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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1500/2019 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, nella Via Ellade n. 18 (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro d'Aleo (C.F. C.F._1
), presso il cui studio legale, sito in Gela (CL) in Corso Vittorio Emanuele n. 242, è C.F._2 elettivamente domiciliata
Appellante
C O N T R O
(P.IVA ), con sede legale in Roma, Viale Beethoven n. 11, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore generale Avv. munito del potere di rappresentare la Compagnia Controparte_2 assicurativa giusta procura a rogito del Notaio di Roma in data 25 maggio 2011, Rep. n. Persona_1
242/181, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 30 maggio 2011 al n. 10.874 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data 6 novembre 2013 (prot. n. 398238/2013 del 4 novembre
2013), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fabio Lipari (C.F. ), in virtù di procura C.F._3 speciale alle liti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Viviana Maria Rita Altamore, sito in
Gela, Via Tevere n. 135.
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 136/2019, depositata il 3 aprile 2019, il Giudice di Pace di Gela, decidendo sulla domanda proposta da contro per vedersi riconoscere, in virtù della polizza Parte_1 Controparte_1 assicurativa n. 80100522066 stipulata con la società la somma di € 1000,00 a titolo di Controparte_1 indennizzo per le lesioni riportate nel sinistro occorso in Gela in data 30/6/2013 – nel quale la stessa, mentre si accingeva a salire sul marciapiede, era stata investita da un'autovettura che faceva manovra di retromarcia
–, rigettava la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite e spese di C.T.U a carico dell'attrice.
1 Il primo giudice in particolare affermava che l'incidente occorso all'attrice non rientrava nella copertura assicurativa, riservata, in base all'art.
2.1. della polizza, agli infortuni derivanti da “causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva una frattura ossea, una lussazione, una ustione o una commozione cerebrale”, trattandosi di normale incidente stradale la cui responsabilità era da ascrivere al comportamento colposo del conducente del veicolo investitore, e non a caso fortuito, ovvero ad elemento imprevisto ed imprevedibile sottratto al controllo umano.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando un unico motivo di Parte_1 gravame per “erroneità della statuizione per avere il giudice di primo grado ritenuto inoperativa la polizza assicurativa dedotta in lite”. Deducendo dunque che l'incidente occorso rientrava nella nozione di infortunio indennizzabile ai sensi della polizza n. 80100522066, chiedeva:
“in riforma della gravata sentenza, in accoglimento dell'unico motivo di gravame proposto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa rientra nella nozione di infortunio indennizzabile ai sensi della polizza
n. 80100522066 sottoscritta dalle parti;
conseguentemente, ritenere e dichiarare, in ordine all'infortunio per cui è causa, l'inadempimento contrattuale di in relazione alla polizza n. 80100522066 stipulata tra la predetta società Controparte_1
e l'odierna attrice;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla corresponsione, in favore dell'odierna appellante, della somma di €. 800,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora a quella dell'effettivo soddisfo, nonché al rimborso della somma di €. 48,80, quale spesa sostenuta dall'odierna attrice al fine di esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge;
– porre definitivamente le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale a carico di
Controparte_1
– con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore”.
costituitosi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame, ed eccepiva altresì la decadenza dell'appellante dal diritto all'indennizzo per inosservanza del termine previsto ai fini della denuncia di sinistro dall'art.
3.1 delle condizioni di assicurazione e dall'art 1913 c.c., rilevando che l'assicurata aveva anche omesso di allegare alla denuncia di sinistro il verbale di Pronto Soccorso e il referto medico attestante le presunte lesioni riportate. Infine, deduceva la mancanza di prova del sinistro e della verificazione dello stesso nel periodo di vigenza della polizza.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte
2 delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da note scritte depositate telematicamente, era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata alla stregua dell'art. 339
c.p.c. deve essere disattesa.
Invero, in base all'art. 339 co. 2 c.p.c. sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, laddove devono intendersi tali, ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., le cause il cui valore non ecceda l'importo di € 1100,00, “salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “il ricordato art. 339, comma secondo, cod. proc. civ., dopo aver indicato i limiti di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità quando la causa non eccede il valore di millecento curo, prevede un'eccezione, e dispone espressamente che la regola della decisione secondo equità non si applica nelle cause "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile", pertanto questi giudizi devono essere decisi secondo diritto, e la pronuncia è appellabile (cfr. Cass. sent. 15.1.2013, n. 793)” (così Cass. Sez. I sent. n. 16868 del
7/7/2017).
Tale condizione ricorre nel caso di specie, poiché la controversia tra la e riguarda Pt_1 Controparte_1 il presunto inadempimento dell'assicuratore all'obbligo di corrispondere all'attrice l'indennizzo convenuto in virtù della polizza a copertura del rischio da infortuni n. 80100522066, in relazione al contenuto e alla esatta interpretazione delle condizioni generali di contratto, che regolano il rapporto oggetto di causa, nella parte in cui determinano la copertura assicurativa individuando il rischio assicurato.
Ne consegue che la sentenza impugnata, ricorrendo l'ipotesi, regolata dall'art. 113 co. 2 c.p.c., di controversia per la quale il giudice di pace non decide secondo equità, non può reputarsi inappellabile alla stregua dell'art. 339 co. 2 e 3 c.p.c.. L'appello è pertanto ammissibile.
Nel merito, con l'unico motivo di gravame censura la sentenza impugnata affermando che il Parte_1 primo giudice abbia inteso la nozione di “causa fortuita” di cui all'art.
2.1 della polizza infortuni contratta con la società appellata con significato equivalente alla nozione di “caso fortuito”, ed abbia quindi erroneamente ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento del chiesto indennizzo poiché dipeso non da caso fortuito – ovvero da un evento imprevisto ed imprevedibile sottratto ad ogni possibile controllo umano - ma dal comportamento colposo del conducente del veicolo investitore.
L'appellante in particolare afferma che la nozione di “causa fortuita”, da intendersi come infortunio, o “causa accidentale” che rileva ai termini di polizza, debba essere distinta dalla nozione di “caso fortuito”, inteso come evento eccezionale ed imprevedibile che rileva ai fini dell'esonero dalla presunzione di colpa di cui all'art. 3 2054 c.c. in tema di danni derivanti dalla circolazione stradale. La frattura riportata dall'appellante integra dunque, ad avviso della stessa, un rischio assicurato ai sensi dell'art.
2.1. del contratto assicurativo.
L'appello sul punto è fondato.
Dall'esame delle condizioni generali di polizza versate in atti si evince che la copertura assicurativa “Posta protezione infortuni senior” si propone la finalità di “proteggere l'Assicurato di età compresa tra 59 e 79 anni dagli infortuni subiti in ambito professionale ed extraprofessionale che abbiano per conseguenza una frattura ossea, una lussazione, un'ustione o una commozione cerebrale”.
L'art. 2.1., in merito al “rischio assicurato”, prevede che “il contratto copre gli infortuni che l' Parte_2 subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie;
di ogni altra normale attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione”. Lo stesso art. 2.1, a seguire, definisce “infortunio” “l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva una frattura ossea, una lussazione, una ustione o una commozione cerebrale”. Ed ancora la medesima clausola contrattuale precisa che “sono coperti anche gli infortuni che hanno le conseguenze di cui sopra anche quando: a) derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi”. Risulta altresì dal glossario allegato alle condizioni generali di contratto che costituisce “infortunio” “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Assicurato”.
Ai fini del diritto alla prevista copertura assicurativa l'equiparazione tra causa fortuita e caso fortuito posta a fondamento della sentenza impugnata non appare invero coerente con l'insieme delle previsioni contrattuali sul punto, che, come detto in precedenza, ricomprendono nella garanzia assicurativa anche infortuni di natura colposa (derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi), senza alcuna ulteriore precisazione. Si ritiene invece in linea con l'insieme di tali previsioni una nozione di “causa fortuita” che ricomprenda gli eventi di natura traumatica, a prescindere dalla derivazione da caso fortuito o da condotta colposa ascrivibile a terzi.
Del resto, tale lettura del contratto assicurativo è conforme all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che, in tema di assicurazione contro gli infortuni intesi come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili”, ha definito il pregiudizio garantito da polizza infortuni quello che, “per patto contrattuale, deve derivare da una “lesione” violentemente provocata ad externo” (Cass. Sez. III sent. n. 3016 del 6/2/2025).
La medesima definizione è resa dalla giurisprudenza di merito, che definisce 'causa fortuita' “l'evento che non dipende dalla volontà del soggetto che lo ha subìto, ma è accidentale, imprevisto ed imprevedibile”, 'causa violenta' quella che si verifica “quando l'infortunio coperto da assicurazione avviene in modo improvviso e non quando è il risultato di un'azione protratta nel tempo”, ed infine 'causa esterna' quella che “proviene dal contesto esterno all'individuo, non trattandosi di una pregressa malattia o patologia” (così Corte di appello
Bari Sez. II 30/9/2021 n. 1691, in un caso di morte improvvisa a causa della somministrazione di un liquido durante un esame radiografico, in relazione al quale la Corte di merito afferma che “quand'anche si volesse
4 accedere alla tesi che fossero ravvisabili comportamenti di negligenza colposa in capo ai sanitari ...l'evento sarebbe comunque indennizzabile ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di assicurazioni”; nel senso dell'infortunio come “evento imprevedibile ed occasionale”, v. Trib. Vicenza 25/3/2010).
Risulta dunque dalla giurisprudenza richiamata che nella polizza infortuni l'infortunio quale evento assicurato
è costituito non da un evento generato da caso fortuito, ma da un evento di natura accidentale, involontario ed imprevedibile da parte del soggetto assicurato.
Ove poi il testo contrattuale fosse ritenuto ambiguo, la Suprema Corte ha precisato che il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile e che le clausole polisense vanno interpretate con l'ausilio dei criteri di ermeneutica contrattuale, in particolare di quello dell'interpretazione contro il predisponente (ex plurimis v. Cass. n. 668/2016; Cass. n. 866/2008), sicché, in caso di clausole di dubbia interpretazione, queste devono essere interpretate in senso sfavorevole per l'assicuratore. Infatti, le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.
Alla luce degli elementi sin qui evidenziati, deve ritenersi che l'evento occorso all'appellante - che, investita da una macchina nell'effettuare manovra di retromarcia, riportava la frattura della base del 4° e del 5° metacarpo destro - rientri nel rischio assicurato dalla polizza infortuni contratta con , essendo CP_1 ascrivibile alla nozione di evento traumatico di natura accidentale, indipendente dalla condotta dell'assicurato, ed imprevedibile da parte dello stesso, a ciò non ostando l'eventuale conoscenza della identità dell'investitore e la colpa di quest'ultimo nella manovra che ha dato luogo al sinistro causando l'infortunio. Diversamente opinando, la limitazione della garanzia assicurativa agli eventi derivati da causa fortuita” intesa come “caso fortuito” si pone in conflitto con la precisazione, contenuta nelle condizioni generali di contratto (par. 2.1), secondo la quale la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni “derivanti da imperizia, imprudenza
e negligenza anche gravi”.
Sul punto, gli esiti lesivi riportati dall'appellante nell'occorso rientrano tra i casi di “frattura ossea” che, unitamente a “lussazione”, “ustione” e “commozione cerebrale”, danno diritto, ricorrendo gli ulteriori elementi, alla garanzia assicurativa.
Ciò posto in merito all'esatta estensione della copertura assicurativa invocata dall'appellante, l'appellata ha reiterato eccezione – non esaminata dal primo giudice poiché implicitamente assorbita - di decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo, avendo questa violato sia il termine di gg. 15, previsto dalle condizioni di assicurazione per la denuncia dell'infortunio, che il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913
c.c. per dare avviso del sinistro all'assicuratore, inoltrando denuncia di sinistro solo in data 18/2/2014, quando erano ormai decorsi 15 giorni dal presunto evento, e senza allegare documenti a supporto della propria denuncia. Sostiene quindi l'appellata che la abbia disatteso i propri obblighi contrattuali, avendo omesso Pt_1 di trasmettere verbale di Pronto Soccorso e referto medico attestante le riferite lesioni.
5 Anche tale eccezione deve essere disattesa, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2” (Cass. Sez. III 30/9/2019 n. 24210). L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento incombe sull'assicuratore, che, nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 è tenuto a provare il fine fraudolento dell'assicurato, mentre in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 deve dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto (conf. Cass. Sez. III ord. n. 19071 del 11/7/2024).
Ebbene, la società appellata, nel sollevare eccezione di decadenza dell'appellante dalla garanzia assicurativa, nulla ha dedotto in merito all'elemento piscologico dell'assicurato e all'eventuale pregiudizio patito dalla stessa in ragione del ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro.
Ne consegue, alla stregua degli artt.1913 e 1915 c.c. e dell'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza, che la DI non possa essere considerata decaduta dalla garanzia assicurativa per il solo fatto di non avere rispettato il termine di legge di tre giorni dalla verificazione del sinistro o quello contrattuale di quindici giorni.
Passando all'esame del merito della domanda proposta dall'appellante, posta l'operatività della garanzia assicurativa per la riconducibilità dell'evento dedotto dalla stessa all'evento assicurato, ritiene il decidente che sia stata anche offerta dall'attrice ed odierna appellante prova della verificazione del sinistro secondo la descritta dinamica e nel periodo di vigenza della polizza.
In particolare, l'appellante ha prodotto prova della copertura assicurativa mediante produzione della polizza
(n. 80100522066) dalla stessa sottoscritta, recante ai fini della collocazione Controparte_3 temporale della scrittura timbro postale del 29/4/2013, con decorrenza dal 29/4/2013 e scadenza al 29/4/2014, nonché referto di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela del 30/12/2013, che comprova a quella data le lesioni di origine traumatica – per riferito “incidente in strada” – riportate da consistite in “frattura della base del 4° e 5° metacarpo dx”. Parte_1
Inoltre, l'attrice ha provato la verificazione del sinistro con l'assunzione di prova testimoniale.
La teste ha infatti confermato che il 30/12/2013 UE DI, mentre si trovava nella locale Tes_1 via Bramante, in prossimità della Chiesa di San Rocco, mentre stava per salire il marciapiedi, veniva investita da un'autovettura e cadeva a terra, e che dopo la caduta subito accusava dolori alla mano destra. La teste in particolare ha dichiarato che, mentre lei si recava in chiesa, la , che pure si dirigeva verso la chiesa, Pt_1 venne investita nella parte posteriore da una macchina di colore scuro nel fare retromarcia, ha altresì precisato
6 che l'incidente avvenne nel piazzale antistante la chiesa ed ha infine confermato che la macchina che l'aveva investita la trasportò in ospedale.
Alla stregua delle risultanze istruttorie ritiene dunque il decidente che l'appellante abbia offerto prova dell'infortunio subito e delle lesioni riportate, causalmente derivanti dall'evento traumatico occorso alla stessa in data 30/12/2013 – sì come accertato dal C.T.U. dott. nominato nel giudizio di primo grado, alla Per_2 stregua dei criteri medico-legali etiopatogenetico, topografico e cronologico - ed ascrivibili alla tipologia, contemplata nella polizza assicurativa, di “fratture composte/scomposte” alla mano, come riportato al punto
2.5.1, che prevede nella fattispecie considerata un indennizzo di € 800,00.
Per questi motivi
, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 800,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo (esclusa la Parte_1 rivalutazione monetaria, attesa la predeterminazione contrattuale della somma spettante a titolo di indennizzo).
Ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno regolate in modo unitario per entrambi i gradi di giudizio (v. da ultimo
Cass. Sez. I ord. n. 14916 del 13/07/2020, secondo la quale “il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”), e vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
Ne consegue che la società appellata va condannata al pagamento in favore della delle spese di lite di Pt_1 entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (€ 800,00, compreso nello scaglione di valore da € 0,01 a € 1100,00), in complessivi € 416,00 per il giudizio di primo grado, di cui € 70,00 per spese ed € 346,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), ed € 553,50 per il giudizio di appello, di cui € 91,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione, limitatamente alle spese del giudizio di appello, in favore dell'avv.
Pietro D'Aleo, dichiaratosi in questo grado di giudizio antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La società appellata va altresì condannata alla refusione delle spese di mediazione, pari ad € 48,80, ed al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, pronunciando nella causa iscritta al n.1500/2019 R.G.A.C., promossa in grado di appello da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
7 in riforma della sentenza impugnata, condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 800,00 per le causali Parte_1 di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in complessivi € 416,00, di cui € 70,00 per spese ed € 346,00 per compensi professionali, e per il giudizio di appello in complessivi €
553,50, di cui € 91,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione, limitatamente alle spese del giudizio di appello, in favore dell'avv. Pietro D'Aleo, dichiaratosi in questo grado di giudizio antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché alla refusione delle spese di mediazione nella misura di € 48,80 ed al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Gela, in data 09/04/2025
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1500/2019 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, nella Via Ellade n. 18 (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro d'Aleo (C.F. C.F._1
), presso il cui studio legale, sito in Gela (CL) in Corso Vittorio Emanuele n. 242, è C.F._2 elettivamente domiciliata
Appellante
C O N T R O
(P.IVA ), con sede legale in Roma, Viale Beethoven n. 11, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore generale Avv. munito del potere di rappresentare la Compagnia Controparte_2 assicurativa giusta procura a rogito del Notaio di Roma in data 25 maggio 2011, Rep. n. Persona_1
242/181, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 30 maggio 2011 al n. 10.874 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data 6 novembre 2013 (prot. n. 398238/2013 del 4 novembre
2013), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fabio Lipari (C.F. ), in virtù di procura C.F._3 speciale alle liti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Viviana Maria Rita Altamore, sito in
Gela, Via Tevere n. 135.
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 136/2019, depositata il 3 aprile 2019, il Giudice di Pace di Gela, decidendo sulla domanda proposta da contro per vedersi riconoscere, in virtù della polizza Parte_1 Controparte_1 assicurativa n. 80100522066 stipulata con la società la somma di € 1000,00 a titolo di Controparte_1 indennizzo per le lesioni riportate nel sinistro occorso in Gela in data 30/6/2013 – nel quale la stessa, mentre si accingeva a salire sul marciapiede, era stata investita da un'autovettura che faceva manovra di retromarcia
–, rigettava la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite e spese di C.T.U a carico dell'attrice.
1 Il primo giudice in particolare affermava che l'incidente occorso all'attrice non rientrava nella copertura assicurativa, riservata, in base all'art.
2.1. della polizza, agli infortuni derivanti da “causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva una frattura ossea, una lussazione, una ustione o una commozione cerebrale”, trattandosi di normale incidente stradale la cui responsabilità era da ascrivere al comportamento colposo del conducente del veicolo investitore, e non a caso fortuito, ovvero ad elemento imprevisto ed imprevedibile sottratto al controllo umano.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando un unico motivo di Parte_1 gravame per “erroneità della statuizione per avere il giudice di primo grado ritenuto inoperativa la polizza assicurativa dedotta in lite”. Deducendo dunque che l'incidente occorso rientrava nella nozione di infortunio indennizzabile ai sensi della polizza n. 80100522066, chiedeva:
“in riforma della gravata sentenza, in accoglimento dell'unico motivo di gravame proposto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa rientra nella nozione di infortunio indennizzabile ai sensi della polizza
n. 80100522066 sottoscritta dalle parti;
conseguentemente, ritenere e dichiarare, in ordine all'infortunio per cui è causa, l'inadempimento contrattuale di in relazione alla polizza n. 80100522066 stipulata tra la predetta società Controparte_1
e l'odierna attrice;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla corresponsione, in favore dell'odierna appellante, della somma di €. 800,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora a quella dell'effettivo soddisfo, nonché al rimborso della somma di €. 48,80, quale spesa sostenuta dall'odierna attrice al fine di esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge;
– porre definitivamente le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale a carico di
Controparte_1
– con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore”.
costituitosi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame, ed eccepiva altresì la decadenza dell'appellante dal diritto all'indennizzo per inosservanza del termine previsto ai fini della denuncia di sinistro dall'art.
3.1 delle condizioni di assicurazione e dall'art 1913 c.c., rilevando che l'assicurata aveva anche omesso di allegare alla denuncia di sinistro il verbale di Pronto Soccorso e il referto medico attestante le presunte lesioni riportate. Infine, deduceva la mancanza di prova del sinistro e della verificazione dello stesso nel periodo di vigenza della polizza.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte
2 delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da note scritte depositate telematicamente, era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata alla stregua dell'art. 339
c.p.c. deve essere disattesa.
Invero, in base all'art. 339 co. 2 c.p.c. sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, laddove devono intendersi tali, ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., le cause il cui valore non ecceda l'importo di € 1100,00, “salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “il ricordato art. 339, comma secondo, cod. proc. civ., dopo aver indicato i limiti di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità quando la causa non eccede il valore di millecento curo, prevede un'eccezione, e dispone espressamente che la regola della decisione secondo equità non si applica nelle cause "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile", pertanto questi giudizi devono essere decisi secondo diritto, e la pronuncia è appellabile (cfr. Cass. sent. 15.1.2013, n. 793)” (così Cass. Sez. I sent. n. 16868 del
7/7/2017).
Tale condizione ricorre nel caso di specie, poiché la controversia tra la e riguarda Pt_1 Controparte_1 il presunto inadempimento dell'assicuratore all'obbligo di corrispondere all'attrice l'indennizzo convenuto in virtù della polizza a copertura del rischio da infortuni n. 80100522066, in relazione al contenuto e alla esatta interpretazione delle condizioni generali di contratto, che regolano il rapporto oggetto di causa, nella parte in cui determinano la copertura assicurativa individuando il rischio assicurato.
Ne consegue che la sentenza impugnata, ricorrendo l'ipotesi, regolata dall'art. 113 co. 2 c.p.c., di controversia per la quale il giudice di pace non decide secondo equità, non può reputarsi inappellabile alla stregua dell'art. 339 co. 2 e 3 c.p.c.. L'appello è pertanto ammissibile.
Nel merito, con l'unico motivo di gravame censura la sentenza impugnata affermando che il Parte_1 primo giudice abbia inteso la nozione di “causa fortuita” di cui all'art.
2.1 della polizza infortuni contratta con la società appellata con significato equivalente alla nozione di “caso fortuito”, ed abbia quindi erroneamente ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento del chiesto indennizzo poiché dipeso non da caso fortuito – ovvero da un evento imprevisto ed imprevedibile sottratto ad ogni possibile controllo umano - ma dal comportamento colposo del conducente del veicolo investitore.
L'appellante in particolare afferma che la nozione di “causa fortuita”, da intendersi come infortunio, o “causa accidentale” che rileva ai termini di polizza, debba essere distinta dalla nozione di “caso fortuito”, inteso come evento eccezionale ed imprevedibile che rileva ai fini dell'esonero dalla presunzione di colpa di cui all'art. 3 2054 c.c. in tema di danni derivanti dalla circolazione stradale. La frattura riportata dall'appellante integra dunque, ad avviso della stessa, un rischio assicurato ai sensi dell'art.
2.1. del contratto assicurativo.
L'appello sul punto è fondato.
Dall'esame delle condizioni generali di polizza versate in atti si evince che la copertura assicurativa “Posta protezione infortuni senior” si propone la finalità di “proteggere l'Assicurato di età compresa tra 59 e 79 anni dagli infortuni subiti in ambito professionale ed extraprofessionale che abbiano per conseguenza una frattura ossea, una lussazione, un'ustione o una commozione cerebrale”.
L'art. 2.1., in merito al “rischio assicurato”, prevede che “il contratto copre gli infortuni che l' Parte_2 subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie;
di ogni altra normale attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione”. Lo stesso art. 2.1, a seguire, definisce “infortunio” “l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva una frattura ossea, una lussazione, una ustione o una commozione cerebrale”. Ed ancora la medesima clausola contrattuale precisa che “sono coperti anche gli infortuni che hanno le conseguenze di cui sopra anche quando: a) derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi”. Risulta altresì dal glossario allegato alle condizioni generali di contratto che costituisce “infortunio” “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Assicurato”.
Ai fini del diritto alla prevista copertura assicurativa l'equiparazione tra causa fortuita e caso fortuito posta a fondamento della sentenza impugnata non appare invero coerente con l'insieme delle previsioni contrattuali sul punto, che, come detto in precedenza, ricomprendono nella garanzia assicurativa anche infortuni di natura colposa (derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi), senza alcuna ulteriore precisazione. Si ritiene invece in linea con l'insieme di tali previsioni una nozione di “causa fortuita” che ricomprenda gli eventi di natura traumatica, a prescindere dalla derivazione da caso fortuito o da condotta colposa ascrivibile a terzi.
Del resto, tale lettura del contratto assicurativo è conforme all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che, in tema di assicurazione contro gli infortuni intesi come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili”, ha definito il pregiudizio garantito da polizza infortuni quello che, “per patto contrattuale, deve derivare da una “lesione” violentemente provocata ad externo” (Cass. Sez. III sent. n. 3016 del 6/2/2025).
La medesima definizione è resa dalla giurisprudenza di merito, che definisce 'causa fortuita' “l'evento che non dipende dalla volontà del soggetto che lo ha subìto, ma è accidentale, imprevisto ed imprevedibile”, 'causa violenta' quella che si verifica “quando l'infortunio coperto da assicurazione avviene in modo improvviso e non quando è il risultato di un'azione protratta nel tempo”, ed infine 'causa esterna' quella che “proviene dal contesto esterno all'individuo, non trattandosi di una pregressa malattia o patologia” (così Corte di appello
Bari Sez. II 30/9/2021 n. 1691, in un caso di morte improvvisa a causa della somministrazione di un liquido durante un esame radiografico, in relazione al quale la Corte di merito afferma che “quand'anche si volesse
4 accedere alla tesi che fossero ravvisabili comportamenti di negligenza colposa in capo ai sanitari ...l'evento sarebbe comunque indennizzabile ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di assicurazioni”; nel senso dell'infortunio come “evento imprevedibile ed occasionale”, v. Trib. Vicenza 25/3/2010).
Risulta dunque dalla giurisprudenza richiamata che nella polizza infortuni l'infortunio quale evento assicurato
è costituito non da un evento generato da caso fortuito, ma da un evento di natura accidentale, involontario ed imprevedibile da parte del soggetto assicurato.
Ove poi il testo contrattuale fosse ritenuto ambiguo, la Suprema Corte ha precisato che il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile e che le clausole polisense vanno interpretate con l'ausilio dei criteri di ermeneutica contrattuale, in particolare di quello dell'interpretazione contro il predisponente (ex plurimis v. Cass. n. 668/2016; Cass. n. 866/2008), sicché, in caso di clausole di dubbia interpretazione, queste devono essere interpretate in senso sfavorevole per l'assicuratore. Infatti, le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.
Alla luce degli elementi sin qui evidenziati, deve ritenersi che l'evento occorso all'appellante - che, investita da una macchina nell'effettuare manovra di retromarcia, riportava la frattura della base del 4° e del 5° metacarpo destro - rientri nel rischio assicurato dalla polizza infortuni contratta con , essendo CP_1 ascrivibile alla nozione di evento traumatico di natura accidentale, indipendente dalla condotta dell'assicurato, ed imprevedibile da parte dello stesso, a ciò non ostando l'eventuale conoscenza della identità dell'investitore e la colpa di quest'ultimo nella manovra che ha dato luogo al sinistro causando l'infortunio. Diversamente opinando, la limitazione della garanzia assicurativa agli eventi derivati da causa fortuita” intesa come “caso fortuito” si pone in conflitto con la precisazione, contenuta nelle condizioni generali di contratto (par. 2.1), secondo la quale la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni “derivanti da imperizia, imprudenza
e negligenza anche gravi”.
Sul punto, gli esiti lesivi riportati dall'appellante nell'occorso rientrano tra i casi di “frattura ossea” che, unitamente a “lussazione”, “ustione” e “commozione cerebrale”, danno diritto, ricorrendo gli ulteriori elementi, alla garanzia assicurativa.
Ciò posto in merito all'esatta estensione della copertura assicurativa invocata dall'appellante, l'appellata ha reiterato eccezione – non esaminata dal primo giudice poiché implicitamente assorbita - di decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo, avendo questa violato sia il termine di gg. 15, previsto dalle condizioni di assicurazione per la denuncia dell'infortunio, che il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913
c.c. per dare avviso del sinistro all'assicuratore, inoltrando denuncia di sinistro solo in data 18/2/2014, quando erano ormai decorsi 15 giorni dal presunto evento, e senza allegare documenti a supporto della propria denuncia. Sostiene quindi l'appellata che la abbia disatteso i propri obblighi contrattuali, avendo omesso Pt_1 di trasmettere verbale di Pronto Soccorso e referto medico attestante le riferite lesioni.
5 Anche tale eccezione deve essere disattesa, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2” (Cass. Sez. III 30/9/2019 n. 24210). L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento incombe sull'assicuratore, che, nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 è tenuto a provare il fine fraudolento dell'assicurato, mentre in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 deve dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto (conf. Cass. Sez. III ord. n. 19071 del 11/7/2024).
Ebbene, la società appellata, nel sollevare eccezione di decadenza dell'appellante dalla garanzia assicurativa, nulla ha dedotto in merito all'elemento piscologico dell'assicurato e all'eventuale pregiudizio patito dalla stessa in ragione del ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro.
Ne consegue, alla stregua degli artt.1913 e 1915 c.c. e dell'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza, che la DI non possa essere considerata decaduta dalla garanzia assicurativa per il solo fatto di non avere rispettato il termine di legge di tre giorni dalla verificazione del sinistro o quello contrattuale di quindici giorni.
Passando all'esame del merito della domanda proposta dall'appellante, posta l'operatività della garanzia assicurativa per la riconducibilità dell'evento dedotto dalla stessa all'evento assicurato, ritiene il decidente che sia stata anche offerta dall'attrice ed odierna appellante prova della verificazione del sinistro secondo la descritta dinamica e nel periodo di vigenza della polizza.
In particolare, l'appellante ha prodotto prova della copertura assicurativa mediante produzione della polizza
(n. 80100522066) dalla stessa sottoscritta, recante ai fini della collocazione Controparte_3 temporale della scrittura timbro postale del 29/4/2013, con decorrenza dal 29/4/2013 e scadenza al 29/4/2014, nonché referto di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela del 30/12/2013, che comprova a quella data le lesioni di origine traumatica – per riferito “incidente in strada” – riportate da consistite in “frattura della base del 4° e 5° metacarpo dx”. Parte_1
Inoltre, l'attrice ha provato la verificazione del sinistro con l'assunzione di prova testimoniale.
La teste ha infatti confermato che il 30/12/2013 UE DI, mentre si trovava nella locale Tes_1 via Bramante, in prossimità della Chiesa di San Rocco, mentre stava per salire il marciapiedi, veniva investita da un'autovettura e cadeva a terra, e che dopo la caduta subito accusava dolori alla mano destra. La teste in particolare ha dichiarato che, mentre lei si recava in chiesa, la , che pure si dirigeva verso la chiesa, Pt_1 venne investita nella parte posteriore da una macchina di colore scuro nel fare retromarcia, ha altresì precisato
6 che l'incidente avvenne nel piazzale antistante la chiesa ed ha infine confermato che la macchina che l'aveva investita la trasportò in ospedale.
Alla stregua delle risultanze istruttorie ritiene dunque il decidente che l'appellante abbia offerto prova dell'infortunio subito e delle lesioni riportate, causalmente derivanti dall'evento traumatico occorso alla stessa in data 30/12/2013 – sì come accertato dal C.T.U. dott. nominato nel giudizio di primo grado, alla Per_2 stregua dei criteri medico-legali etiopatogenetico, topografico e cronologico - ed ascrivibili alla tipologia, contemplata nella polizza assicurativa, di “fratture composte/scomposte” alla mano, come riportato al punto
2.5.1, che prevede nella fattispecie considerata un indennizzo di € 800,00.
Per questi motivi
, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 800,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo (esclusa la Parte_1 rivalutazione monetaria, attesa la predeterminazione contrattuale della somma spettante a titolo di indennizzo).
Ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno regolate in modo unitario per entrambi i gradi di giudizio (v. da ultimo
Cass. Sez. I ord. n. 14916 del 13/07/2020, secondo la quale “il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”), e vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
Ne consegue che la società appellata va condannata al pagamento in favore della delle spese di lite di Pt_1 entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (€ 800,00, compreso nello scaglione di valore da € 0,01 a € 1100,00), in complessivi € 416,00 per il giudizio di primo grado, di cui € 70,00 per spese ed € 346,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), ed € 553,50 per il giudizio di appello, di cui € 91,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione, limitatamente alle spese del giudizio di appello, in favore dell'avv.
Pietro D'Aleo, dichiaratosi in questo grado di giudizio antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La società appellata va altresì condannata alla refusione delle spese di mediazione, pari ad € 48,80, ed al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, pronunciando nella causa iscritta al n.1500/2019 R.G.A.C., promossa in grado di appello da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
7 in riforma della sentenza impugnata, condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 800,00 per le causali Parte_1 di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in complessivi € 416,00, di cui € 70,00 per spese ed € 346,00 per compensi professionali, e per il giudizio di appello in complessivi €
553,50, di cui € 91,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione, limitatamente alle spese del giudizio di appello, in favore dell'avv. Pietro D'Aleo, dichiaratosi in questo grado di giudizio antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché alla refusione delle spese di mediazione nella misura di € 48,80 ed al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Gela, in data 09/04/2025
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
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