Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 126/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA Parte_1
GALLUCCI
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo che l'istituto aveva disposto di non CP_1 corrispondere il trattamento di malattia per le giornate indennizzabili, non avendo il medico incaricato del controllo potuto effettuare la relativa visita il 30.08.2024 per irreperibilità presso il domicilio indicato nel certificato di malattia (Trebisacce, via XXV Aprile al civico 126). Rilevava di aver proposto ricorso amministrativo avverso la decisione non erogare l'indennità, respinto dall' sul rilevo che “il medico CP_1 CP_1 verbalizzava l'assenza dal domicilio temporaneo e non individuava sul posto cassetta della posta utile a lasciare l'invito a VMC ambulatoriale” Lamentava l'illegittimità della determinazione assunta dall rilevando CP_1 di aver correttamente indicato nel certificato di malattia il luogo di residenza, deducendo che “non è credibile, e neanche corrispondente al vero, che
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Il ricorso è infondato. Il Tribunale richiama una pronuncia della Suprema Corte in materia, al cui orientamento ritiene di aderire.
“…il giudice del merito ha assunto prove testimoniali sul fatto che l'indicazione del cognome della (ricorrente) fosse presente accanto ai campanelli dello stabile, o sulle cassette delle lettere, senza tenere conto del fatto che la certificazione del medico di controllo, che attestava il contrario, era assistita da fede pubblica privilegiata. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, "il certificato redatto da un medico convenzionato con l per il controllo della malattia del lavoratore, ai sensi CP_1 della L. n. 300 del 1970, art. 5 è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza." (Cass. civ., 22 maggio 1999, n. 5000; nello stesso senso, 11 maggio 2000, n. 6045). Questa seconda sentenza aggiunge, peraltro, che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in quell'occasione espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa…Come già rilevato dalla giurisprudenza, "la fede privilegiata che, conformemente al disposto dell'art. 2700 cod. civ., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze (...) che, pur contenute nel documento, si 2 risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto." (Cass. civ., 13 marzo 1992, n. 3077; nello stesso senso, 10 aprile 1999, n. 3522). Nel caso di specie, però, quanto attestato dal pubblico ufficiale, vale a dire l'esistenza, o meno, di un nome sui campanelli di uno stabile, oppure sulle cassette delle lettere, non è una valutazione, ma appunto un fatto materiale idoneo a ricadere sotto la diretta percezione dei sensi del pubblico ufficiale, senza alcun margine di apprezzamento. Anche i pubblici ufficiali, indubbiamente, possono essere soggetti ad errori di rilevazione (come, in sostanza, ipotizza, senza dimostrarlo, la Corte d'Appello di Firenze), ma questi ultimi dovranno essere fatti valere con l'apposito strumento previsto dalla legge contro gli atti pubblici assistiti, per ragioni di carattere pubblicistico, di fede pubblica privilegiata, vale a dire attraverso la querela di falso disciplinata dagli artt. 221 - 227 c.p.c., il cui accoglimento, peraltro, non presuppone il dolo dell'ufficiale. Per dimostrare la mancanza di veridicità delle risultanze di un atto pubblico è necessario, infatti, proporre querela di falso anche se "l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma a imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale." (Cass. civ., 27 aprile 2004, n. 8032; 22 aprile 2005, n. 8500). Per porre nel nulla il valore di fede pubblica di un atto, non è sufficiente, invece, una istruttoria ordinaria, con assunzione di deposizioni di contenuto contrario a quanto attestato dal pubblico ufficiale certificante” (Cass. Sez. L. n. 15372/2007). Nello stesso senso Sez. L. n. 5000/1999: “Il certificato redatto da un medico convenzionato con l per il controllo della sussistenza delle malattie del CP_1 lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza”. Ebbene il caso di specie è pienamente sovrapponibile a quelli esaminati dalla Corte. La circostanza che la ricorrente fosse assente dal domicilio e che non vi fosse una cassetta utile dove lasciare l'invito a VMC ambulatoriale è stata attestata dal medico incaricato della visita (come chiaramente risulta dal relativo verbale, acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c.). La parte, pertanto, avrebbe dovuto proporre querela di falso. 3 La ricorrente ha ritenuto, invece, di poter superare l'attestazione attraverso la richiesta prova per testimoni, producendo altresì una fotografia da cui risulta che il nominativo compare su una cassetta postale e sul citofono. Ma, appunto, “Per porre nel nulla il valore di fede pubblica di un atto, non è sufficiente, invece, una istruttoria ordinaria, con assunzione di deposizioni di contenuto contrario a quanto attestato dal pubblico ufficiale certificante”. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Appello di Napoli:
“…Invero per porre nel nulla il valore di fede pubblica di un atto non è sufficiente una istruttoria ordinaria con assunzione di deposizioni di contenuto contrario a quanto attestato dal pubblico ufficiale certificante e, dunque, non appare necessario risentire i testi. E', pertanto, corretta e condivisibile la tesi del giudice in ordine alla circostanza che il certificato del medico è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso e che l'eventuale errore di rilevazione contro gli atti pubblici, assistiti da fede privilegiata, deve essere fatta valere con la proposizione della querela di falso di cui articoli 221- 227 c.p.c. il cui accoglimento non presuppone il dolo del pubblico ufficiale;
conseguentemente non appare necessario acquisire i nominativi dei sanitari redattori dei referti del 3.3.2013 e del 24.3.2013. Se invece il ricorrente avesse inteso contestare la veridicità dell'attestazione adducendo l'inesistenza dell'accertamento medico fiscale in conseguenza di un fatto penalmente rilevante - falsa attestazione del medico intenzionalmente perseguita o preordinata- avrebbe potuto presentare una denuncia demandando all'autorità giudiziaria l'accertamento della notizia di reato e l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili” (sentenza n. 1227/2018). Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.638,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 06/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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