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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6506 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso Giovanni IF presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del della , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 presso la sede della propria avvocatura;
2) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: versamento dei contributi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 ex dipendente Parte_1
della , premesso di aver già intrapreso in passato giudizio Controparte_1
per il riconoscimento di differenze retributive legate alla RIA conclusosi con sentenza n. 1719/2020 del Tribunale di Salerno -Sezione Lavoro ormai passata in giudicato e che condannava il predetto ente al pagamento in suo favore della somma di 18.717,29 €, si lamentava del fatto che la CP_1
dopo anni non gli avrebbe ancora corrisposto la predetta somma
[...]
così come non gli avrebbe ancora versato i correlati contributi e preoccupato per una possibile prescrizione di questi ultimi, chiedeva la condanna della anche al versamento in favore dell dei contributi sulle Controparte_1 CP_4
differenze retributive riconosciutegli con la predetta sentenza n. 1719/2020.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio sia la che l' . La prima rappresentava di aver da poco, in Controparte_1 CP_4
pendenza del giudizio, eseguito la predetta sentenza n. 1719/2020 e di aver anche versato i contributi e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. Il secondo sosteneva di non aver potuto far altro se non attendere gli adempimenti della e chiedeva, quindi, la decisione della causa secondo Controparte_1
giustizia.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere risultando agli atti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali chiesti.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo - ed è quanto qui occorso
-, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali, in base alla soccombenza virtuale.
Orbene, valutando la soccombenza virtuale, avendo parte resistente CP_1
direttamente ammesso il proprio debito, le spese di lite vanno poste
[...]
a suo carico e tanto sia in favore di parte ricorrente che dell'altra parte resistente cui non può addebitarsi alcun inadempimento nell'intera CP_4
vicenda (non emerge, anzi, neppure che sia stata portata a conoscenza dell'invocata sentenza n. 1719/2020).
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso in esame scaglione da 5.2021,00
€ a 26.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive e del versamento dei correlati contributi impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine, della condotta processuale di parte resistente CP_1
che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha sin da
[...]
subito ammesso il proprio debito. E tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6506 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della Parte_1 CP_1
e dell , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...] CP_4
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la al pagamento in favore dello e Controparte_1 Pt_1
dell' della sola metà delle spese del giudizio che liquida, per intero, in CP_4
favore di ciascuno di essi in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione - per quanto riguarda lo - al procuratore antistatario e Pt_1
compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6506 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso Giovanni IF presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del della , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 presso la sede della propria avvocatura;
2) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: versamento dei contributi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 ex dipendente Parte_1
della , premesso di aver già intrapreso in passato giudizio Controparte_1
per il riconoscimento di differenze retributive legate alla RIA conclusosi con sentenza n. 1719/2020 del Tribunale di Salerno -Sezione Lavoro ormai passata in giudicato e che condannava il predetto ente al pagamento in suo favore della somma di 18.717,29 €, si lamentava del fatto che la CP_1
dopo anni non gli avrebbe ancora corrisposto la predetta somma
[...]
così come non gli avrebbe ancora versato i correlati contributi e preoccupato per una possibile prescrizione di questi ultimi, chiedeva la condanna della anche al versamento in favore dell dei contributi sulle Controparte_1 CP_4
differenze retributive riconosciutegli con la predetta sentenza n. 1719/2020.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio sia la che l' . La prima rappresentava di aver da poco, in Controparte_1 CP_4
pendenza del giudizio, eseguito la predetta sentenza n. 1719/2020 e di aver anche versato i contributi e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. Il secondo sosteneva di non aver potuto far altro se non attendere gli adempimenti della e chiedeva, quindi, la decisione della causa secondo Controparte_1
giustizia.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere risultando agli atti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali chiesti.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo - ed è quanto qui occorso
-, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali, in base alla soccombenza virtuale.
Orbene, valutando la soccombenza virtuale, avendo parte resistente CP_1
direttamente ammesso il proprio debito, le spese di lite vanno poste
[...]
a suo carico e tanto sia in favore di parte ricorrente che dell'altra parte resistente cui non può addebitarsi alcun inadempimento nell'intera CP_4
vicenda (non emerge, anzi, neppure che sia stata portata a conoscenza dell'invocata sentenza n. 1719/2020).
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso in esame scaglione da 5.2021,00
€ a 26.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive e del versamento dei correlati contributi impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine, della condotta processuale di parte resistente CP_1
che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha sin da
[...]
subito ammesso il proprio debito. E tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6506 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della Parte_1 CP_1
e dell , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...] CP_4
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la al pagamento in favore dello e Controparte_1 Pt_1
dell' della sola metà delle spese del giudizio che liquida, per intero, in CP_4
favore di ciascuno di essi in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione - per quanto riguarda lo - al procuratore antistatario e Pt_1
compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro