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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 18/02/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
CARRA NI, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1331/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 17/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010802383 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 07/2020, pronunciata in data 25/09/2019 e depositata in data 17/01/2020, la Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, avverso avviso di accertamento n. TVK010802383/2018 notificato in data 03/10/2018 e avente ad oggetto II.DD. e
IVA, oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2013.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, accertava maggiori compensi, scaturenti da indagini finanziarie, per € 12.291,00 da valere ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP, nonché delle maggiori operazioni imponibili ai fini IVA da assoggettare all'aliquota Iva del 21% prevista per l'attività degli studi legali.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della RO, la quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli
“elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
Infatti, la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento affidando le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione: difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione degli atti prodromici e dello stesso accertamento, e, nel merito, mancanza di elementi probatori legittimanti la maggiore pretesa impositiva.
Depositava documentazione a sostegno delle proprie difese e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la richiamata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso della contribuente ritenendo fondate le argomentazioni difensive fornite in sede contenziosa.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante deduceva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione all'annullamento dell'atto impugnato stante le motivazioni sottese alla sua legittimità, già espresse nel giudizio di primo grado.
L'avv. Resistente_1 si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e appello incidentale per la riforma parziale della sentenza in merito alla disposta compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 16/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appello incidentale è, invece, fondato e merita accoglimento.
In primis, sulla inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che la mancanza del numero di Ruolo Generale (RG) o del numero corretto della sentenza impugnata non determina automaticamente l'inammissibilità del medesimo atto, a patto che quest'ultimo consenta comunque l'identificazione certa del provvedimento, come avvenuto nel caso di specie.
L'inammissibilità scatta solo se l'omissione o l'errore generano un'incertezza assoluta su quale sia la sentenza impugnata. Se l'atto contiene altri elementi (parti, Autorità giudiziaria, data di pubblicazione o contenuto della decisione) che permettono di risalire univocamente alla sentenza, il vizio è da considerarsi un mero errore materiale non invalidante.
Infatti, <…la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso>> (Cass. n. 10126/2023).
Riguardo invece all'ipotesi di nullità dell'atto di appello privo dell'attestazione di conformità e di sottoscrizione digitale della relata di notifica, questa Corte ritiene che ogni eventuale nullità sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., essendosi l'appellata costituita regolarmente in giudizio, svolgendo le proprie difese.
Infatti, per giurisprudenza costante, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha, comunque, prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata alla Parte appellata, si precisa che la mancanza della sottoscrizione non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza dal procuratore abilitato munito di mandato (Cass. ordinanza n.
8815/2020).
Pertanto, le doglianze della contribuente sono destituite di pregio giuridico.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che i rilievi fiscali, formulati in avviso di accertamento, traevano origine dalle risultanze delle indagini finanziarie, ex art. 32, comma 1, n. 2, del
D.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/72, effettuate sui conti correnti personali intestati alla contribuente.
In materia di movimentazioni finanziarie, l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che <sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica soggetto beneficiario e sempreché risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni>>.
La ratio di tale norma riposa nel presupposto che le operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e non annotate nelle scritture contabili siano state utilizzate dal contribuente per attività non dichiarate, benché inerenti alla produzione del reddito.
Nel caso di specie, l'Ufficio riteneva la sussistenza di movimentazioni finanziarie che non trovavano rispondenza nella contabilità del professionista. Ne derivava che i versamenti, ritenuti non giustificati, davano luogo ad una presunzione legale relativa, in forza della quale le somme versate erano state presunte ricavi non dichiarati.
Orbene, questa Corte ritiene doveroso analizzare le risultanze accertative, e le prove contrarie offerte dalla contribuente, non prima di una meritevole premessa in relazione agli atti impositivi scaturenti dall'applicazione dello strumento accertativo dettato, come detto, dagli artt. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma
2, del D.P.R. n. 633/1972.
Sul lato probatorio, <<...spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile...>> (Cass. 5302/2001).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nel distinguere l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, < essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre infatti la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso>>.
In particolare, quando l'Agenzia delle Entrate fonda l'accertamento sulle indagini finanziarie, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti comunicati dall'istituti finanziari e di credito, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973).
La presunzione legale, prevista in tema di indagini finanziarie, è riferibile alla generalità dei contribuenti, e non solo ai titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, come desumibile dall'art. 38 del D.P.R. n.
600/1973, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso articolo 32, comma 1, n. 2.
Tale presunzione si applica anche a prescindere dall'apposita procedura dettata dal predetto articolo 32.
Essendo una presunzione legale “relativa”, la stessa è superabile se il contribuente riesce a dimostrare che le movimentazioni bancarie oggetto di analisi sono state già considerate per determinare il reddito complessivo oppure che le stesse sono fiscalmente irrilevanti.
Il Giudice, investito della controversia insorta, ha poi il compito di valutare autonomamente tali elementi comparandoli con tutti i riscontri acquisiti.
Infatti, i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono stati posti, nel caso de quo, a base delle rettifiche e degli accertamenti nei confronti del professionista verificato.
Il D.L. 22/10/2016 n. 193 ha modificato l'art. 32 del DPR n. 600/73, introducendo, in relazione ai soli prelevamenti, un limite di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili al di sotto del quale la presunzione non può operare.
A fronte, quindi, della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n.
633 del 1972, la quale <non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici>>, la prova richiesta al contribuente è analitica, < indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze>> (Cass. n. 13112 del 30/06/2020; Cass. n. 10480 del 03/05/2018; Cass. n. 11102 del 05/05/2017).
Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal predetto art. 32, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass.
n. 4829 del 11/03/2015; Cass. n. 21303 del 18/09/2013).
Infatti, nel merito dei rilievi contestati che assurgono a presunzione legale, Parte appellata aveva dimostrato, già in sede di primo grado, come i versamenti, oggetto di contestazione, concernessero fatti fiscalmente irrilevanti, assolvendo l'onus probandi con documentazione bancaria e amministrativa, depositata in atti.
Ai fini reddituali, tale prova è da ritenersi analitica e non generica, per cui emergono le circostanze che confermano la fondatezza delle contestazioni riservate all'Agenzia delle Entrate, e le eccezioni sollevate in merito alle risultanze accertative sono fondate.
Nel merito di queste ultime, l'Ufficio fa presente che: <
a criteri di evidente moderazione, aveva già considerato i compensi dichiarati dal professionista nell'anno
2013 e risultanti ad € 27.398,00 (pur in assenza di documentazione contabile).
La residua parte dei compensi, quindi, pari ad € 12.290,85, non risulta sufficientemente documentata dal contribuente, ed il relativo accertamento dovrà essere confermato dal collegio di secondo grado>>.
Infatti, si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure avrebbero accolto le ragioni difensive della contribuente, ritenendo giustificate tutte le operazioni finanziarie oggetto di contestazione.
Più precisamente, l'Ufficio assume che: <la sentenza risulta censurabile in quanto ignora, e non argomenta merito, dedotto dalla scrivente direzione provinciale. la controparte ordine alle stesse dà alcuna prova della contabilizzazione dei compensi stessi, ossia produce i registri delle fatture emesse nonché un conto di mastro da cui si evinca che relativi siano stati contabilizzati e, quindi, dichiarati nell'anno 2013, oltre a esibire copia degli assegni bonifici bancari (nel caso movimentazione bancaria fa riferimento a: versamento assegno o accredito bonifico)>>.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, in allegato alle del 15/05/2019, Parte appellata aveva prodotto il registro delle fatture emesse relativamente ai propri compensi e documentazione bancaria riguardante le operazioni finanziarie oggetto di contestazione.
In particolare, la contribuente giustificava dettagliatamente gli incassi contestati specificando le fatture cui essi si riferivano:
- bonifico di euro 1572,90 del 09/01/2013 (fattura n. 1);
- assegno di euro 4000,00 del 14/01/013 (fattura n. 2);
- versamento di assegni di euro 4977,54 (fatture n. 3, 4 e 5);
- bonifico di euro 1260,00 (fattura n. 6) - versamento di assegni del 04/04/2013 per euro 2342,74 (fattura n. 7);
- bonifico di euro 1071,92 del 02/04/013 (fattura n. 8);
- assegno per euro 3870,00 del 15/04/2013 (fattura n. 9);
- accredito di euro 1214,24 del 30/04/2013 (fattura n. 10);
- bonifico di euro 1311,30 del 13/05/2013 (fattura n. 11);
- bonifico di euro 4180,00 del 15/05/2013 (fattura n. 13);
- versamento assegno del 06/06/2013 di euro 953,74 (fattura n. 14);
- bonifico del 21/06/2013 di euro 953,74 (fattura n.16);
- bonifico di euro 1141,87 del 10/09/2013 (fattura n. 17);
- bonifico di euro 1069,40 del 08/11/2013 (fattura n. 20;
- versamento assegno di euro 1500,00 del 11/11/013 (fattura n. 21);
- bonifico di euro 5000,00 del 18/12/013 (fattura n. 22).
Si giustificavano, altresì, le seguenti operazioni:
- bonifico di euro 429,00 del 18/04/2013 corrispondente al contributo unificato (spese vive documentate) del giudizio n. RG. 1860/013 IN c/ IN;
- accredito carta del 15/07/2013 di euro 29,26 corrispondente a rimborso acquisti personali Società_1;
- accredito carta di euro 22,99 del 15/12/2013 corrispondente a storno acquisti personali Società_1;
- bonifico di euro 316,07 del 09/08/2013 corrispondente a rimborso di ritenute d'acconto non versate da
Fondiaria Sai, ma versate dalla contribuente e successivamente rimborsate a seguito di giudizio;
- versamento assegni di euro 113,00 del 11/12/2013 corrispondente a rimborso di bolletta AMGAS abitazione
Indirizzo_1.
Dunque, procedendo alla verifica analitica delle altre operazioni contestate dall'Ufficio, si evidenzia quanto segue:
1.- versamento di Euro 1078,28, eseguito in contanti in data 02/05/2013 su conto corrente n. Conto_Corrente_1 intrattenuto presso la Banca_1 e intestato alla contribuente e al fratello Nominativo_1.
Tale movimentazione, giustificata in sede di memorie depositate in data 04/09/2019, è riferibile alla somma prelevata, in data 16/04/2013, dal libretto di risparmio intestato a Nominativo_2, Nominativo_1 e Resistente_1 ed è stata utilizzata per il pagamento di tributi (vedasi estratto conto).
- bonifico di euro 800,00 del 15/11/013 è risarcimento danni in favore di Nominativo_3 in controversia c. Venere. Net. La predetta somma fu rimessa in favore del Nominativo_3 previo prelevamento dal libretto postale, intestato alla contribuente e ai suoi familiari, effettuato in data 16/11/2013, come da dichiarazione testimoniale del sig. Nominativo_3, che si ritiene valida ai fini probatori.
- operazione extra-conto di euro 1000,00 è stata oggetto di specifica verifica presso l'Ufficio postale competente, che non ha mai riscontrato la richiesta avanzata dalla contribuente, come risulta in atti.
In sintesi, tale ultima movimentazione finanziaria è la sola a non essere stata giustificata, ma, essendo di lieve entità, non sostanzia elementi indiziari al livello di presunzioni gravi, precise e concordanti e, quindi, non giustifica l'accertamento tributario e non può alimentare un contenzioso, per cui è da ritenersi trascurabile e priva di valore accertativo.
In buona sostanza, l'Ufficio non fornisce elementi indiziari idonei a dimostrare una evasione fiscale da parte della RO, né emerge la volontà di quest'ultima di omettere ricavi fiscalmente rilevanti dalla dichiarazione dei redditi.
Tale assunto è di rilevanza sostanziale, in chiave motivazionale, riferita alla predisposizione formale-cartolare dell'avviso di accertamento, poiché non emergono espressamente i fatti, le circostanze, i dati e gli elementi a supporto della pretesa impositiva, in termini di evasione fiscale.
Pertanto, sul punto, è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato.
Sull'appello incidentale.
L'avv. Difensore_1 si duole della compensazione delle spese processuali disposta dai Giudici di prime cure.
In materia, questa Corte osserva che il legislatore con la riforma del processo tributario, attuata col D.Lgs.
n. 220/2023, nel regolamentare la disciplina per la compensazione delle spese nel processo tributario, ha previsto la sussistenza di precise condizioni.
L'articolo 1 del predetto Decreto, modificando l'articolo 15 del D.Lgs. 546/1992, ha rivisitato i criteri per la compensazione delle spese nel processo tributario, che può essere effettuata:
- in caso di soccombenza reciproca;
- in caso di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate:
a) quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio;
b) in caso di intervenuta conciliazione, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Ed ancora, la Corte di Giustizia Tributaria può tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Orbene, il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.<per cui chi ha dato causa ad un giudizio con il proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto a rifondere le spese anticipate dalla controparte>> è stato integralmente recepito nel processo tributario. Infatti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n.
546/92 <la sentenza risulta censurabile in quanto ignora, e non argomenta merito, dedotto dalla scrivente direzione provinciale. la controparte ordine alle stesse dà alcuna prova della contabilizzazione dei compensi stessi, ossia produce i registri delle fatture emesse nonché un conto di mastro da cui si evinca che relativi siano stati contabilizzati e, quindi, dichiarati nell'anno 2013, oltre a esibire copia degli assegni bonifici bancari (nel caso movimentazione bancaria fa riferimento a: versamento assegno o accredito bonifico)>>. Con la riforma del processo tributario, a decorrere dal 01/01/2016 la regolamentazione delle spese processuali è contenuta nell'art. 15, comma 2, del D.Lgs.n. 546/92, che testualmente dispone: <le spese del giudizio sono compensate, in tutto o parte, caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio>>.
Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, < compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultino chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito>> Cass., SS.UU., 30 luglio 2008, nn. 20598 e 20599.
Successivamente, si è statuito che in tema di spese processuali, integra gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici motivi di opportunità e di equità, quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergano né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. 27 aprile 2009, n. 9886).
La novità apportata dal Legislatore all'art. 15 è che la compensazione è possibile (oltre che per la soccombenza reciproca) solo per l'ipotesi di sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali che devono essere espressamente motivate.
In buona sostanza, la ratio della norma consiste nell'esigenza di evitare un pregiudizio patrimoniale al diritto di colui che risulta vincitore. Infatti, “se da un lato si deve tener conto che la parte vittoriosa nel processo deve vedersi riconosciuto il proprio diritto di difesa integro e non diminuito delle spese di causa, dall'altro, si evidenzia che la parte soccombente ha l'onere di dimostrare di avere senza ragione causato una lite, o per avere proposto una domanda infondata o per avere ingiustamente resistito ad una domanda che era fondata”.
Pertanto, questa Corte rileva che Parte appellata risulta integralmente vittoriosa in primo grado in relazione all'esito complessivo e finale della controversia giudiziaria determinato da motivi di merito.
Tuttavia, i Giudici di prime cure avevano disposto la compensazione delle spese processuali, motivando: <
Le spese di lite devono essere compensate, atteso che l'accertamento è stato legittimamente emesso. Come evidenziato in precedenza, difatti, la contribuente non si era presentata né al primo né al secondo incontro senza addurre, quanto a quest'ultimo, valida giustificazione, avendo la medesima l'onere di comunicare all'Ufficio la propria indisponibilità per la data indicata. In maniera del tutto ineccepibile, perciò, l'Amministrazione si è avvalsa della presunzione legale relativa ex art. 32 del D.P.R n. 600 del 1973, poi vinta dalla contribuente solo in sede giudiziaria>>.
Orbene, dagli scritti difensivi si evince che la convocazione della contribuente presso gli Uffici finanziari era stata fissata per il giorno 29/01/2018, ma non si perfezionava per sopraggiunto impedimento della medesima comunicato alla responsabile del procedimento, sig.ra Nominativo_4.
Sebbene un nuovo appuntamento fosse stato ritenuto opportuno dalle medesime parti, il funzionario incaricato non formalizzava la relativa convocazione.
Su tali circostanze, l'Ufficio presta acquiescenza senza alcuna controdeduzione, per cui occorre liquidare le spese di giudizio in applicazione del D.M. 55/14, con parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ed invero, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8272 del 29/04/2020, ha precisato che l'art. 15, comma
2, del D.Lgs. n. 546/1992, dispone espressamente che le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi espressamente nella parte motiva del giudicato, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.
In altre parole, la Suprema Corte, in considerazione del richiamo espresso all'art. 96 c.p.c. previsto nel comma 2 bis dello stesso art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 ha considerato, (come in altre pronunce precedenti: ex multis, Cass, Sentenza n. 11217/2016) la compensazione delle spese di giudizio una vera e propria deroga rispetto al principio generale che vuole anche nel processo tributario l'applicazione del principio di soccombenza processuale per le spese giudiziali.
L'eccezione rispetto alla regola è rappresenta dalla evidente coesistenza nel giudizio tributario di ragioni che connotano i caratteri della gravità e delle eccezionalità che dovranno essere specificamente richiamati dal Giudicante nella parte motiva della sentenza.
Tale circostanza non è ravvisabile nel caso di specie.
P.Q.M.
La Corte, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale.
Condanna Parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in favore di Parte appellata, in Euro 2.200,00 (Euro 1.000,00 per il primo ed Euro 1.200,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica.
Così deciso in Foggia, lì 16 gennaio 2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Andrea Lupi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
CARRA NI, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1331/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 17/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010802383 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 07/2020, pronunciata in data 25/09/2019 e depositata in data 17/01/2020, la Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, avverso avviso di accertamento n. TVK010802383/2018 notificato in data 03/10/2018 e avente ad oggetto II.DD. e
IVA, oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2013.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, accertava maggiori compensi, scaturenti da indagini finanziarie, per € 12.291,00 da valere ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP, nonché delle maggiori operazioni imponibili ai fini IVA da assoggettare all'aliquota Iva del 21% prevista per l'attività degli studi legali.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della RO, la quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli
“elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
Infatti, la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento affidando le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione: difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione degli atti prodromici e dello stesso accertamento, e, nel merito, mancanza di elementi probatori legittimanti la maggiore pretesa impositiva.
Depositava documentazione a sostegno delle proprie difese e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la richiamata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso della contribuente ritenendo fondate le argomentazioni difensive fornite in sede contenziosa.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante deduceva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione all'annullamento dell'atto impugnato stante le motivazioni sottese alla sua legittimità, già espresse nel giudizio di primo grado.
L'avv. Resistente_1 si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e appello incidentale per la riforma parziale della sentenza in merito alla disposta compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 16/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appello incidentale è, invece, fondato e merita accoglimento.
In primis, sulla inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che la mancanza del numero di Ruolo Generale (RG) o del numero corretto della sentenza impugnata non determina automaticamente l'inammissibilità del medesimo atto, a patto che quest'ultimo consenta comunque l'identificazione certa del provvedimento, come avvenuto nel caso di specie.
L'inammissibilità scatta solo se l'omissione o l'errore generano un'incertezza assoluta su quale sia la sentenza impugnata. Se l'atto contiene altri elementi (parti, Autorità giudiziaria, data di pubblicazione o contenuto della decisione) che permettono di risalire univocamente alla sentenza, il vizio è da considerarsi un mero errore materiale non invalidante.
Infatti, <…la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso>> (Cass. n. 10126/2023).
Riguardo invece all'ipotesi di nullità dell'atto di appello privo dell'attestazione di conformità e di sottoscrizione digitale della relata di notifica, questa Corte ritiene che ogni eventuale nullità sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., essendosi l'appellata costituita regolarmente in giudizio, svolgendo le proprie difese.
Infatti, per giurisprudenza costante, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha, comunque, prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata alla Parte appellata, si precisa che la mancanza della sottoscrizione non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza dal procuratore abilitato munito di mandato (Cass. ordinanza n.
8815/2020).
Pertanto, le doglianze della contribuente sono destituite di pregio giuridico.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che i rilievi fiscali, formulati in avviso di accertamento, traevano origine dalle risultanze delle indagini finanziarie, ex art. 32, comma 1, n. 2, del
D.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/72, effettuate sui conti correnti personali intestati alla contribuente.
In materia di movimentazioni finanziarie, l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che <sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica soggetto beneficiario e sempreché risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni>>.
La ratio di tale norma riposa nel presupposto che le operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e non annotate nelle scritture contabili siano state utilizzate dal contribuente per attività non dichiarate, benché inerenti alla produzione del reddito.
Nel caso di specie, l'Ufficio riteneva la sussistenza di movimentazioni finanziarie che non trovavano rispondenza nella contabilità del professionista. Ne derivava che i versamenti, ritenuti non giustificati, davano luogo ad una presunzione legale relativa, in forza della quale le somme versate erano state presunte ricavi non dichiarati.
Orbene, questa Corte ritiene doveroso analizzare le risultanze accertative, e le prove contrarie offerte dalla contribuente, non prima di una meritevole premessa in relazione agli atti impositivi scaturenti dall'applicazione dello strumento accertativo dettato, come detto, dagli artt. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma
2, del D.P.R. n. 633/1972.
Sul lato probatorio, <<...spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile...>> (Cass. 5302/2001).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nel distinguere l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, < essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre infatti la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso>>.
In particolare, quando l'Agenzia delle Entrate fonda l'accertamento sulle indagini finanziarie, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti comunicati dall'istituti finanziari e di credito, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973).
La presunzione legale, prevista in tema di indagini finanziarie, è riferibile alla generalità dei contribuenti, e non solo ai titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, come desumibile dall'art. 38 del D.P.R. n.
600/1973, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso articolo 32, comma 1, n. 2.
Tale presunzione si applica anche a prescindere dall'apposita procedura dettata dal predetto articolo 32.
Essendo una presunzione legale “relativa”, la stessa è superabile se il contribuente riesce a dimostrare che le movimentazioni bancarie oggetto di analisi sono state già considerate per determinare il reddito complessivo oppure che le stesse sono fiscalmente irrilevanti.
Il Giudice, investito della controversia insorta, ha poi il compito di valutare autonomamente tali elementi comparandoli con tutti i riscontri acquisiti.
Infatti, i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono stati posti, nel caso de quo, a base delle rettifiche e degli accertamenti nei confronti del professionista verificato.
Il D.L. 22/10/2016 n. 193 ha modificato l'art. 32 del DPR n. 600/73, introducendo, in relazione ai soli prelevamenti, un limite di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili al di sotto del quale la presunzione non può operare.
A fronte, quindi, della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n.
633 del 1972, la quale <non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici>>, la prova richiesta al contribuente è analitica, < indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze>> (Cass. n. 13112 del 30/06/2020; Cass. n. 10480 del 03/05/2018; Cass. n. 11102 del 05/05/2017).
Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal predetto art. 32, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass.
n. 4829 del 11/03/2015; Cass. n. 21303 del 18/09/2013).
Infatti, nel merito dei rilievi contestati che assurgono a presunzione legale, Parte appellata aveva dimostrato, già in sede di primo grado, come i versamenti, oggetto di contestazione, concernessero fatti fiscalmente irrilevanti, assolvendo l'onus probandi con documentazione bancaria e amministrativa, depositata in atti.
Ai fini reddituali, tale prova è da ritenersi analitica e non generica, per cui emergono le circostanze che confermano la fondatezza delle contestazioni riservate all'Agenzia delle Entrate, e le eccezioni sollevate in merito alle risultanze accertative sono fondate.
Nel merito di queste ultime, l'Ufficio fa presente che: <
a criteri di evidente moderazione, aveva già considerato i compensi dichiarati dal professionista nell'anno
2013 e risultanti ad € 27.398,00 (pur in assenza di documentazione contabile).
La residua parte dei compensi, quindi, pari ad € 12.290,85, non risulta sufficientemente documentata dal contribuente, ed il relativo accertamento dovrà essere confermato dal collegio di secondo grado>>.
Infatti, si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure avrebbero accolto le ragioni difensive della contribuente, ritenendo giustificate tutte le operazioni finanziarie oggetto di contestazione.
Più precisamente, l'Ufficio assume che: <la sentenza risulta censurabile in quanto ignora, e non argomenta merito, dedotto dalla scrivente direzione provinciale. la controparte ordine alle stesse dà alcuna prova della contabilizzazione dei compensi stessi, ossia produce i registri delle fatture emesse nonché un conto di mastro da cui si evinca che relativi siano stati contabilizzati e, quindi, dichiarati nell'anno 2013, oltre a esibire copia degli assegni bonifici bancari (nel caso movimentazione bancaria fa riferimento a: versamento assegno o accredito bonifico)>>.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, in allegato alle del 15/05/2019, Parte appellata aveva prodotto il registro delle fatture emesse relativamente ai propri compensi e documentazione bancaria riguardante le operazioni finanziarie oggetto di contestazione.
In particolare, la contribuente giustificava dettagliatamente gli incassi contestati specificando le fatture cui essi si riferivano:
- bonifico di euro 1572,90 del 09/01/2013 (fattura n. 1);
- assegno di euro 4000,00 del 14/01/013 (fattura n. 2);
- versamento di assegni di euro 4977,54 (fatture n. 3, 4 e 5);
- bonifico di euro 1260,00 (fattura n. 6) - versamento di assegni del 04/04/2013 per euro 2342,74 (fattura n. 7);
- bonifico di euro 1071,92 del 02/04/013 (fattura n. 8);
- assegno per euro 3870,00 del 15/04/2013 (fattura n. 9);
- accredito di euro 1214,24 del 30/04/2013 (fattura n. 10);
- bonifico di euro 1311,30 del 13/05/2013 (fattura n. 11);
- bonifico di euro 4180,00 del 15/05/2013 (fattura n. 13);
- versamento assegno del 06/06/2013 di euro 953,74 (fattura n. 14);
- bonifico del 21/06/2013 di euro 953,74 (fattura n.16);
- bonifico di euro 1141,87 del 10/09/2013 (fattura n. 17);
- bonifico di euro 1069,40 del 08/11/2013 (fattura n. 20;
- versamento assegno di euro 1500,00 del 11/11/013 (fattura n. 21);
- bonifico di euro 5000,00 del 18/12/013 (fattura n. 22).
Si giustificavano, altresì, le seguenti operazioni:
- bonifico di euro 429,00 del 18/04/2013 corrispondente al contributo unificato (spese vive documentate) del giudizio n. RG. 1860/013 IN c/ IN;
- accredito carta del 15/07/2013 di euro 29,26 corrispondente a rimborso acquisti personali Società_1;
- accredito carta di euro 22,99 del 15/12/2013 corrispondente a storno acquisti personali Società_1;
- bonifico di euro 316,07 del 09/08/2013 corrispondente a rimborso di ritenute d'acconto non versate da
Fondiaria Sai, ma versate dalla contribuente e successivamente rimborsate a seguito di giudizio;
- versamento assegni di euro 113,00 del 11/12/2013 corrispondente a rimborso di bolletta AMGAS abitazione
Indirizzo_1.
Dunque, procedendo alla verifica analitica delle altre operazioni contestate dall'Ufficio, si evidenzia quanto segue:
1.- versamento di Euro 1078,28, eseguito in contanti in data 02/05/2013 su conto corrente n. Conto_Corrente_1 intrattenuto presso la Banca_1 e intestato alla contribuente e al fratello Nominativo_1.
Tale movimentazione, giustificata in sede di memorie depositate in data 04/09/2019, è riferibile alla somma prelevata, in data 16/04/2013, dal libretto di risparmio intestato a Nominativo_2, Nominativo_1 e Resistente_1 ed è stata utilizzata per il pagamento di tributi (vedasi estratto conto).
- bonifico di euro 800,00 del 15/11/013 è risarcimento danni in favore di Nominativo_3 in controversia c. Venere. Net. La predetta somma fu rimessa in favore del Nominativo_3 previo prelevamento dal libretto postale, intestato alla contribuente e ai suoi familiari, effettuato in data 16/11/2013, come da dichiarazione testimoniale del sig. Nominativo_3, che si ritiene valida ai fini probatori.
- operazione extra-conto di euro 1000,00 è stata oggetto di specifica verifica presso l'Ufficio postale competente, che non ha mai riscontrato la richiesta avanzata dalla contribuente, come risulta in atti.
In sintesi, tale ultima movimentazione finanziaria è la sola a non essere stata giustificata, ma, essendo di lieve entità, non sostanzia elementi indiziari al livello di presunzioni gravi, precise e concordanti e, quindi, non giustifica l'accertamento tributario e non può alimentare un contenzioso, per cui è da ritenersi trascurabile e priva di valore accertativo.
In buona sostanza, l'Ufficio non fornisce elementi indiziari idonei a dimostrare una evasione fiscale da parte della RO, né emerge la volontà di quest'ultima di omettere ricavi fiscalmente rilevanti dalla dichiarazione dei redditi.
Tale assunto è di rilevanza sostanziale, in chiave motivazionale, riferita alla predisposizione formale-cartolare dell'avviso di accertamento, poiché non emergono espressamente i fatti, le circostanze, i dati e gli elementi a supporto della pretesa impositiva, in termini di evasione fiscale.
Pertanto, sul punto, è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato.
Sull'appello incidentale.
L'avv. Difensore_1 si duole della compensazione delle spese processuali disposta dai Giudici di prime cure.
In materia, questa Corte osserva che il legislatore con la riforma del processo tributario, attuata col D.Lgs.
n. 220/2023, nel regolamentare la disciplina per la compensazione delle spese nel processo tributario, ha previsto la sussistenza di precise condizioni.
L'articolo 1 del predetto Decreto, modificando l'articolo 15 del D.Lgs. 546/1992, ha rivisitato i criteri per la compensazione delle spese nel processo tributario, che può essere effettuata:
- in caso di soccombenza reciproca;
- in caso di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate:
a) quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio;
b) in caso di intervenuta conciliazione, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Ed ancora, la Corte di Giustizia Tributaria può tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Orbene, il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.<per cui chi ha dato causa ad un giudizio con il proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto a rifondere le spese anticipate dalla controparte>> è stato integralmente recepito nel processo tributario. Infatti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n.
546/92 <la sentenza risulta censurabile in quanto ignora, e non argomenta merito, dedotto dalla scrivente direzione provinciale. la controparte ordine alle stesse dà alcuna prova della contabilizzazione dei compensi stessi, ossia produce i registri delle fatture emesse nonché un conto di mastro da cui si evinca che relativi siano stati contabilizzati e, quindi, dichiarati nell'anno 2013, oltre a esibire copia degli assegni bonifici bancari (nel caso movimentazione bancaria fa riferimento a: versamento assegno o accredito bonifico)>>. Con la riforma del processo tributario, a decorrere dal 01/01/2016 la regolamentazione delle spese processuali è contenuta nell'art. 15, comma 2, del D.Lgs.n. 546/92, che testualmente dispone: <le spese del giudizio sono compensate, in tutto o parte, caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio>>.
Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, < compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultino chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito>> Cass., SS.UU., 30 luglio 2008, nn. 20598 e 20599.
Successivamente, si è statuito che in tema di spese processuali, integra gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici motivi di opportunità e di equità, quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergano né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. 27 aprile 2009, n. 9886).
La novità apportata dal Legislatore all'art. 15 è che la compensazione è possibile (oltre che per la soccombenza reciproca) solo per l'ipotesi di sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali che devono essere espressamente motivate.
In buona sostanza, la ratio della norma consiste nell'esigenza di evitare un pregiudizio patrimoniale al diritto di colui che risulta vincitore. Infatti, “se da un lato si deve tener conto che la parte vittoriosa nel processo deve vedersi riconosciuto il proprio diritto di difesa integro e non diminuito delle spese di causa, dall'altro, si evidenzia che la parte soccombente ha l'onere di dimostrare di avere senza ragione causato una lite, o per avere proposto una domanda infondata o per avere ingiustamente resistito ad una domanda che era fondata”.
Pertanto, questa Corte rileva che Parte appellata risulta integralmente vittoriosa in primo grado in relazione all'esito complessivo e finale della controversia giudiziaria determinato da motivi di merito.
Tuttavia, i Giudici di prime cure avevano disposto la compensazione delle spese processuali, motivando: <
Le spese di lite devono essere compensate, atteso che l'accertamento è stato legittimamente emesso. Come evidenziato in precedenza, difatti, la contribuente non si era presentata né al primo né al secondo incontro senza addurre, quanto a quest'ultimo, valida giustificazione, avendo la medesima l'onere di comunicare all'Ufficio la propria indisponibilità per la data indicata. In maniera del tutto ineccepibile, perciò, l'Amministrazione si è avvalsa della presunzione legale relativa ex art. 32 del D.P.R n. 600 del 1973, poi vinta dalla contribuente solo in sede giudiziaria>>.
Orbene, dagli scritti difensivi si evince che la convocazione della contribuente presso gli Uffici finanziari era stata fissata per il giorno 29/01/2018, ma non si perfezionava per sopraggiunto impedimento della medesima comunicato alla responsabile del procedimento, sig.ra Nominativo_4.
Sebbene un nuovo appuntamento fosse stato ritenuto opportuno dalle medesime parti, il funzionario incaricato non formalizzava la relativa convocazione.
Su tali circostanze, l'Ufficio presta acquiescenza senza alcuna controdeduzione, per cui occorre liquidare le spese di giudizio in applicazione del D.M. 55/14, con parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ed invero, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8272 del 29/04/2020, ha precisato che l'art. 15, comma
2, del D.Lgs. n. 546/1992, dispone espressamente che le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi espressamente nella parte motiva del giudicato, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.
In altre parole, la Suprema Corte, in considerazione del richiamo espresso all'art. 96 c.p.c. previsto nel comma 2 bis dello stesso art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 ha considerato, (come in altre pronunce precedenti: ex multis, Cass, Sentenza n. 11217/2016) la compensazione delle spese di giudizio una vera e propria deroga rispetto al principio generale che vuole anche nel processo tributario l'applicazione del principio di soccombenza processuale per le spese giudiziali.
L'eccezione rispetto alla regola è rappresenta dalla evidente coesistenza nel giudizio tributario di ragioni che connotano i caratteri della gravità e delle eccezionalità che dovranno essere specificamente richiamati dal Giudicante nella parte motiva della sentenza.
Tale circostanza non è ravvisabile nel caso di specie.
P.Q.M.
La Corte, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale.
Condanna Parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in favore di Parte appellata, in Euro 2.200,00 (Euro 1.000,00 per il primo ed Euro 1.200,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica.
Così deciso in Foggia, lì 16 gennaio 2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Andrea Lupi