Sentenza 1 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2004, n. 12087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12087 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COAST TO COAST INVESTIMENTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIEN 46, presso lo studio dell'avvocato SE GRECO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI GI, SI AN, AN BA, FA GI, ON AR, SOLDATI FLAVIO NELLA QUALITÀ DI EREDI DI LO GI, OR ND, in qualità di legale rappresentante della CASTELLO S.R.L., OR SE, SI LI, CU RG, TA RE, FORLÌ YACHT S.N.C., PREVEDI NA, LI SS IN ER RU, LO GI, IC EN MA, EL OV, UC RL, OL ND, NN AN, LL ED, OV ER AM GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ADRAGNA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA SANTI, ALFONSO CELLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
RE RE, HI RL, SA IZ, NI AL, ER RU NO, SA PA, GI PA, CA IZ, NI IA GI, ON RT, GN PA, RA AR, GN RO, NI EB, NI EB, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, CAPITAERA PORTO DI RIMINI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 30474/03 proposto da:
MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministero del pro-tempore, CAPITAERA DEL PORTO DI RIMINI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentati e difesi dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
LI GI, SI AN, AN BA, FA GI, ON AR, SOLDATI FLAVIO NELLA QUALITÀ DI EREDI DI LO GI, OR ND, in qualità di legale rappresentante della CASTELLO S.R.L., OR SE, SI LI, CU RG, TA RE, FORLÌ YACHT S.N.C., PREVEDI NA, LI SS IN ER RU, LO GI, IC EN MA, EL OV, UC RL, OL ND, NN AN, LL ED, OV ER AM GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ADRAGNA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA SANTI, ALFONSO CELLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
RE RE, HI RL, SA IZ, NI AL, ER RU NO, SA PA, GI PA, CA IZ, NI IA GI, ON RT, GN PA, RA AR, GN RO, NI EB, NI EB, COAST TO COAST INVESTIMENTI S.R.L.;
- intimati -
avverso la decisione n. 4147/03 del Consiglio di Stato, depositata il 11/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/06/04 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli avvocati Eugenio PICOZZA, per delega dell'avvocato Giuseppe GRECO, Nicola ADRAGNA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società COAST TO COAST INVESTIMENTI r.l. - acquirente all'incanto del complesso aziendale della fallita società ONDA MARINA DI CESENTICO e, di seguito, autorizzata dalla Capitaneria di porto di Rimini al subingresso nella concessione demaniale marittima già assentita a quella società - con lettera in data 14 giugno 1999, indirizzata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, alla stessa Capitaneria ed al Giudice fallimentare, chiedeva "chiarimenti sul comportamento da tenere" in relazione al fatto che cospicua parte dell'area assentitale in concessione era risultata occupata da imbarcazioni di terzi, che assumevano di aver concluso contratti di ormeggio con la precedente concessionaria. Chiariva allora il Ministero, con successivo dispaccio del 13 luglio, che "i rapporti tra i precedenti affittuari dei posti barca e la Società fallita andavano tutelati, se del caso, in sede di procedura concorsuale e non possono condizionare ne' le decisioni dell'Amministrazione ne' la posizione della Società subentrante, la quale per quanto di interesse dell'Autorità concedente, non è tenuta ad alcun obbligo nei confronti dei precedenti affittuari;
e che la qualità di concessionario attribuiva alla società la facoltà di richiedere l'intervento della Autorità marittima a tutela del pieno godimento del bene ottenuto in concessione". Lo stesso Ministero, con ulteriore dispaccio del 7.4.2000, indirizzato alla capitaneria di Porto di Rimini, nel richiamare i precedenti, rilevava la necessità di rappresentare agli utenti non autorizzati l'impossibilità di occupare i posti barca in questione, ribadendo che il porto doveva essere lasciato nella disponibilità della concessionaria, in quanto unico referente dell'Amministrazione marittima.
Seguiva in data 26.4.2000 l'adozione, da parte della Capitaneria di Porto, di tre ingiunzioni di sgombero nei confronti degli occupanti, con la motivazione che gli stessi non avrebbero avuto titolo ad occupare il posto di ormeggio.
Avverso le anzidette ingiunzioni ed il dispaccio del Ministero in data 7.4.2000, gli interessati proponevano distinti ricorsi dinanzi al TAR per l'Emilia Romagna.
2. Con sentenza n. 976 del 31.7.2002, il Tribunale adito dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il primo dei ricorsi proposti ed invece accoglieva gli altri, annullando le ingiunzioni impugnate;
dichiarava anche inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti per genericità della stessa.
3. Il successivo appello della COAST TO COAST veniva respinto dall'adito Consiglio di Stato previa conferma di sussistenza della propria giurisdizione, di cui l'appellante aveva eccepito, invece, il difetto.
Contro quest'ultima sentenza la stessa COAST TO COAST ha, quindi, proposto ricorso a queste Sezioni unite per motivo di giurisdizione. Il Ministero ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale (tardivo). Gli intimati hanno resistito ad entrambi i ricorsi (del secondo eccependo pregiudizialmente la inammissibilità) con separati controricorsi, chiedendo, in ciascuno di questi, condannarsi la controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Sia i resistenti che la ricorrente principale hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Ancora in via preliminare, va dichiarata - in accoglimento dell'eccezione in tal senso formulata dai resistenti - l'inammissibilità del ricorso incidentale del Ministero. Detto atto - per il suo contenuto, all'evidenza, esclusivamente adesivo a quello della impugnazione principale - andava, infatti, proposto, e pacificamente non lo è stato, nei termini ordinari, al pari di un ricorso autonomo. Dal che, appunto, la sua inammissibilità per tardività (cfr., Cass. nn. 1031/03; 5635, 5503/02; 5675/99, ex plurimis).
3. Viene, quindi, in esame la questione di giurisdizione proposta, ai sensi dell'art. 362, primo comma, c.p.c., dalla COAST TO COAST s.r.l., ricorrente principale, in via impugnatoria della decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., in quella sede, già formulata dalla medesima società.
4. Va premesso che la questione qui così introdotta, non attiene (come del resto, pacifico tra le parti e secondo la prospettazione dello stesso Consiglio a quo) al profilo della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni, non venendo in discussione il rapporto tra l'Amministrazione e l'attuale, o precedente, sua concessionaria.
In relazione alla impugnativa come nella specie proposta in sede amministrativa - avverso ingiunzioni di sgombero dell'area di demanio marittimo oggetto di concessione, adottate dalla Capitaneria di porto nei confronti di soggetti qualificati come occupanti abusivi, e che invece assumevano di avere titolo (negoziale) ad utilizzare posti di ormeggio ivi insistenti, in virtù di contratti stipulati con la precedente concessionaria - il problema si pone, invece, in termini di inerenza, o meno, di una siffatta controversia alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità e quindi di riparto, per tale profilo, tra giudice ordinario ed amministrativo.
5. A tal fine - contrariamente a quanto pur diffusamente e suggestivamente (anche in udienza) sostenuto dalla difesa dei resistenti - non è certamente, di per sè, decisiva ed assorbente la considerazione che sia stato impugnato un atto amministrativo, che i vizi denunziati siano quelli propri e peculiari dell'atto amministrativo e che di questo la parte abbia domandato l'annullamento, come in potere del G.A. Tali elementi sono propriamente, infatti, tutti riconducibili al profilo del "petitum", secondo la prospettazione della parte.
Ma - come è principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., per tutte e tra le più recenti, sent.ze nn. 5536, 5411/04; 10243, 7900/03) - agli effetti del riparto tra le due giurisdizioni, rileva non già la prospettazione della parte, bensì il "petitum sostanziale". Il quale va identificato non solo, e non tanto, in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa in esso avanzata.
Con la conseguenza, quindi, che ove la "causa petendi" sia ricollegabile ad una situazione soggettiva di diritto perfetto - e che il provvedimento non sia suscettibile (in astratto o in concreto) di degradarla, per sua vis autoritativa, ad interesse legittimo - la giurisdizione spetta non al G.A. (giudice degli interessi legittimi, fuori dei casi di sua giurisdizione esclusiva), ma al G.O. (giudice naturale dei diritti): al quale ultimo competerà di verificare la legittimità dell'atto impugnato, in relazione ai vizi tipici della categoria cui appartiene, sia pur al limitato fine della sua disapplicazione in relazione al rapporto nel quale insiste il diritto per cui si reclama (e cui va confermata) la tutela.
6. Ora, appunto, a formare oggetto di ricorso, nella specie, sono stati non già atti idonei in astratto, o comunque (sia pure illegittimamente) adottati in concreto, per incidere, con effetto di degradazione, su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, bensì atti che assumevano ad espresso, ed esclusivo, loro presupposto l'assenza, invece, di alcun contrapposto diritto, in quanto rivolti a soggetti definiti come "occupanti abusivi", sine titulo, del bene pubblico.
Dal che la reazione degli intimati fondata sull'opposto assunto che essi non fossero occupanti abusivi bensì aventi titolo, ad utilizzare il posto di ormeggio insistente sull'area demaniale, in virtù di appositi contratti, stipulati, con la precedente concessionaria dell'area stessa ed, a loro avviso, opponibili anche alla società COAST TO COAST, resasi acquirente del compendio aziendale di quella, a seguito del suo fallimento.
La "causa petendi" della domanda dei ricorrenti si caratterizzava così, innegabilmente, per la sua inerenza ad una posizione di diritto ex contractu: la cui sussistenza, condizionante l'illegittimità del provvedimento di sgombero, veniva per di più a dipendere dalla soluzione affermativa che si fosse eventualmente data alla questione di fondo prettamente privatistica e che le parti adducono già portata alla cognizione del G.O. - se i diritti nascenti dai contratti stipulati dai proprietari di natanti con la fallita dovessero insinuarsi nel fallimento o potessero viceversa considerarsi tuttora in vita ed opponibili alla nuova concessionaria, quale subentrante nella complessiva posizione soggettiva della precedente concessionaria.
7. In fattispecie per più versi analoga a quella in esame - in cui, con riguardo ad ingiunzione di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica, che l'ente proprietario, assumeva occupato senza titolo, l'opponente allegava il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto di asserito subingresso, nel rapporto locativo, al precedente assegnatario - queste Sezioni unite hanno del resto;
similmente affermato la giurisdizione del G.O. in ragione, appunto, della inerenza della "causa petendi" della domanda ad una posizione di diritto soggettivo (cfr. sent. n. 3389 del 2002).
8. D'altra parte, anche la decisione del TAR - poi confermata da quella del Consiglio di Stato qui impugnata - aveva, di fatto, riconosciuto l'imprescindibile collegamento del ricorso innanzi a sè proposto con una istanza di tutela di una (accertanda) posizione di diritto dei ricorrenti. E, nell'accogliere il ricorso, aveva, a tal fine, appunto argomentato:
- che i contratti di ormeggio stipulati dagli istanti con la originaria concessionaria Nuova Marina conservavano la propria efficacia nei confronti della nuova concessionaria COAST TO COAST ed erano pienamente opponibili alla stessa, sia perché tale società sarebbe succeduta a titolo particolare nella posizione della prima concessionaria, sia perché il Giudice fallimentare le avrebbe trasferito il complesso aziendale della fallita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
che, conseguentemente, i destinatari delle ingiunzioni, "in quanto titolari di un diritto convenzionale", alla utilizzazione del posto ormeggio, non potevano essere considerati quali occupanti abusivi. 10. Questo essendo, dunque, il petitum sostanziale" - connotato dalla posizione di diritto soggettivo fatta valere dai diportisti per contestare la legittimità ed efficacia dell'atto amministrativo che li presupponeva occupanti senza titolo - ha effettivamente errato, dunque, il Consiglio di Stato nel ritenere la propria giurisdizione. Il ricorso principale va, pertanto, accolto con le conseguenti declaratoria di giurisdizione dell'A.G.O. e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
11. La domanda risarcitoria per lite temeraria, formulata dai resistenti nei confronti della ricorrente principale, resta così automaticamente caducata, in ragione della riconosciuta fondatezza della questione di giurisdizione prospettata con detto ricorso. Va, a sua volta, respinta la domanda di identico contenuto, dei medesimi resistenti, nei confronti del Ministero non ravvisandosi nella tardività del rispettivo ricorso (virtualmente fondato) i presupposti della temerarietà.
12. La natura delle questioni trattate, e la peculiarità della vicenda sottostante, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale e dichiara la giurisdizione dell'A.G.O.; rigetta la domanda risarcitoria, per lite temeraria, dei resistenti nei confronti del Ministero e la dichiara assorbita nei confronti della ricorrente principale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004