Articolo 18 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 17Articolo 20
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 18. (Domanda di rinnovazione del marchio) 1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall' ((articolo)) 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonche' il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione e' richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. 2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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