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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1371/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 1371/2024;
avente a oggetto: “altri istituti relativi alle successioni”;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Michele P.IVA_1
PP (C.F. ), con studio in Napoli C.F._1 alla Via Alcide De Gasperi n. 33;
ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
con domicilio eletto in Napoli alla Via Belvedere n. 15 presso lo studio dell'avv. Pasquale Coppola (C.F.
dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società ricorrente chiedeva di accertare l'intervenuta accettazione tacita da parte di Controparte_1 dell'eredità di e che essa è erede puro e Persona_1
semplice, con conseguente acquisto della proprietà superficiaria degli immobili indicati.
Si costituiva la resistente che eccepiva la carenza di legittimazione attiva e chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 10.11.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
La società premette che il Parte_1
Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8368/2018, in accoglimento della domanda spiegata da Controparte_2
- 2 -
condannava nonché , CP_3 Controparte_1
e al pagamento di € Controparte_4 CP_5
512.484,74 oltre interessi e competenze processuali, nonché che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione è divenuta titolare, con efficacia dal
14.07.2017, di crediti trasferiti dalla cedente CP_2
Premette, altresì, che la sentenza veniva notificata
[...]
alla e che il 28.03.2023 veniva accesa Controparte_1
ipoteca sugli immobili indicati, nonché che il 27.05.2023 veniva avviava procedura esecutiva immobiliare. Afferma che con provvedimento del 22.11.2023 il G.E. dott.
LI AS, dopo aver rilevato che i beni censiti al foglio 25, p.lla 5771 sub. 2, 3, 4 e 5 erano pervenuti, per la quota di 1/1 della proprietà superficiaria, a CP_1
in virtù di successione da
[...] Persona_1
(deceduto il 21.12.1990) sospendeva il procedimento sino al 21.11.2025. Afferma, altresì, che l'accettazione dell'eredità può avvenire anche tacitamente. Rappresenta che, nel caso di specie, l'accettazione dell'eredità di da parte di e la Persona_1 Controparte_1 prova che quest'ultima è nel possesso dei beni ereditari emerge dal fatto che i beni indicati (ubicati in Mondragone, alla Via Cav. Vittorio Veneto n. 72) risultano catastalmente intestati a;
dal fatto che Controparte_1 CP_1
risiede in Mondragone (CE) alla Via Cav. Vittorio
[...]
Veneto n. 72, ossia alla medesima via ove sono ubicati i beni indicati;
dalla ricostruzione della situazione dei cespiti
- 3 -
emergenti dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.
Invoca la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Evidenzia che soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso. Evidenzia, altresì, che la voltura catastale compiuta dal chiamato all'eredità sull'immobile del de cuius è elemento di per sé sufficiente ad integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità. Aggiunge che CP_1
non ha redatto l'inventario nel termine di tre
[...]
mesi dal giorno dell'apertura della successione.
premette che non vi sarebbe la Controparte_1
legittimazione attiva, come attestato in altro procedimento dalla Corte d'Appello di Napoli. Premette, altresì, che se non vi è prova della cessione del credito controverso non possono ritenersi trasferite al presunto cessionario le garanzie. Afferma che la ricorrente erroneamente considera provato il possesso su circostanze non veritiere e ininfluenti. Afferma, altresì, che la successione si è aperta il 21.12.1990 e solo dopo venticinque anni uno dei fratelli ha chiesto la pubblicazione di un Parte_2
testamento olografo del padre con il Persona_1
quale il de cuius avrebbe disposto di tutto il suo patrimonio attribuendole l'intero fabbricato sito in
- 4 -
Mondragone loc. Taverna del Capitano composta da varie unità. Rappresenta che la pubblicazione del testamento, avvenuta dopo venticinque anni dall'apertura della successione, non produce effetti sulla intervenuta prescrizione decennale del diritto di accettazione dell'eredità. Rappresenta, altresì, che ciò che esclude definitivamente che possa essersi compiuta accettazione tacita in virtù del possesso del bene è la circostanza che il defunto realizzò la costruzione su Persona_1
suolo demaniale e per giunta abusivamente. Riferisce che i beni demaniali possono formare oggetto di diritti di terzi solo per effetto di un provvedimento di concessione e un bene demaniale non è suscettibile di possesso, né di usucapione né di alcuna sorta di godimento rapportabile a un diritto reale di natura privata. Riferisce, altresì, che l'utilizzazione di un bene demaniale a fini privati può e deve essere legittimata solo previo esperimento di procedimento concessorio. Aggiunge che il diritto di proprietà superficiaria emerge solo dalle risultanze catastali che, tuttavia, hanno solo valore indiziario.
Ribadisce l'abusività della costruzione. Ribadisce che è escluso il possesso.
La ricorrente, con scritti successivi, si sofferma sulla sua legittimazione attiva. Richiama anche la pronuncia della
Corte d'Appello di Napoli sul punto. Afferma che il diritto di superficie è cedibile a terzi ed è liberamente disponibile da parte del proprietario superficiario, che ne può quindi
- 5 -
liberamente disporre, nonché che nel testamento gli eredi subentrano al posto del superficiario e sono soggetti agli stessi vincoli di quest'ultimo. Rappresenta che non avrebbe rilevanza che l'immobile sia stato costruito su suolo demaniale né che sia abusivo. Rappresenta, altresì, che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'edificio abusivo è parte dell'asse ereditario, si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria. Ribadisce che la voltura catastale compiuta dal chiamato all'eredità è elemento di per sé sufficiente a integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità. Aggiunge che il decorso del termine decennale di prescrizione non preclude l'accettazione tacita dell'eredità fintanto che chi vi abbia interesse non eccepisca l'intervenuta prescrizione e tra i soggetti legittimati ad eccepire l'intervenuta prescrizione non rientra il chiamato che ha compiuto l'atto di accettazione tacita.
Con scritti successivi parte resistente afferma che non è stato esibito il contratto di cessione e neppure uno stralcio dello stesso dal quale si possa desumente l'inclusione del credito verso l'obbligata principale nella cessione in blocco e che non sarebbe idonea a tal fine la certificazione a firma della cedente. Rappresenta che se è vero che la Corte territoriale ha accertato la legittimazione attiva della ricorrente verso l'obbligato principale, non può certo dirsi che l'obbligazione di garanzia della resistente sia valida, tanto da poter affermare che lo stesso requisito sussiste
- 6 -
nel presente giudizio. Aggiunge che la Banca ha atteso circa cinque anni prima di chiedere il fallimento della e, di conseguenza, l'obbligazione della resistente è CP_3
venuta meno perché la creditrice è incorsa nel termine decadenziale di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. ovvero in quello convenzionale di 36 mesi contenuto nella clausola 5 della fideiussione.
Sulla legittimazione attiva
La legittimazione attiva è provata e, di conseguenza, la relativa eccezione va disattesa.
In proposito, invero e diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, è sufficiente ai fini probatori la certificazione di provenienza della in atti in cui si CP_2
legge espressamente che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano Parte_1
anche i crediti vantati nei confronti di derivanti CP_3
dai rapporti di conto corrente numeri 10089073,
400704679, 400704706, 401397505 e di finanziamento numeri 6444337, 1001554057”.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
Deve rammentarsi, infatti, che “le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto
- 7 -
chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale. Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022, n. 1702).
Ebbene, nel caso di specie non è noto chi abbia chiesto la voltura, sicché le intestazioni catastali di cui alla visura catastale in atti risultano da sole inidonee a provare che la resistente ha accettato l'eredità. Né vi sono, agli atti, ulteriori elementi che consentono di poter dedurre, quantomeno in via presuntiva, l'intervenuta accettazione tacita.
In particolare, la documentazione agli atti (tra cui il certificato di residenza) non fornisce prova certa del possesso (e non della mera detenzione) dei beni ereditari.
Men che meno può farsi riferimento alla certificazione notarile in atti che, in relazione ai cespiti indicati, richiama l'atto amministrativo di certificato di denunciata successione, documento inidoneo a provare l'accettazione tacita dell'eredità.
A tutto voler concedere, comunque, non può non darsi rilievo all'eccezione di prescrizione che deve ritenersi sia stata presentata dalla resistente quando ha affermato che
“la pubblicazione del testamento, avvenuta dopo venticinque anni dall'apertura della successione, non produce effetti
- 8 -
sulla intervenuta prescrizione decennale del diritto di accettazione dell'eredità da parte di ”. Controparte_1
In proposito, invero, anche ove si voglia ritenere che la documentazione prodotta da parte ricorrente sia idonea a fornire elementi presuntivi del possesso finalizzato alla tacita accettazione, nessuno di tali documenti è idoneo a dimostrare che tale possesso sia intervenuto nel decennio dall'apertura della successione, men che meno la richiamata voltura, avvenuta solo nel 2015 (come da visura in atti).
Neppure si può condividere quanto affermato dalla ricorrente, ossia che tra i soggetti legittimati a eccepire la prescrizione non rientri la resistente perché altrimenti porrebbe in essere una condotta contraddittoria con altra tenuta precedentemente in quanto tale evenienza non esclude che “la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ex art. 480 c.c., opera a favore di chiunque vi abbia interesse” (cfr. C. 9980/2018) tra cui rientra anche la resistente che ha interesse a bloccare, tramite la prescrizione, l'altrui azione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Sulle spese
Considerato il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e la documentazione, sul punto,
- 9 -
depositata da parte ricorrente, si ritiene che sussistano gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata per mancanza di prova dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente;
• Compensa le spese del giudizio;
• Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 10.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 1371/2024;
avente a oggetto: “altri istituti relativi alle successioni”;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Michele P.IVA_1
PP (C.F. ), con studio in Napoli C.F._1 alla Via Alcide De Gasperi n. 33;
ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
con domicilio eletto in Napoli alla Via Belvedere n. 15 presso lo studio dell'avv. Pasquale Coppola (C.F.
dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società ricorrente chiedeva di accertare l'intervenuta accettazione tacita da parte di Controparte_1 dell'eredità di e che essa è erede puro e Persona_1
semplice, con conseguente acquisto della proprietà superficiaria degli immobili indicati.
Si costituiva la resistente che eccepiva la carenza di legittimazione attiva e chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 10.11.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
La società premette che il Parte_1
Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8368/2018, in accoglimento della domanda spiegata da Controparte_2
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condannava nonché , CP_3 Controparte_1
e al pagamento di € Controparte_4 CP_5
512.484,74 oltre interessi e competenze processuali, nonché che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione è divenuta titolare, con efficacia dal
14.07.2017, di crediti trasferiti dalla cedente CP_2
Premette, altresì, che la sentenza veniva notificata
[...]
alla e che il 28.03.2023 veniva accesa Controparte_1
ipoteca sugli immobili indicati, nonché che il 27.05.2023 veniva avviava procedura esecutiva immobiliare. Afferma che con provvedimento del 22.11.2023 il G.E. dott.
LI AS, dopo aver rilevato che i beni censiti al foglio 25, p.lla 5771 sub. 2, 3, 4 e 5 erano pervenuti, per la quota di 1/1 della proprietà superficiaria, a CP_1
in virtù di successione da
[...] Persona_1
(deceduto il 21.12.1990) sospendeva il procedimento sino al 21.11.2025. Afferma, altresì, che l'accettazione dell'eredità può avvenire anche tacitamente. Rappresenta che, nel caso di specie, l'accettazione dell'eredità di da parte di e la Persona_1 Controparte_1 prova che quest'ultima è nel possesso dei beni ereditari emerge dal fatto che i beni indicati (ubicati in Mondragone, alla Via Cav. Vittorio Veneto n. 72) risultano catastalmente intestati a;
dal fatto che Controparte_1 CP_1
risiede in Mondragone (CE) alla Via Cav. Vittorio
[...]
Veneto n. 72, ossia alla medesima via ove sono ubicati i beni indicati;
dalla ricostruzione della situazione dei cespiti
- 3 -
emergenti dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.
Invoca la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Evidenzia che soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso. Evidenzia, altresì, che la voltura catastale compiuta dal chiamato all'eredità sull'immobile del de cuius è elemento di per sé sufficiente ad integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità. Aggiunge che CP_1
non ha redatto l'inventario nel termine di tre
[...]
mesi dal giorno dell'apertura della successione.
premette che non vi sarebbe la Controparte_1
legittimazione attiva, come attestato in altro procedimento dalla Corte d'Appello di Napoli. Premette, altresì, che se non vi è prova della cessione del credito controverso non possono ritenersi trasferite al presunto cessionario le garanzie. Afferma che la ricorrente erroneamente considera provato il possesso su circostanze non veritiere e ininfluenti. Afferma, altresì, che la successione si è aperta il 21.12.1990 e solo dopo venticinque anni uno dei fratelli ha chiesto la pubblicazione di un Parte_2
testamento olografo del padre con il Persona_1
quale il de cuius avrebbe disposto di tutto il suo patrimonio attribuendole l'intero fabbricato sito in
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Mondragone loc. Taverna del Capitano composta da varie unità. Rappresenta che la pubblicazione del testamento, avvenuta dopo venticinque anni dall'apertura della successione, non produce effetti sulla intervenuta prescrizione decennale del diritto di accettazione dell'eredità. Rappresenta, altresì, che ciò che esclude definitivamente che possa essersi compiuta accettazione tacita in virtù del possesso del bene è la circostanza che il defunto realizzò la costruzione su Persona_1
suolo demaniale e per giunta abusivamente. Riferisce che i beni demaniali possono formare oggetto di diritti di terzi solo per effetto di un provvedimento di concessione e un bene demaniale non è suscettibile di possesso, né di usucapione né di alcuna sorta di godimento rapportabile a un diritto reale di natura privata. Riferisce, altresì, che l'utilizzazione di un bene demaniale a fini privati può e deve essere legittimata solo previo esperimento di procedimento concessorio. Aggiunge che il diritto di proprietà superficiaria emerge solo dalle risultanze catastali che, tuttavia, hanno solo valore indiziario.
Ribadisce l'abusività della costruzione. Ribadisce che è escluso il possesso.
La ricorrente, con scritti successivi, si sofferma sulla sua legittimazione attiva. Richiama anche la pronuncia della
Corte d'Appello di Napoli sul punto. Afferma che il diritto di superficie è cedibile a terzi ed è liberamente disponibile da parte del proprietario superficiario, che ne può quindi
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liberamente disporre, nonché che nel testamento gli eredi subentrano al posto del superficiario e sono soggetti agli stessi vincoli di quest'ultimo. Rappresenta che non avrebbe rilevanza che l'immobile sia stato costruito su suolo demaniale né che sia abusivo. Rappresenta, altresì, che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'edificio abusivo è parte dell'asse ereditario, si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria. Ribadisce che la voltura catastale compiuta dal chiamato all'eredità è elemento di per sé sufficiente a integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità. Aggiunge che il decorso del termine decennale di prescrizione non preclude l'accettazione tacita dell'eredità fintanto che chi vi abbia interesse non eccepisca l'intervenuta prescrizione e tra i soggetti legittimati ad eccepire l'intervenuta prescrizione non rientra il chiamato che ha compiuto l'atto di accettazione tacita.
Con scritti successivi parte resistente afferma che non è stato esibito il contratto di cessione e neppure uno stralcio dello stesso dal quale si possa desumente l'inclusione del credito verso l'obbligata principale nella cessione in blocco e che non sarebbe idonea a tal fine la certificazione a firma della cedente. Rappresenta che se è vero che la Corte territoriale ha accertato la legittimazione attiva della ricorrente verso l'obbligato principale, non può certo dirsi che l'obbligazione di garanzia della resistente sia valida, tanto da poter affermare che lo stesso requisito sussiste
- 6 -
nel presente giudizio. Aggiunge che la Banca ha atteso circa cinque anni prima di chiedere il fallimento della e, di conseguenza, l'obbligazione della resistente è CP_3
venuta meno perché la creditrice è incorsa nel termine decadenziale di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. ovvero in quello convenzionale di 36 mesi contenuto nella clausola 5 della fideiussione.
Sulla legittimazione attiva
La legittimazione attiva è provata e, di conseguenza, la relativa eccezione va disattesa.
In proposito, invero e diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, è sufficiente ai fini probatori la certificazione di provenienza della in atti in cui si CP_2
legge espressamente che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano Parte_1
anche i crediti vantati nei confronti di derivanti CP_3
dai rapporti di conto corrente numeri 10089073,
400704679, 400704706, 401397505 e di finanziamento numeri 6444337, 1001554057”.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
Deve rammentarsi, infatti, che “le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto
- 7 -
chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale. Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022, n. 1702).
Ebbene, nel caso di specie non è noto chi abbia chiesto la voltura, sicché le intestazioni catastali di cui alla visura catastale in atti risultano da sole inidonee a provare che la resistente ha accettato l'eredità. Né vi sono, agli atti, ulteriori elementi che consentono di poter dedurre, quantomeno in via presuntiva, l'intervenuta accettazione tacita.
In particolare, la documentazione agli atti (tra cui il certificato di residenza) non fornisce prova certa del possesso (e non della mera detenzione) dei beni ereditari.
Men che meno può farsi riferimento alla certificazione notarile in atti che, in relazione ai cespiti indicati, richiama l'atto amministrativo di certificato di denunciata successione, documento inidoneo a provare l'accettazione tacita dell'eredità.
A tutto voler concedere, comunque, non può non darsi rilievo all'eccezione di prescrizione che deve ritenersi sia stata presentata dalla resistente quando ha affermato che
“la pubblicazione del testamento, avvenuta dopo venticinque anni dall'apertura della successione, non produce effetti
- 8 -
sulla intervenuta prescrizione decennale del diritto di accettazione dell'eredità da parte di ”. Controparte_1
In proposito, invero, anche ove si voglia ritenere che la documentazione prodotta da parte ricorrente sia idonea a fornire elementi presuntivi del possesso finalizzato alla tacita accettazione, nessuno di tali documenti è idoneo a dimostrare che tale possesso sia intervenuto nel decennio dall'apertura della successione, men che meno la richiamata voltura, avvenuta solo nel 2015 (come da visura in atti).
Neppure si può condividere quanto affermato dalla ricorrente, ossia che tra i soggetti legittimati a eccepire la prescrizione non rientri la resistente perché altrimenti porrebbe in essere una condotta contraddittoria con altra tenuta precedentemente in quanto tale evenienza non esclude che “la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ex art. 480 c.c., opera a favore di chiunque vi abbia interesse” (cfr. C. 9980/2018) tra cui rientra anche la resistente che ha interesse a bloccare, tramite la prescrizione, l'altrui azione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Sulle spese
Considerato il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e la documentazione, sul punto,
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depositata da parte ricorrente, si ritiene che sussistano gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata per mancanza di prova dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente;
• Compensa le spese del giudizio;
• Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 10.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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