistesse la concreta condotta omissiva della e il nesso di causalità fra la condotta e l'evento Pt_1 dannoso, ma, ancora prima, avrebbe dovuto dichiarare l'assoluta carenza di prova di quanto apoditticamente asserito dall'attrice negli atti processuali, sebbene sulla stessa incombesse esclusivamente l'onere di dimostrare: di essere effettiva proprietaria o detentore qualificato della cosa danneggiata, che il danno era stato causato effettivamente da animali selvatici ed il nesso causale.
Il Giudice di prime cure, invece, ha erroneamente ritenuto che l'attrice avesse provato la titolarità dei terreni avendo prodotto “… il piano colturale dell' . Si tratta di un documento, come confermato CP_1 dal teste (dipendente della “contenente le colture che sono coltivate nelle Tes_1 Pt_1 particelle che sono detenute dal produttore. Le superfici che sono indicate in detto documento sono estratte dalla anagrafe delle aziende agricole. L'anagrafe è gestita dai CAA nel senso che il produttore presenta al CAA la documentazione legata al possesso o ai contratti di affitto su questi terreni”.
L'eccezione risulta quindi infondata avendo parte attrice provato la titolarità dei terreni”.
In realtà, il primo Giudice non ha tenuto in considerazione quanto ulteriormente precisato dal suddetto teste e cioè che “il piano colturale è una dichiarazione che viene presentata dal Tes_1 produttore tramite il CAA – Centro Assistenza agricola, che ha un rapporto con il produttore che lo delega a presentare il documento all'amministrazione” ed è di palmare evidenza che una mera dichiarazione dell'attrice non può certamente provare la sua stessa legittimazione/titolarità attiva. E i
Centri Assistenza Agricola sono soggetti privati che svolgono mere attività di assistenza agli agricoltori, senza qualsivoglia potere certificativo.
L'appellata risulta, pertanto, carente di legittimazione/titolarità attiva che, per pacifica giurisprudenza,
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla ed è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Pertanto, “… posto che nel giudizio di prime cure l'attrice non ha dimostrato di essere proprietaria/affittuaria dei “poderi” elencati in atto di citazione, né che quei terreni fossero effettivamente coltivati con le colture indicate”, l'appellante chiede che la pronuncia impugnata sia riformata nella parte in cui non ha accertato e/o dichiarato la carenza di legittimazione/titolarità attiva dell' attrice. Controparte_1
Ancora, quanto alla prova che il danno sia stato effettivamente causato da animali selvatici e che vi sia nesso causale, l'attrice non ha dimostrato la dinamica dell'evento dannoso, né che i danneggiamenti sui terreni agricoli siano stati effettivamente cagionati da calpestio e raspamento di diverse specie di fauna selvatica, per lo più ungulati, né che gli animali, non meglio individuati né identificati, appartengano alla fauna indicata nella L. n. 157/1992 e nella L.R. n. 8/1994. pagina 5 di 11 Non risultano sufficienti allo scopo né le prove testimoniali assunte, né la perizia di parte, peraltro redatta non nell'immediatezza dei fatti, così come nessun valore può essere attribuito alle fotografie prodotte dall'attrice in primo grado, in quanto relative solo a ristrette porzioni di terreno.
Né può sopperire alla carenza di prova l'espletata CTU, meramente esplorativa e redatta ben oltre tre anni dai dedotti danneggiamenti, che si basa solo sul contenuto della perizia di parte attrice.
La quantificazione dei danni, peraltro, è sovrastimata in quanto il CTU, di propria iniziativa, ha quantificato i presunti danni sul totale della superficie agricola utile dell'azienda, esorbitando dalla stessa domanda e considerando superfici ben superiori rispetto a quelle risultanti dalle fotografie.
La CTU è comunque viziata da inammissibilità e/o nullità assoluta per violazione delle norme che stabiliscono le preclusioni istruttorie, in quanto le numerose fotografie allegate alla consulenza non sono né quelle in formato “pdf” provenienti dal CTP di parte attrice, né quelle in formato “jpg” prodotte dall' con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. Controparte_1
Dunque, è stata utilizzata dal CTU documentazione non presente in atti e la Regione non ha mai autorizzato la tardiva produzione, oltre i termini preclusivi processuali, di ulteriori fotografie e/o documenti non tempestivamente prodotti da controparte, né ciò è stato debitamente richiesto e autorizzato dal giudice, previo contraddittorio tra le parti.
In ogni caso, la ha, in modo corretto ed esaustivo, eseguito quanto di propria competenza in Pt_1 materia di gestione e controllo della fauna selvatica, che non risulta oggetto di contestazione, e pertanto l'accadimento di cui si discute deve comunque considerarsi rientrante nell'alveo del caso fortuito, restando esclusa la responsabilità dell'ente regionale.
Inoltre, l'attrice non ha né allegato né provato le misure concretamente adottate per prevenire o evitare i danni ai poderi e, pertanto, non può comunque vantare alcun diritto risarcitorio essendo totalmente responsabile ex art. 1227, secondo comma, c.c. dei danni lamentati.
2) “Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n.
8/1994 e ss.mm.ii. Difetto di titolarità/legittimazione passiva della Regione . Parte_1
Titolarità/legittimazione passiva di 3.” CP_3
Il giudice avrebbe dovuto accertare la carenza di legittimazione passiva dell'ente regionale in relazione alla domanda di tutela indennitaria proposta dall' , in quanto relativa a danni cagionati Controparte_1 da specie di fauna selvatica comunque cacciabili, in aree non soggette a protezione.
I cervi ed i cinghiali e comunque gli altri ungulati presenti nei territori dell'A.T.C. BO 3 sono liberamente cacciabili, non sono protetti ed il loro prelievo – e, conseguentemente, ogni eventuale profilo di responsabilità quanto a danneggiamenti posti in essere dagli stessi – non dev'essere imputato alla ma esclusivamente all'A.T.C. BO 3. Pt_1
pagina 6 di 11 Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994, nonché conformemente alla normativa in materia, anche comunitaria, la Regione è competente solo riguardo agli oneri relativi ai contributi per i danni verificatisi in determinate zone non cacciabili, ovvero dei danni cagionati da animali protetti anche in zone cacciabili e non invece dei danni causati da ungulati o comunque animali non protetti in area cacciabile di competenza degli AA.TT.CC.
I poderi elencati in atto di citazione, per stessa dichiarazione dell'attrice in primo grado, sono tutti ricompresi in zone cacciabili di competenza dell'A.T.C. BO 3 e i pretesi danni sarebbero stati causati da calpestio e raspamento di diverse specie di fauna selvatica, per lo più ungulati, quindi da specie non protette;
pertanto, il giudice doveva porre l'indennizzo a carico dell'Ambito Territoriale di Caccia competente oppure dell' nel cui perimetro si sono verificati i danni alle Controparte_4 colture agricole, in quanto provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia.
D'altra parte, gli stessi atti interni dell' 3 ne confermano l'esclusiva legittimazione passiva CP_3 in materia di indennizzi per danni alle colture agricole in zone cacciabili.
Il giudice di prime cure motiva la legittimazione passiva della Parte_1 esclusivamente sulla base di un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (pronunce nn.
2374/2016 e 2375/2016) che è da ritenersi ormai pacificamente superato.
Peraltro, quanto alla domanda di manleva/regresso e/o di ripartizione pro quota dei danni eventualmente riconosciuti all' proposta in via subordinata nei confronti dell'A.T.C. Controparte_1
BO 3, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la può rivalersi, Pt_1 anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
3) “Violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione. Violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”. Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii.”
Ferma la carenza di legittimazione/titolarità passiva della relativamente alla domanda di tutela Pt_1 indennitaria formulata e acclarato che non è previsto normativamente un fondo della Regione Pt_2 destinato a erogare indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili di
[...] fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia, il fondo regionale nel caso di specie non potrebbe comunque erogare alcuna somma senza incorrere nella violazione della normativa comunitaria, visto pagina 7 di 11 che gli ungulati asseritamente responsabili del danno non rientrano tra le specie protette di fauna selvatica.
A differenza degli indennizzi erogati da enti privati, quali sono gli con proprie risorse, gli CP_5 indennizzi di competenza della Pubblica Amministrazione sono soggetti alla rigorosa disciplina degli
Aiuti di Stato, come confermato anche dalla Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e
Sviluppo Rurale con propria nota del 9 novembre 2017.
Non risultando allegato né provato che gli animali autori del danno rientrino tra le specie protette, sarebbe assolutamente illegittima l'erogazione di indennizzi in violazione della normativa comunitaria e nazionale, tanto da integrare certamente danno erariale, oltre a far scattare la cosiddetta clausola comunitaria Deggendorf, che vieta l'erogazione di qualsivoglia forma di aiuto a imprese che devono restituire precedenti aiuti illegali e incompatibili con le norme del Trattato UE.
***
Il primo motivo, che ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, previa riqualificazione della stessa, è fondato.
La legittimazione attiva è la titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
L nel proprio atto introduttivo allega di agire “sia nella qualità di Controparte_1 proprietaria che di affittuaria” dei terreni dalla medesima elencati per il risarcimento dei danni a tali terreni provocati dalla fauna.
La odierna appellante, fin dalla comparsa di risposta in primo grado ha Parte_1 sollevato specifica eccezione sul punto, reiterata nelle successive difese, sul rilievo che l' CP_1
“non ha minimamente dimostrato di essere proprietaria o affittuaria dei terreni elencati in
[...] atto di citazione”.
Orbene, in disparte il fatto che allegando di agire “sia nella qualità di proprietaria che di affittuaria”, senza alcun'altra specificazione in relazione a ciascuno dei mappali catastali, la domanda proposta dall' è affetta da significativa indeterminatezza – difettando la descrizione precisa Controparte_1 delle particelle di cui si afferma proprietaria e di quelle di cui si afferma affittuaria – in ogni caso, sussiste la legittimazione attiva dell' in quanto la stessa chiede di condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dai terreni di cui prospetta di essere, in parte, proprietaria e, Pt_1 per la restante parte, affittuaria. Dunque, agisce a tutela di un diritto di cui si afferma titolare.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso sollevata dalla quindi, non Pt_1 attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia.
Così riqualificata l'eccezione sollevata dall'ente, occorre delibare nel merito la relativa questione. pagina 8 di 11 A fronte della precisa contestazione circa l'assoluto difetto di prova della qualità di proprietaria e di quella di affittuaria, l'attrice non ha fornito adeguata prova del proprio titolo risultando la documentazione agli atti prodotta, insufficiente ed inidonea allo scopo.
Infatti, a comprovare le prospettate qualità di proprietaria e di affittuaria, l' ha Controparte_1 unicamente depositato il “Piano colturale unico – Reg. Dm 162 del 12/01” che essa stessa compilò nel
2019 per presentarlo ad AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni per l' tramite Parte_1 il Centro Assistenza (CAA). Si tratta quindi di una dichiarazione proveniente dallo stesso CP_1 soggetto interessato a farla valere circa la titolarità in capo a sé del diritto di proprietà o la propria qualità di affittuario di terreni e, pertanto, ancorché presentata ad un ufficio pubblico per il tramite di un soggetto privato a ciò delegato, non ha alcun valore probatorio in giudizio.
Infatti, i CAA, istituiti con il D.Lgs. n. 165 del 1999 per agevolare i rapporti tra gli agricoltori e gli enti pubblici ed attualmente regolati dall'art. 6 D.Lgs. del 21.5.2018 n. 74, sono soggetti di diritto privato con potere certificativo limitato alle attività previste dall'articolo stesso, come risulta chiaramente dai commi 2-3 e, in specie, dal comma 4 della norma:
“2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.
3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali …
4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo”.
La norma che riconosce siffatto potere certificativo ai CAA, del tutto circoscritto ed eccezionale, non può certamente estendersi ad ambiti diversi dalla attività previste dall'art. 6 in esame e AGREA, agenzia della esegue controlli – successivi alla presentazione del Piano colturale unico redatto Pt_1 dall'interessato – anche sull'uso del suolo con lo strumento denominato GIS (Sistema Informativo
Geografico), ma non sui titoli di proprietà o di affitto. pagina 9 di 11 Tanto emerge dall'escussione del teste direttore di AGREA, agenzia della Regione Tes_1
– le cui dichiarazioni il primo giudice non ha esaminato compiutamente e Parte_1 correttamente – avendo egli riferito che “il piano colturale è una dichiarazione che viene presentata dal produttore tramite il CAA - Centro Assistenza agricola, che ha un rapporto con il produttore che lo delega a presentare il documento all'amministrazione. Il contenuto di questo documento riguarda le colture che sono coltivate nelle particelle che sono detenute dal produttore … Le superfici che sono indicate in detto documento sono tratte dalla anagrafe delle aziende agricole. L'anagrafe è gestita dai
CAA nel senso che il produttore presenta al CAA la documentazione legata al possesso o ai contratti di affitto su questi terreni. I CAA hanno la responsabilità di detenere gli elementi che giustificano questa detenzione e li trasferisce in una banca dati che è quella alla quale il nostro sistema informativo di
AGREA prende tutte le informazioni e su questo documento il produttore va ad aggiungere gli usi colturali.
A.D.R: i dati che vengono dichiarati in questo documento vengono utilizzati per le diverse linee di aiuto. Le domande vengono sottoposte a dei controlli anche sull'uso del suolo, su uno strumento chiamato GIS Sistema informativo geografico che rappresenta quello che a noi risulta dell'azienda.
Noi esercitiamo una azione di controllo. Sei i dati non collimano applichiamo delle decurtazioni”.
Da ultimo, a conferma della confusa allegazione dell' genericamente definitasi sia Controparte_1 proprietaria che affittuaria, senza ulteriori precisazioni, e della carenza di prova, si osserva che nella relazione del per. agr. depositata in allegato alla citazione di primo grado, si legge: Persona_1
“Tutti i terreni sono in affitto” senza altra indicazione. Orbene, tale laconica indicazione del consulente di parte o contraddice l'assunto della stessa che si è indicata anche come proprietaria Controparte_1
(sebbene non precisi di quali terreni) oppure sta a significare che l'attrice ha affittato a terzi tutti i terreni e quindi non ha subito alcun danno.
In conclusione, a fronte della precisa e mai abbandonata contestazione, gravava sull'attrice l'onere di provare preciso titolo di proprietà o di affitto e la stessa non lo ha assolto.
In difetto, i danni alle coltivazioni – anche ritenendoli causati da fauna selvatica – su terreni di cui l'attrice non ha provato di essere proprietaria o affittuaria non costituisce un danno risarcibile.
Pertanto, il motivo è fondato e tanto assorbe l'esame delle restanti doglianze.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta e tenendo conto, per entrambi i gradi, della limitata attività istruttoria nonché dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando in totale accoglimento dell'appello proposto da riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 585/2023, Parte_1 rigetta la domanda di indennizzo proposta dall' e la condanna a Controparte_1 restituire alla tutte le somme dalla stessa versate in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 4.835 e per il presente grado di giudizio in € 5.000 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 16.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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