Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 426/2022 R.G. FA avente per oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], (c.f. ) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carmina Malaspina (c.f. e dall'avv. C.F._2 Elisa Artusio ( ) Fax 011.9015337 C.F._3 e ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del primo in Piossasco (TO), Via Piave n.5,che lo rappresentano e difendono per delega 11.2.2022 in atti. Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 507 del 22.3.2022
-parte attrice- contro
Controparte_1 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]T.se C.F._4 (TO) iciliata in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n.6 presso lo studio dell'avv. Ingrid Lapiccirella (C.F. ), che la rappresenta e C.F._5 difende per delega in atti
-parte convenuta- Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5
- Per parte ricorrente come da note depositate in data 10.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) L'esponente, come in epigrafe rappresentato e difeso, insta per l'accoglimento delle seguenti Conclusioni Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. con i testi indicati. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1. Porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € Pt_1 Per_1 200,00 o altra ritenuta di giustizia oltre le spese extra nella misura del 50%.
2. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge. Fatto salvo ogni altro diritto.”
- Per parte resistente come da note depositate in data 9.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Parte_1 Sig.ra in Torino il 5/7/2009, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Controparte_1 procedere alle occorrende annotazioni e trascrizioni;
- In considerazione dell'evoluzione della situazione, rispetto a quella esistente all'apertura della procedura, in base alla quale il Sig. ha deciso di Pt_1 interrompere ogni contatto con la figlia, pur nel rispetto della volontà e a tutela della stessa, come riportato nell'ultima relazione dei Servizi ma ha altresì smesso di versare il contributo al mantenimento della minore, rendendo necessaria la richiesta di un decreto ingiuntivo: DISPORRE l'affido esclusivo cd.
“rafforzato” della minore alla madre, che potrà pertanto adottare tutte le decisioni relative alla minore, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione anche senza il consenso del padre, a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di istruzione, salute, residenza, rilascio/rinnovo dei documenti, ecc. - Considerato quanto ulteriormente emerso dall'ultima relazione in cui i Servizi hanno riportato che “al momento non vi siano le condizioni per un riavvicinamento tra padre e figlia”, confermate dallo psicologo che ha riferito che “non sussistano elementi per proseguire con il percorso suggerito”: SOSPENDERE, al momento, gli incontri padre e figlia, che potranno essere ripresi qualora la minore ne esprima il desiderio. - Considerato che il Sig. continua a non provvedere al rimborso delle spese extra ed ha Pt_1 altresì smesso, dal mese di giugno, di versare l'assegno di mantenimento della figlia: PORRE un contributo al mantenimento della minore, a carico del Sig. entro il 5 del mese della somma di € Pt_1 200 mensili oltre ad € 100,00 mensili a titolo di spese extra, per un totale di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi secondo indice ISTAT In subordine: Confermare il contributo al mantenimento a carico del padre della somma di € 200 mensili da rivalutarsi secondo indice ISTAT oltre al 50% delle spese extra, secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea. L'assegno unico per la minore, se dovuto, spetterà integralmente alla madre affidataria esclusiva della minore. - Con reiterazione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., nei limiti di quanto non ammesso e opposizione a quelle avversarie - Parte convenuta chiede la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” Per il PM: “V° Il Pubblico Ministero - si accolgano le domande di parte convenuta - 29/10/2024”
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex L 898/1978 Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio concordatario il 5.7.2009 a Torino con atto trascritto nei relativi registri al n. 340 Parte 2 Serie A anno 2009. Dalla unione coniugale nasceva la figlia il 19.1.2012. Separati con sentenza definitiva n. 902/2018 Persona_2 del Tribunale di Torino pubblicata il 23.2.2018. Ha agito parte ricorrente chiedendo emettersi la pronuncia divorzile con le statuizioni afferenti la prole minore.
- Si è costituita in giudizio la parte convenuta controdeducendo in ordine alle richieste attoree e rassegnando le conclusioni di merito.
- All'udienza presidenziale del 12.10.2022 le Parti sono comparse avanti al Presidente del. del Tribunale che ha proceduto all'audizione e – invano esperito il tentativo di riconciliazione – ha riservato la decisione.
- Nella successiva ordinanza presidenziale del 12.10.2022 il Presidente del., dato atto della carenza di rapporti padre-figlia e dato atto dell'accordo sostanzialmente conciliativo in essere tra le parti in ordine al quantum dovuto a titolo di mantenimento per la figlia così disponeva: “(…) disattesa e respinta, allo stato, ogni ulteriore e diversa istanza;
1) conferma il regime di affido esclusivo di alla madre, con collocazione presso la stessa;
Per_1 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia inizialmente in luogo neutro e in seguito secondo le modalità ed i tempi ritenuti di volta in volta più tutelanti per la minore, del cui gradimento si dovrà tenere conto, oltre che tener conto degli esiti dei controlli del SER.D. cui il padre (che ha dichiarato la propria disponibilità) dovrà sottoporsi;
2) dispone che i Servizi Sociali proseguano con la presa in carico ed il monitoraggio della situazione del nucleo familiare, effettuando approfondimenti sulle condizioni di vita di presso ciascun genitore;
Per_1 i Servizi dovranno curare la ripresa dei rapporti tra il padre e tenendo conto dei desideri e delle Per_1 esigenze della minore, inizialmente in luogo neutro con l'obiett liberalizzazione e l'ampliamento degli stessi quando riterranno sussisterne le condizioni di assolutatutela della minore e tenuto conto degli esiti dei controlli cui il padre si sottoporrà presso il SER.D.; dispone che il SER.D. territorialmente competente proceda con la presa in carico di per Parte_1 i periodici controlli, relazionando ai Servizi competenti;
dispone che il Servizio di Psicologia proceda con la presa in carico della minore;
dispone che i Servizi offrano ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di aiutarli ad individuare piani di genitorialità condivisa;
tutti i Servizi incaricati dovranno far pervenire apposita relazione sull'attività espletata alla cancelleria famiglia dell'intestato Tribunale entro il giorno 11.1.2023, salvo in ogni caso segnalazione di situazioni che richiedano un intervento urgente;
3. pone un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di € 200,00, somma da corrispondere alla madre affidataria, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.
pagina 3 di 5 I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche non coperte del SSN e scolastiche straordinarie riferibili ai minori, previamente concordate ed adeguatamente documentate;
in caso di disaccordo, i genitori faranno riferimento al Protocollo di questo Tribunale del 24/06/2016; (…)”, disponendo per il passaggio avanti al GI presso il quale si costituivano entrambe le Parti.
- All'udienza del 18.1.2023 i Difensori delle Parti instavano affinché il G.I. desse corso all'iter per la pronuncia in punto status con concessione all'esito dei termini ex art 183 c 6 c. 1,2,3 cpc ratione temporis applicabili.
- Con ordinanza del 1.2.2023 il G.I. fissava udienza per la precisazione conclusioni in punto status divorzile avanti a sé in data 8.3.2023 e con successiva ordinanza del 16.3.2023 rimetteva in decisione la causa al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio con concessione di termini ex art 190 cpc in misura ridotta.
- Il Tribunale di Ivrea con sentenza parziale n. 451/2023 pubblicata il 23/05/2023 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le Parti, rimettendo la causa in istruttoria con separata ordinanza concessiva dei termini ex art 183 c. 6 nn 1,2,3, cpc.
- Le parti depositavano le memorie e all'udienza del 21.2.2024 insistevano nelle rispettive richieste.
- Parte resistente ha altresì richiesto la fissazione di una udienza ex art 185 bis cpc per consentire l'eventuale conciliazione della lite. Il GI ha riservato la decisione, e con successiva ordinanza del 28.3.2024 ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
- Le parti han depositato le conclusioni nonché gli scritti difensivi finali, e la causa viene ora a decisione.
- Nel corso del processo sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale, e - da ultimo – la relazione CISA Gassino Prot. n. 0009018 del 24-09-2024 partenza Cat. 7 Cl. 7 ha dato atto dell'assenza di rapporti padre-figlia e dell'assenza di desiderio di di incontrare il padre, che per parte sua aveva pur tentato di Per_1 riallacciare i rapporti parentali. In quest'ottica ritiene il Collegio doversi in confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale (che dà peraltro conto del sostanziale accordo delle Parti in punto economico) dovendo disporsi l'affidamento esclusivo della figlia alla sola madre la quale potrà ex art 337 quater cc prendere da sola tutte le decisioni per la minore anche quelle di maggiore interesse come meglio infra enucleato in parte dispositiva (posto che non vi sono ormai rapporti tra ed il padre, in un contesto di non sopita conflittualità genitoriale che ridonda in svantaggio della Per_1 celere adozione di decisioni per la minore), disponendosi la compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti alla luce della comune richiesta divorzile nonché in ordine alla sostanziale collimanza delle richieste economiche.
***
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando tra le Parti, ogni altra domanda istanza eccezione deduzione rigettate dato atto che con Sentenza parziale n. 451/2023 pubbl. il 23/05/2023 il Tribunale di Ivrea ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le Parti:
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore nata il [...] alla Persona_2 sola madre ex art 337 quater cc disponendo che la madre possa da sola Controparte_1 prendere tutte le decisioni per la figlia anche quelle di maggiore interesse per la stessa;
- Dispone che la figlia abbia residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre;
- Dispone – tenuto conto del prevalente gradimento di all'eventuale ripresa dei rapporti col Per_1 padre – che le visite padre-figlia si svolgano esclusivamente in luogo neutro con educatore nelle modalità meglio in concreto viste dal Servizio Sociale;
- Dispone che il padre Sig. corrisponda alla madre sig.ra Parte_1 CP_1 un contributo per o della figlia sino
[...] Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica di € 200,00 entro il 5 di ogni mese importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea – “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico da percepirsi – ove spettante – dalla sola madre quale affidataria esclusiva e collocataria di prole minore.
- Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Persona_2 Servizi incaricati in atti per offrire alla minore sostegno e sup o di ritenuto interesse per la minore stessa.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali incaricati, e per le incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.2.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5