Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca, in esito alla riserva assunta all'udienza del 14 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2019/2023 promossa ai sensi dell'art. 281 decies e 700
c.p.c. dal:
sig. Parte 1 ),nato a [...], il [...], (C.F. Codice Fiscale_1 residente in [...] dal 7 giugno 2010, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni CAROE' ed elettivamente domiciliato in Messina presso il di lui studio giusta procura in atti;
ATTORE
contro in persona del Coordinatore Generale, 1' Controparte_1 domiciliata per la carica in Via E. L. Pellegrino 176, P.IVA dott.ssa Controparte_2
P.IVA 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Coco, giusta Determina Dirigenziale n. 927 del 10.11.2023, legale interno IACP e presso la stessa elett.te dom.to;
CONVENUTO
Fatto e diritto
Parte 1Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio emesso dall' CP_1 di Messina ai sensi dell'art. 18 del d.P.R.
n. 1035 del 1972, relativo all'immobile di proprietà dell'Istituto sito in Messina Piazza Quinto Orazio
Flacco pal. Z Rione Taormina, PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' / Co NULLITA' E PER CONSEQUENZIALE DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA del Decreto di Rilascio emesso dal Coordinatore Generale dell'Istituto in data 9
febbraio 2023 e notificato il 3 aprile 2023, con il quale è stato intimato al ricorrente di rilasciare
Asseriva che: viste le condizioni disagiate e di non abbienza in cui vive senza una famiglia, in quanto privo di occupazione e risorse tali da accedere al mercato delle locazioni private (Attestazione ISEE
- Doc. allegato), non ha avuto altra possibilità che stabilirsi nell'immobile dianzi indicato, benché fossero in possesso dei requisiti per l'ottenimento ed assegnazione degli alloggi di CP_4 e pertanto sin dal 2010 abita nell'appartamento in oggetto. Il suindicato provvedimento è irrimediabilmente lesivo della posizione dell'istante, in quanto lo priva di fatto di qualsiasi altra possibilità di alloggio, anche solo temporanea, senza che l'CP_1 o il Comune forniscano alcuna alternativa. Pertanto, in capo al ricorrente vi è l'interesse a veder accertata incidenter tantum la illegittimità dell'atto impugnato, con disapplicazione dello stesso da parte della CP_5 hiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, con vittoria di spese e compensi.
chiedendo il rigettoCon memoria datata 14.11.2023, si costituiva in giudizio L CP 1
dell'opposizione per non essere il Sig. Parte 1 titolare di un provvedimento di assegnazione legittimante il possesso dell'unità abitativa per cui è causa.
La causa veniva istruita nel contradditorio delle parti con produzione documentale e quindi rimessa all'udienza del 14 marzo 2025 per la pronuncia della sentenza.
Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia: “in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse" (cfr. Cass. sez. U, ord. nr. 621/2021 -
Rv. 660144). Per tutte si veda la recentissima sentenza della Cassazione Civile. terza sezione,
12957 dell'11 maggio 2023: "... la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.".
Nel caso in esame, alla documentazione versata in atti da parte dell' CP 1 opponente è dato evincersi il corretto espletamento della procedura amministrativa che ha condotto all'emanazione del provvedimento di rilascio ex artt. 11 e 18 del D.P.R. 1035/1972, nulla avendo prodotto parte attrice che possa legittimare la permanenza nell'occupazione dell'unità abitativa in oggetto.
Deve quindi rilevarsi l'inesistenza di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi della pretesa azionata dall' Controparte_6 Messina concretizzatisi nell'ordinanza di rilascio notificata al Sig. Parte_1
Si osserva in merito che le norme sull'edilizia residenziale pubblica, attualmente tutte di fonte regionale dopo la legge costituzionale 3/2001, non sono certamente da intendersi e valutarsi come finalizzate ad un mero controllo burocratico e formale sull'assegnazione e disciplina degli alloggi popolari, ma, proprio perché vertenti su temi delicati come il vivere in maniera dignitosa in una abitazione decorosa anche in situazioni personali di disagio o di difficoltà, sono di applicazione tassativa a tutela dell'interesse collettivo. Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico le pur comprensibili aspettative di fatto, nel caso di specie consistenti nel disagio economico manifestato dall'opponente, non possono prevalere sulle norme di legge.
Come illustrato nella già richiamata sentenza 12957/23 della Cassazione in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è
l'assegnazione, e quindi, nel caso di assenza del precedente assegnatario ( nel caso in esame, la zia si determinano la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il Parte 3
ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, unico responsabile, a norma di legge e nell'esercizio del suo potere discrezionale, a concedere una nuova assegnazione a chi ne abbia il diritto in base alla relativa graduatoria predisposta;
il tutto come esplicato nella relativa massima
: "In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per
"facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.".
Difatti, i requisiti per ottenere l'assegnazione di una unità abitativa di edilizia popolare vengono stabiliti dagli Enti locali in base alla normativa quadro fissata dalla Regione di appartenenza, quindi vengono emanati i bandi di concorso, con l'indicazione dei criteri di ammissione e dei punteggi da attribuire in base a varie situazioni, quali: reddito, carichi di famiglia, vecchiaia, disabilità, invalidità permanenti e altri stati di disagio fisico o sociale. Sulla base di tali criteri, vengono vagliate le domande e determinate le graduatorie.
Nella fattispecie che ci occupa non risulta che parte ricorrente abbia presentato domanda di assegnazione dell'alloggio e che quest'ultima sia stata respinta, né che il Sig. Parte_1 sia in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assegnazione dell'alloggio.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Del pari, non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno per illegittima detenzione, formulata da parte convenuta, non potendo lo stesso ritenersi sussistente "in re ipsa"
e coincidente con l'evento, che è, invece, un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., dovendosi considerarsi quale danno- conseguenza. Pertanto, il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito una effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto, ad esempio, locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Corte appello Potenza,
17/02/2020, n.92). Tale valutazione è rimessa al giudice di merito, che può pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, le quali però difettano del tutto nel caso di specie.
Ogni ulteriore questione pur formulata dalle parti in causa resta assorbita nella motivazione di cui sopra.
La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il G.O. dott. Emilia Caleca, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle nei confronti dell' CP 1 :domande proposte dal Sig. Parte 1
Rigetta l'opposizione per cui è causa;
rigetta la domanda proposta da parte convenuta;
Compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi .
Messina, 31 marzo 2025
IL Giudice
Emilia Caleca